CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04898/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 20 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 2019, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., ha rideterminato la pena per l'odierno ricorrente in mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, essendosi proceduto in ordine al reato di cui all'art. 648 c.p. È stato proposto ricorso per cassazione con cui la difesa del predetto imputato ha censurato l'omessa valutazione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla sua palese genericità. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 202