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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 31674/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31357/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona della legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], nonché quest’ultima in proprio, rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del curatore p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]-intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 765/2020depositata il 28/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata il 28.2.2020, ha rigettato l’appello avanzato da [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso ex art. 221 c.p.c. con cui (per ciò che nella presente sede ancora interessa) la signora e la società avevano impugnato lo stato passivo esecutivo delle domande tempestive e lo stato passivo esecutivo d i quelle tardive del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione.

La corte del merito ha evidenziato che l ’asserita falsità denunciata con la querela consisteva nell’ammissione, ritenuta errata, di crediti delle banche e che dunque in realtà le appellanti s i dolevano delle valutazioni compiute d a l curatore e d a l giudice delegato nello svolgimento delle loro funzioni - suscettibil i di essere sbagliat e o corrette, ma non vere o fals e - contenute in decisioni impugnabil i solo ai sensi dell’art. 98 l. fall. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per la cassazionedella sentenza, affidandolo a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso illustrato da memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso denuncia: 1.1.con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699e 2700 c .c. , 221 e ss. c .p.c., 50 TUB, 476 e 479 c .p. ; 1.2.con il secondo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 112 Cost., 50 e 405 c.p.p.;

1.3. con il terzo l’ omesso esame di più fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti;

1.4. con il quartol’ illogica e contraddittoria motivazione su più punti della controversia;

1.5. con il quinto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 Cost, 50 e 405 c.p.p., 71 e 295 c.p.c.;

1.6. con il sesto la falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c. , 2699 e 2700c.c., e 98 l. fall..

Le ricorrenti : i) sostengono che la corte d’appello ha errato nel ritenere, sostanzialmente, ammissibile la querela contro lo stato passivo solo per falso materiale e non anche per falso ideologico, posto che tale distinzione, come evinc ibile da una complessa interpretazione sistematica delle norme civilistiche e delle norme penali in materia di falso (in particolare, l’art. 476 c.p.c.), non opererebbe in presenza di un atto pubblico; ii) lamentano che la statuizione di inammissibilità della querela non abb ia consentito lo svolgimento del processo nella sua fase di merito; iii)richiamano i profili di impugnazione non esaminati dalla corte d’appello; iv) deducono che nella specie, in cui si deduceva la falsità di un atto pubblico, il giudice civile avrebbe dovuto rimettere gli a tti alla competente Procura della Repubblica e disporre la sospensione, per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., del processo; v) assumono, infine, che la corte del merito avrebbe errato anche nel ritenere che l’unico strumento di impugnazione dello stato passivo fosse il ricorso ex art.98 l. fall.

10. Tutti i motivi sopra illustrati, da esaminare unitariamente per la stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili, ex art. 360 bisc.p.c.., e comunque manifestamente infondati.

Premesso che non è in contestazione la legittimazione delle ricorrenti a presentare la querela (benché non risulti la loro qualità di creditrici del Fallimento o, comunque, il loro interesse all’impugnazione di falso per altro aspetto) , va ricordato che costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, a norma dell’art. 2700 cod. proc. civ., della sola provenienza dell’atto da chi ne appare sottoscrittore, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non anche della veridicità del suo contenuto.

Ne consegue che la querela di falso è esperibile solo nel caso di falsità materiale dell’atto, e non quando sia soltanto invocata la sua falsità ideologica, potendo il contenuto dell’atto essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità (vedi Cass.n. 24461/2018; Cass. n. 24841/2020).

Nel ricorso per cassazione, con un’illustrazione non pienamente intellegibile, le ricorrenti, richiamando l’art. 476 del codice penale, affermano invece che l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso senza distinzione alcuna tra falso materiale e falso ideologico, essendo tutelato il bene supremo della fede pubblica e rilevano che non si deve confondere la genuinità del documento con la sua veridicità, il quanto il documento può essere genuino, ma avere fin dalla nascita un contenuto falso.

Persistendo in tal modo nel confondere la falsità materiale con la falsità ideologica, esse non consideran o che la querela di falso è proponibile solo in caso di falsità materiale, tanto è vero che anche la norma penale (art. 476 comma 2° c.p.) che fa riferimento alla querela di falso (contemplando un’aggravante in caso di falso che riguarda un atto dotato di fede privilegiata) è solo quella che punisce il falso materiale, mentre l’art. 479 c.p., che si occupa del falso ideologico, non contiene alcun richiamo all’istituto di cui agli artt.221 e segg. c.p.c..

Le ricorrenti, infine, non hanno inteso confrontarsi, se non genericamente, con le precise argomentazioni della corte d’appello, che ha correttamente osservato che le loro doglianze riguardavano asserite, erronee valutazioni , dapprima d e l curatore e, poi, d e l Giudice delegato, nello svolgimento delle loro funzioni – e non atti dotati di fede privilegiata – contenute in provvedimenti che avrebbero potuto essere censurat i solo mediante l’ impugnazione dello stato passivo,ex art. 98 l. fall.

In ogni caso, come pure sottolineato dalla corte territoriale, i motivi di querela rivelano la propria manifesta inconsistenza giuridica, in quanto volti non già a far valere una falsità ideologica, ma l’erroneità della decisione di ammissione al passivo dei crediti bancari, e dunque ad aggirare surrettiziamente, attraverso l’improprio utilizzo dello strumento processuale di cui agli artt. 221 e segg, c.p.c., la preclusione derivante dalla mancata impugnazione dello stato passivo entro il termine di decadenza previsto dall’art. 98 l. fall.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Ricorre inoltre la colpa grave delle ricorrenti, posto che l’uso anche di un minimo grado di diligenza avrebbe loro consentito di avvertire con immediatezza l’inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del ricorso ( cfr. Cass.

S.U. n. 9912/2018) : esse vanno pertanto condannate in solido a pagare al Fallimento l’ulteriore somma di € 2.000,00, equitativamente determinata, a norma dell’art. 96 , comma 3,c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna lericorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento in favore del Fallimento dell e spese processuali, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché della somma di € 2.000,00 ex art. 96 , 3° comma , c.p.c..

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.

P .

R . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, sedovuto, per il ricorso princi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31357/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona della legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], nonché quest’ultima in proprio, rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del curatore p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]-intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 765/2020depositata il 28/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata il 28.2.2020, ha rigettato l’appello avanzato da [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso ex art. 221 c.p.c. con cui (per ciò che nella presente sede ancora interessa) la signora e la società avevano impugnato lo stato passivo esecutivo delle domande tempestive e lo stato passivo esecutivo d i quelle tardive del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione. La corte del merito ha evidenziato che l ’asserita falsità denunciata con la querela consisteva nell’ammissione, ritenuta errata, di crediti delle banche e che dunque in realtà le appellanti s i dolevano delle valutazioni compiute d a l curatore e d a l giudice delegato nello svolgimento delle loro funzioni - suscettibil i di essere sbagliat e o corrette, ma non vere o fals e - contenute in decisioni impugnabil i solo ai sensi dell’art. 98 l. fall. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per la cassazionedella sentenza, affidandolo a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso illustrato da memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso denuncia: 1.1.con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699e 2700 c .c. , 221 e ss. c .p.c., 50 TUB, 476 e 479 c .p. ; 1.2.con il secondo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 112 Cost., 50 e 405 c.p.p.; 1.3. con il terzo l’ omesso esame di più fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; 1.4. con il quartol’ illogica e contraddittoria motivazione su più punti della controversia; 1.5. con il quinto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 Cost, 50 e 405 c.p.p., 71 e 295 c.p.c.; 1.6. con il sesto la falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c. , 2699 e 2700c.c., e 98 l. fall.. Le ricorrenti : i) sostengono che la corte d’appello ha errato nel ritenere, sostanzialmente, ammissibile la querela contro lo stato passivo solo per falso materiale e non anche per falso ideologico, posto che tale distinzione, come evinc ibile da una complessa interpretazione sistematica delle norme civilistiche e delle norme penali in materia di falso (in particolare, l’art. 476 c.p.c.), non opererebbe in presenza di un atto pubblico; ii) lamentano che la statuizione di inammissibilità della querela non abb ia consentito lo svolgimento del processo nella sua fase di merito; iii)richiamano i profili di impugnazione non esaminati dalla corte d’appello; iv) deducono che nella specie, in cui si deduceva la falsità di un atto pubblico, il giudice civile avrebbe dovuto rimettere gli a tti alla competente Procura della Repubblica e disporre la sospensione, per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., del processo; v) assumono, infine, che la corte del merito avrebbe errato anche nel ritenere che l’unico strumento di impugnazione dello stato passivo fosse il ricorso ex art.98 l. fall. 10. Tutti i motivi sopra illustrati, da esaminare unitariamente per la stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili, ex art. 360 bisc.p.c.., e comunque manifestamente infondati. Premesso che non è in contestazione la legittimazione delle ricorrenti a presentare la querela (benché non risulti la loro qualità di creditrici del Fallimento o, comunque, il loro interesse all’impugnazione di falso per altro aspetto) , va ricordato che costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, a norma dell’art. 2700 cod. proc. civ., della sola provenienza dell’atto da chi ne appare sottoscrittore, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non anche della veridicità del suo contenuto. Ne consegue che la querela di falso è esperibile solo nel caso di falsità materiale dell’atto, e non quando sia soltanto invocata la sua falsità ideologica, potendo il contenuto dell’atto essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità (vedi Cass.n. 24461/2018; Cass. n. 24841/2020). Nel ricorso per cassazione, con un’illustrazione non pienamente intellegibile, le ricorrenti, richiamando l’art. 476 del codice penale, affermano invece che l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso senza distinzione alcuna tra falso materiale e falso ideologico, essendo tutelato il bene supremo della fede pubblica e rilevano che non si deve confondere la genuinità del documento con la sua veridicità, il quanto il documento può essere genuino, ma avere fin dalla nascita un contenuto falso. Persistendo in tal modo nel confondere la falsità materiale con la falsità ideologica, esse non consideran o che la querela di falso è proponibile solo in caso di falsità materiale, tanto è vero che anche la norma penale (art. 476 comma 2° c.p.) che fa riferimento alla querela di falso (contemplando un’aggravante in caso di falso che riguarda un atto dotato di fede privilegiata) è solo quella che punisce il falso materiale, mentre l’art. 479 c.p., che si occupa del falso ideologico, non contiene alcun richiamo all’istituto di cui agli artt.221 e segg. c.p.c.. Le ricorrenti, infine, non hanno inteso confrontarsi, se non genericamente, con le precise argomentazioni della corte d’appello, che ha correttamente osservato che le loro doglianze riguardavano asserite, erronee valutazioni , dapprima d e l curatore e, poi, d e l Giudice delegato, nello svolgimento delle loro funzioni – e non atti dotati di fede privilegiata – contenute in provvedimenti che avrebbero potuto essere censurat i solo mediante l’ impugnazione dello stato passivo,ex art. 98 l. fall. In ogni caso, come pure sottolineato dalla corte territoriale, i motivi di querela rivelano la propria manifesta inconsistenza giuridica, in quanto volti non già a far valere una falsità ideologica, ma l’erroneità della decisione di ammissione al passivo dei crediti bancari, e dunque ad aggirare surrettiziamente, attraverso l’improprio utilizzo dello strumento processuale di cui agli artt. 221 e segg, c.p.c., la preclusione derivante dalla mancata impugnazione dello stato passivo entro il termine di decadenza previsto dall’art. 98 l. fall. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ricorre inoltre la colpa grave delle ricorrenti, posto che l’uso anche di un minimo grado di diligenza avrebbe loro consentito di avvertire con immediatezza l’inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del ricorso ( cfr. Cass. S.U. n. 9912/2018) : esse vanno pertanto condannate in solido a pagare al Fallimento l’ulteriore somma di € 2.000,00, equitativamente determinata, a norma dell’art. 96 , comma 3,c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna lericorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento in favore del Fallimento dell e spese processuali, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché della somma di € 2.000,00 ex art. 96 , 3° comma , c.p.c.. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P . R . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, sedovuto, per il ricorso princi