CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 aprile 2021
Cassazione n. 37452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28810-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratrice e socia succeduta alla cessata società Acquario di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso l'Ufficio di Rappresentanza della regione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2913/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/04/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, accolga il ricorso. Fatti di causa e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratrice e socia succeduta alla cessata società Acquario di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata estinta con provvedimento dell’Autorità amministrativa in data 22.03.2011 ha impugnato, con ricorso per cassazione proposto ai sensi del nr. 1 del 1° comma dell’art. 360 cod. proc. civ. affidato a due motivi, la sentenza n. 2913/2021, pronunziata dal Consiglio di Stato e pubblicata il 12 aprile 2021, non notificata alla parte ricorrente con la quale, decidendo l’impugnazione proposta avverso la sentenza nr. 605/2012 resa dal [OSCURATO:PERSONA] che nel ritenere la giurisdizione del g.a. in materia di revoca del contributo pubblico alle attività produttive concesso dalla Regione Sardegna, aveva rigettato il ricorso della società Acquario, ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo inammissibile la censura relativa al difetto di giurisdizione del g.a. proposta dalla società Acquario. [OSCURATO:PERSONA].Stato n.2913/2021 tale conclusione, confortata dalla più recente giurisprudenza dello stesso organo di giustizia amministrativa di ultimo grado, derivava dal fatto che tale censura in punto di giurisdizione era stata proposta dalla parte che aveva adito il giudice amministrativo, a nulla rilevando la circostanza che la stessa parte avesse prospettato la questione di giurisdizione in primo grado e che all’epoca della proposizione del ricorso non vi fosse la regola normativa in tema di traslatio iudicii di cui all’art.50 c.p.c. Tale ultima circostanza secondo il Consiglio di Stato “non elide la circostanza che comunque la richiesta di tutela ad un giudice dichiaratamente ritenuto, dallo stesso attore che adisce quel giudice, carente di giurisdizione mostri - per vizio logico e per la natura ipotetica ed esplorativa della richiesta di tutela – inammissibilità̀ di quell’azione giurisdizionale. Ci ò̀ anche per il rilievo che nel caso di specie eventuali preclusioni di tutela a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario avrebbero potuto superarsi, alla data della controversia introduttiva, con gli ordinari mezzi previsti dall’ordinamento processuale, quali le impugnazioni e i giudizi incidentali di costituzionalità (come del resto avvenuto negli altri giudizi sfociati da ultimo nelle citate pronunce della Corte costituzionale n. 77/2007 e della Corte di cassazione n. 4109/2007).” Si è costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna con due distinti ricorsi aventi identico contenuto. Il Procuratore Generale ha concluso in forma scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione, nonch́ dell’art. 2 (tuttora vigente in base al disposto dell’art. 1 d. lgs. n. 179/2009) della legge 2248/1865, allegato E), e degli articoli 1 e 37 cpc, sostenendo che la giurisdizione sugli atti di revoca di contributi pubblici alle attività̀ di impresa privata in caso di inadempimento del soggetto sovvenzionato agli obblighi imposti dal provvedimento concessione del contributo e qualora non si faccia questione di esercizio di poteri discrezionali da parte della PA, ń di rivalutazione dell’interesse pubblico sussistente alla data della concessione spetterebbe al giudice ordinario. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 24, 25, 103, 113 della Cost., nonché degli artt. 2 legge 20.03.1865 n. 2248, 1 e 37 cod. proc. civ., 9 d. lgs. 104/2010, sostenendo che la decisione impugnata, nel dichiarare inammissibile la questione sul difetto di giurisdizione in quanto posta dalla medesima parte che aveva adito il giudice ritenuto sprovvisto di giurisdizione, violerebbe i principi di diritto posti in materia di giurisdizione riguardo al giudice precostituito per legge, di indisponibilità della giurisdizione e di riparto di giurisdizione, non avendo considerato il contesto normativo previgente all’entrata in vigore della legge sul processo amministrativo (d. lgs. 104/2010), nel quale non era consentito alla medesima parte diavvalersi degli effetti processuali e sostanziali derivanti dalla domanda siccome previsti dall’art. 50 cod. proc. civ. La Regione autonoma della Sardegna ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. Merita un esame prioritario il secondo motivo che è inammissibile, determinando l’assorbimento del primo motivo. Occorre premettere che spetta alle Sezioni Unite non solo il giudizio relativo all'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato relativo all'applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità e il rilievo del difetto di giurisdizione. Ed infatti, ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro la decisione del Consiglio di Stato, con la quale sia stato ritenuto precluso l'esame della questione di giurisdizione, reiterata con l'appello, sul presupposto della formazione del giudicato sul punto - dovuto alla mancata impugnazione della sentenza del g.o. di primo grado, che aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quello amministrativo - è da considerare proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, in base agli , e e risulta per tale motivo ammissibile, spettando alla Corte di cassazione non soltanto il giudizio vertente sull'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle disposizioni, non meramente processuali, che regolano il rilievo del difetto di giurisdizione, nonché di quelle correlate attinenti al sistema delle impugnazioni (nello stesso senso ), . Ciò posto in ordine all’ammissibilità dell’impugnazione, il motivo è inammissibile alla luce dei principi stabilisti a partire dal 2016 da parte di queste Sezioni Unite. Ed invero, il fondo della questione posta a queste Sezioni Unite è se la parte che abbia incardinato la causa innanzi giudice amministrativo pur prospettando la questione di giurisdizione fin dal primo grado e poi sia risultata soccombente nel merito dal giudice dichiaratosi dotato della giurisdizione possa censurare, innanzi al giudice di appello, la decisione sulla giurisdizione assunta in primo grado e dunque a sollecitare il giudice di appello a rilevare il proprio difetto di giurisdizione al fine di ottenere, attraverso la proposizione dell'impugnazione, la sostituzione della sentenza - sfavorevole nel merito - emessa in primo grado con una pronunzia declinatoria della giurisdizione adita dalla stessa parte e dunque alla stessa in rito non favorevole. A tale questione non può che rispondersi negativamente, in questa direzione militando la giurisprudenza di queste Sezioni Unite. Ed invero, si è costantemente chiarito che ove l'attore abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (cfr., Cass. Sez. U., n. 21260/2016 e fra le numerose, successive, Cass. Sez. U. n. 2243/2018; Cass. Sez. U. n. 33685/2018; Cass.Sez. U. n. 22439/2018; Cass. Sez. U., n. 6281/2019; Cass., Sez. U. n.31754/2019). Occorre considerare il quadro normativo di riferimento, come pure hanno fatto queste Sezioni Unite in procedimento che presenta qualche aspetto di similitudine rispetto a quello odierno (Cass.S.U. n.23653/2022), rappresentato dall’art.9 del codice del processo amministrativo, a cui tenore "il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione". Orbene, è stato ritenuto l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione. Ed infatti, di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile una soccombenza dell'attore anche sulla questione di giurisdizione, visto che rispetto al capo relativ o a tale questione egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela-cfr.Cass., S.U., n.23653/2022, cit.-. L'attore non è pertanto legittimato a contestare il capo sulla giurisdizione e a sostenere che la potestas iudicandi spetta ad un giudice diverso, appartenente ad un altro plesso giurisdizionale. Ciò perché, relativamente ad una tale pronuncia a contenuto processuale di segno positivo, non è configurabile per l'attore soccombenza, che del potere di impugnativa rappresenta l'antecedente necessario. La soccombenza nel merito, si è detto ancora, non può essere trasferita sul (e utilizzata per censurare il) diverso capo costituito dalla definizione endoprocessuale della questione di giurisdizione, trattandosi di aspetto non destinato, per sua natura, a differenza di ciò che avviene con riguardo ad altre questioni pregiudiziali di rito, a condizionare l'efficacia e l'utilità stessa della decisione adottata-Cass., S.U. n.23653/2022, cit.- . Quel che le diverse pronunzie rese dalle Sezioni Unite in materia hanno inteso ribadire e sottolineare è che rispetto al “capo” sulla giurisdizione che accompagna – implicitamente o esplicitamente - la statuizione di rigetto nel merito della domanda è configurabile esclusivamente la soccombenza del convenuto nel merito. In definitiva, l'appello per difetto di giurisdizione è precluso perché l'ordinamento processuale non consente all'attore, una volta che la causa sia stata decisa nel merito, la contraddittorietà rispetto all'originaria scelta di giurisdizione, e gli impedisce, attraverso la dichiarazione di inammissibilità del motivo di giurisdizione sollevato con il gravame (al netto, quindi, di eventuali concorrenti motivi di merito), di conseguire l'utilità discendente dal ripensamento secundum eventum. Una soluzione preclusiva, questa, che appare in linea con la considerazione della giurisdizione come risorsa a disposizione della collettività, che proprio per tale ragione deve essere impiegata in maniera razionale, sì da preservare la possibilità di consentirne l'utilizzo anche alle parti nelle altre cause pendenti e agli utenti che in futuro indirizzeranno le loro controversie alla cognizione del giudice statale (v., Cass., S.U., n. 21260/2016, cit.). Le argomentazioni appena svolte non perdono di rilievo nel caso in cui sia stata la parte a ricorrere al giudice (nel caso di specie amministrativo) pur nutrendo dubbi sulla giurisdizione adita all’epoca in cui non era stato introdotto il meccanismo processuale della c.d. translatio iudiciied anche in ragione dell’indicazione circa la facoltà di impugnazione innanzi al g.a. contenuto nell’atto di revoca: dubbi palesati innanzi allo stesso giudice amministrativo adito in primo grado e da questi ritenuti infondati. Ed infatti, è senz’altro vero che, all’atto della proposizione del giudizio innanzi al TAR la costante giurisprudenza di queste Sezioni unite aveva ritenuto che all’atto della proposizione del giudizio innanzi al g.a. non fosse possibile la c.d. translatio iudicii successivamente introdotta nel sistema per effetto degli interventi del giudice costituzionale- Corte cost. n.77/2007, la quale ha dichiarato l’illegittimitàdell’articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui non prevedeva che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda indirizzata al giudice privo di giurisdizione si conservassero, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice che di quella giurisdizione fosse munito – e prim’ancora d i queste - Cass.S.U. n.4109/2007-. E tuttavia, econdo il Consiglio di Stato l’assenza, al momento della proposizione del ricorso in primo grado della società, di un meccanismo processuale idoneo a consentire la trasmigrazione del processo dal giudice sfornito digiurisdizione a quello invece dotato di giurisdizione non mutava i termini della questione in punto di irrilevabilità in appello del difetto di giurisdizione del giudice adito dalla stessa parte. Ciò perché la proposizione di una domanda ipotetica ed esplorativa innanzi ad un giudice incideva sull’ammissibilità stessa dell’azione e soprattutto per la ragione che “eventuali preclusioni di tutela a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario – ove adito direttamente dalla ricorrente -avr ebbero potuto superarsi, alla data della proposizione della controversia, con gli ordinari mezzi previsti dall’ordinamento processuale, quali le impugnazioni e i giudizi incidentali di costituzionalità (come del resto avvenuto negli altri giudizi sfociati da ultimo nelle citate pronunce della Corte costituzionale n. 77/2007 e della Corte di cassazione n. 4109/2007).” Ora, a parte la plausibilità delle ragioni esposte dal Consiglio di Stato, reputano le Sezioni Unite che anche nel caso qui in esame vadano ribadite le ragioni che ispirarono Cass., S.U., n.21216/2016 sopra ricordate, ove tra l’altro si consideri che il dubbio in ordine alla giurisdizione ed al rischio connesso all’impossibilità di far salvi gli effetti del giudizio proposto innanzi al giudice erroneamente adito avrebbe potuto trovare adeguata e piena tutela azionando la domanda innanzi al giudice ritenuto dalla parte dotato di giurisdizione e proponendo contestualmente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Mezzo, quest’ultimo, espressamente riconosciuto dall’ordinamento proprio per rimuovere i “dilemmi” in punto di giurisdizione- id est il ragionevole dubbio sulla giurisdizione (Cass.S.U., n.31029/2019, Cass.n.16082/2021,Cass. S.U.,40952/2021), ove esistente da parte di colui che adisce un giudice per provocare una risposta giurisdizionale-cfr.Cass., S.U., n.15122/2022-. Dubbio che, però,non può essere ritenuto meritevole di tutela nel senso prospettato dalla ricorrente di giustificare l’impugnazione della sentenza sul capo relativo alla giurisdizione innanzi al giudice dallo stesso adito tutte le volte in cui la parte reagisca alla sentenza di merito alla stessa sfavorevole, mettendo in discussione la competenza del plesso giurisdizione che aveva scelto in primo grado di adire, non prospettandosi per l’effetto, alcun affidamento meritevole di tutela. Sulla base di tali considerazioni il ricorso è, pertanto, inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della Regione autonoma della Sardegna in euro 9.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,