CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U'L/t7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità è riproduttivo di analoga doglianza adeguatamente confutata e generico in quanto non prende in esame la precisa motivazione resa su detto aspetto dalla Corte territoriale che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta del ricorrente che veniva rintracciato in diverso comune insieme ad altra persona con cui si accompagnava per recuperare dei crediti di lavoro; rilevato che analogamente generica risulta la censura in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio tenuto conto che lo scostamento dal minimo edittale veniva con logicità e pertinenza giustificato facendo riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità del ricorrente che si era già reso responsabile del delitto di maltrattamenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i