CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05566/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.28286/2015R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], presso cui ha eletto domicilio in Roma al corso Italia n.19; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliata ope legisin Roma alla via dei Portoghesi n.12; -controricorrente-ricorrente incidentale- e Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Palermo, in persona del direttore pro tempore; tributi r.g. n.28286/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 1625/30/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata in data 24 febbraio 2015, depositata in data 17 aprile2015 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, con quattro motivi , nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha parzialmente accolto l’appello dell’ufficio, ritenendo fondato il rilievo n.1, ai fini Ires, Irap ed Iva, relativo alla omessa contabilizzazione di ricavi per euro 432.000,00, contenuto nell’avviso di accertamento con cui veniva accertato un maggior reddito di impresa per l’anno di imposta 2006, rigettando l’appello incidentale della contribuente, in relazione al rilievo n.2, concernente l’omessa contabilizzazione degli interessi attivi. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. rilevava in fatto che, con riferimento al rilievo n.1, l’ufficio aveva effettuato un accertamento analitico induttivo per la mancanza di riscontri contabili alle giustificazioni della contribuente, la quale non aveva mai istituito un conto “soci c/anticipazione”, cui imputare i prelevamenti in contanti dei soci, nè aveva emesso fatture giustificative dei costi delle merci “fresche”, asseritamente sostenuti mediante pagamento diretto dei soci. In relazione al rilievo n.2, il giudice di appello riteneva legittima la ripresa a tassazione degli interessi attivi, ritenendo che il prestito di una somma cospicua (nella specie 100.000,00 euro) generasse interessi che dovevano essere contabilizzati e sottoposti a tassazione. r.g. n.28286/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo del ricorso principale , la società contribuente denunzia la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre1972, n.633, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nonché degli artt. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.La ricorrente sostiene che il giudice di appello abbia male applicato la disciplina delle presunzioni, in quanto, a differenza di quanto previsto per le operazioni bancarie, nel caso di specie non può ritenersi operante alcuna presunzione legale in favore dell’amministrazione finanziaria, la quale aveva l’onere di provare che i prelevamenti in contanti dei soci dalla cassa corrispondevano a ricavi in nero. Trattandosi di accertamento analitico induttivo, i giudici di appello avrebbero dovuto valutare l’insussistenza di gravi, precisi e concordanti elementi presuntivi, dai quali ricavare che i prelevamenti in contanti dei soci fossero ricavi occulti, valutazione del tutto assente nel caso di specie. La decisione impugnata, quindi avrebbe violato le norme sull’onere della prova e della prova presuntiva, ritenendo, senza sufficienti elementi presuntivi, che i prelevamenti dei soci in contanti dalla cassa celassero acquisti della società, che le merci acquistate fossero state rivendute in evasione d’imposta e che il ricarico fosse del 100 per cento. 1.2. Con il secondomotivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360, r.g. n.28286/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] primo comma, n.5, cod. proc. civ., consistente nella insussistenza, alla base della decisione adottata, di gravi, precisi e concordanti elementi presuntivi, dai quali evincere che i prelevamenti in contanti dei soci celassero ricavi occulti. 1.3. Con il terzo motivo, la società contribuente denunzia la violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la sentenza della C.t.r. sarebbe priva della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 1.4. Con il quarto motivo, la società contribuente denunzia la violazione degli artt. 35, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Secondo la ricorrente, i giudici di appello avrebbero omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello avente ad oggetto l’esistenza di un giudicato interno, riguardante la parte della sentenza di primo grado, non impugnata dall’ufficio con l’appello principale, con cui la C.t.r. aveva riconosciuto che, nella specie, non operava la presunzione legale,prevista dall’art.32 d.P.R. n.600/1973 solo per le indagini bancarie. 2.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione dell’art.109, comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.u.i.r.), in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. L’ufficio deduce che la C.t.p., con la sentenza di primo grado, aveva annullato integralmente il rilievo relativo ai maggiori ricavi di 432.000,00e parzialmente il rilievo relativo all'indebita deduzion e di costi di complessivi € 47.807,08, ritenendo, in particolare, illegittima r.g. n.28286/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la ripresa a tassazione dei costi non di competenza per € 23.885,56 e non inerenti per € 1.850,00. L'ufficio aveva proposto appello principale chiedendo la conferma del rilievo principale di € 432.000,00 e di quello relativo all'indebita deduzione di costi non di competenza, abbandonando l'indebita deduzione di costi non inerenti. In sede di costituzione in giudizio la società appellata controdeduceva sui motivi di appello proposti dall'ufficio e proponeva appello incidentale sui capi di sentenza a lei sfavorevoli. Con la sentenza di secondo grado , la C. t.r. accoglie va l'appello dell'ufficio in relazione ai maggiori ricavi, respingeva l'appello incidentale di controparte e confermavanel resto la sentenza gravata. In definitiva, sul recupero a tassazione, per costi indebitamente dedotti di 47.807,08, l'ufficio erarimasto soccombente per 23.885,56 avendo la C. t.r. , in relazione a detti costi, confermato la sentenza di primo grado, con ciò incorrendo, secondo il ricorrente incidentale, nella denunziata violazione di legge. Ai sensi dell’art.109 T.u.i.r., invero, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali precedenti norme non dispongano diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni . Nel caso che ci occupa, secondo l’ufficio, risulterebbe assodato e non contestato che la merce, come risulta dalle fatture e dai documenti di trasporto, era entrata nella disponibilità della società nell'anno 2005, per cui, anche se la fattura erastata emessa nell'anno successivo, il relativo costo, ai sensi del sopracitato art. 109T.u.i.r., doveva essere imputato in tale r.g. n.28286/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] anno, risultando ininfluente quanto osservato dalla C.t.p. in merito ad una presunta mancanza di danno all'erario. 3.1. Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati, in quanto la sentenza contiene l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha una motivazione chiaramente intellegibile, fondandosi sul rilievo che, circostanza ormai pacifica , l’amministrazione abbia proceduto ad un accertamento analitico induttivo, riscontrando l’irregolarità della contabilità in relazione ai prelievi effettuati in contanti dalla società dal proprio conto cassa e indirizzati ad i soci. Tali prelievi, tutti in contanti, continui e relativi ad un’ingente somma complessiva, venivano giustificati dalla società contribuente adducendo la necessità di restituire ai soci quanto anticipato per l’acquisto della merce fresca; secondo la società, quindi, sarebbero stati dei costi e non dei ricavi, come presunto dall’amministrazione. Tuttavia, come dedotto dall’ufficio, la C.t.r. rileva che tale giustificazione non ha trovatoalcun riscontro probatorio, non risultando istituito un conto “anticipazione soci”, che potesse dimostrare quanto fosse stato versato dai soci, né alcuna fattura delle successive operazioni commerciali di acquisto della merce “fresca”. Pertanto, di fronte all’irregolarità contabile dell’annotazione dei prelievi, peroltre quattrocentomila euro complessivi in contanti a titolo di finanziamento soci, senza che risultasse il conto attestante la provenienza delle somme o alcuna documentazionesul loro successivo impiego, il giudice di appello ha ritenuto che fondatamente l’amministrazione finanziaria avesse fatto ricorso al metodo di accertamento analitico induttivo, basato su di un quadro indiziario univoco e significativo in ordine all’esistenza di ricavi occulti. Sarebbe stato onere della società dimostrare l’inesistenza di tali ricavi, coincidente con l’importo complessivamente oggetto del prelievo r.g. n.28286/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in contante, che non trova ulteriore riscontro nella contabilità aziendale. 3.2.Il secondo motivo è all’evidenza inammissibile, traducendosi nella denunzia, già oggetto del primo motivo, di violazione delle norme sulla prova presuntiva, infondato per le ragioni sopra esplicitate. 3.3. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, in quanto nella fattispecie è pacifico che non si tratti di indagini bancarie, ma di un accertamento analitico induttivo basato sulle rilevate irregolarità contabili, il che rende priva di interesse la specifica doglianzain ordine alla sussistenza del giudicato interno sull’inapplicabilità, alla fattispecie in esame, della presunzione legale di cui all’art.32 d.P.R. n.600/1973. 4.1. Risulta, invece, fondato il ricorso incidentale, in quanto il giudice non ha esaminato la censura, specificamente proposta con i motivi di appello, in ordine alla indeducibilità dei costi non di competenza. Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato quello principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a ti