CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2024
Cassazione n. 28866/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materialeproposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]/1 GIA' [OSCURATO:PERSONA]/1, in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 30, Oggetto: Correzione errore materiale ordinanza n. 9382/2024 / R.G. 9965/2018 R.G.N. 9965/2018 Ud. 25/10/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 9965/2018 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 2 di 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Per la correzione dell’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 9382/2024, depositata in data 8 aprile 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 9382/2024, depositata in data 8 aprile 2024, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 9965/2018e volto alla cassazione della sentenza della Corte D'Appello di Bari n. 2477/2017 depositata il 14novembre 2017. La ricorrente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, nel dispositivo della pronuncia, ha disposto che: «La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge », liquidando le spese di lite in misura non proporzionata ai parametri stabiliti per il valore di lite, indicato nell’originario ricorso come compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 e per l’esattezza in € 1.008,06. [OSCURATO:PERSONA] Sulla scorta del principio desumibile anche da Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12185 del 22/06/2020, l’errore materiale indicato dalla ricorrente emerge ictu oculi dagli atti, attes a la specifica indicazione Sez. S4/L- R.G. 9965/2018 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 3 di 3 del valore di lite contenuta nell’originario ricorso, essendosi diversamente disposto per una mera svista. Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge», deve leggersi e intendersi «Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge». P. Q. M. La Corte corregge l’ordinanza n. 2944 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo: «Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge», deve leggersi e intendersi: «Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge» Manda alla Cancelleria per l’annotazione della correzione in calce all’originale dell’ordinanza corretta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell