CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 maggio 1961 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 settembre 1951 avverso la sentenza n. 7984/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 2 dicembre 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 25 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 dicembre 2021 la Corte d'appello di Milano - per ciò che rileva in questa sede - decidendo a seguito della sentenza rescindente della Sesta sezione di questa Corte - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati contestati al capo M10, perché estinti per prescrizione quelli commessi fino a luglio 2009, e, decidendo sull'accordo delle parti, ha rideterminato la pena in anni 5, mesi 6 e giorni 15 di reclusione; ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 4 e mesi 5 di reclusione. 2. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo difensori - hanno proposto ricorsi per cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, non essendo gli aumenti a titolo di continuazione stati determinati in misura corrispondente al minimo edittale, come invece previsto per il reato base. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 vizi della motivazione: la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che con il precedente ricorso per cassazione il ricorrente non avesse censurato gli aumenti disposti a titolo di continuazione e che, quindi, sul punto si fosse formata una sorta di giudicato parziale. Invero, la Corte di cassazione aveva annullato l'intera statuizione di condanna e non soltanto quella relativa alla determinazione della pena base; 4.2 inosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per non essersi la Corte d'appello uniformata alla sentenza della Corte di cassazione nella parte in cui è stato disposto il rinvio. La Corte di cassazione aveva annullato con riguardo alla determinazione complessiva della pena e non solo con riguardo alla determinazione della pena base. La Corte territoriale avrebbe violato l'art. 627 cod. proc. pen. laddove ha ritenuto che non fosse nella sua facoltà rivalutare gli aumenti irrogati per la continuazione; 4.3 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen. nonché vizi della motivazione. La Corte d'appello sarebbe dovuta intervenire anche sugli aumenti disposti a titolo di continuazione, perché ciò sarebbe imposto dalla stessa struttura del reato continuato, laddove il trattamento sanzionatorio finale, sul piano logico e sistematico, è il frutto del collegamento finalistico impresso dal soggetto agente alle singole azioni e, sul piano per così dire aritmetico, è il prodotto della funzione di aumento, applicato ad un parametro base (la pena per il reato più grave). Inoltre, il venir meno dell'aggravante del numero delle persone avrebbe determinato che tutte le contestazioni riunite dal vincolo della continuazione sarebbero punite con l'identica pena edittale, così da imporsi una nuova rivalutazione di tutte le fattispecie contestate anche principalmente per individuare - tra quelle - il reato più grave, sul quale operare gli aumenti a titolo di continuazione. Nessuna motivazione la Corte territoriale avrebbe speso in ordine alle ragioni dell'individuazione del reato di cui al capo G) come reato più grave.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che all'udienza del 18 dicembre 2021 dinanzi alla Corte d'appello di Milano, chiamata a decidere a seguito di annullamento con rinvio della Sesta sezione di questa Corte, il difensore dell'imputato ha depositato istanza di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. pen. nei seguenti termini: pena base per il reato più grave di cui al capo G), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 numero 1 cod. pen. (annullata dalla Cassazione), anni 4 di reclusione; aumentata in continuazione di mesi tre per ciascuno dei reati di cui ai capi A, B, D, E, F: anni 5 e mesi 3 di reclusione; aumentata in continuazione di giorni 15 per il capo Mll (con rinuncia al motivo di appello sul punto ed esclusi altri aumenti per gli altri capi M e N prescritti): anni 5, mesi 6 e giorni 15 di reclusione. In seguito al rinvio all'udienza del 2 dicembre 2021 il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, e il procuratore generale, a parziale modifica dell'istanza di concordato presentata all'udienza del 18 novembre 2021, ferma la pena di anni 5, mesi 6 e giorni 15 di reclusione, in relazione al capo M10 hanno rilevato che erano prescritte le condotte fino a luglio 2009, per cui per le residue condotte hanno indicato un aumento di pena di 1 mese di reclusione per tale capo M10 e mesi 2 per il capo Q. La Corte d'appello ha affermato che la richiesta di applicazione della pena indicata dalle parti era meritevole di accoglimento. L'imputato, quindi, non può dedurre violazioni di legge o vizi della motivazione in relazione alla pena che è stata determinata dalla Corte di appello nella stessa misura concordata dalle parti. Né si ravvisano profili di illegalità negli aumenti disposti a titolo di continuazione; profili che neanche il ricorrente ha indicato. 3. Passando al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che i motivi - esaminabili congiuntamente in quanto afferenti tutti alle valutazioni effettuate nella sentenza rescissoria in ordine alla rideterminazione della pena - sono manifestamente infondati. Al riguardo deve premettersi che la Sesta sezione di questa Corte, nella sentenza rescindente, ha affermato che il giudice di appello aveva applicato correttamente i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., al fine di determinare l'entità della sanzione nei confronti del ricorrente, ma l'annullamento - limitatamente alla determinazione della pena - si imponeva per l'effetto estensivo dell'accoglimento del motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata esclusione dell'aggravante del numero di persone di cui all'art. 112, primo comma numero 1, cod. pen., contestata in relazione alla concussione di cui al capo G), individuata come reato base. La Corte d'appello, quale giudice di rinvio, ha rideterminato la pena in anni 4 e mesi 7 di reclusione e ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta, formulata dal ricorrente, di procedere ad un'ulteriore riduzione della pena in anni 4, mesi 1 e giorni 20 di reclusione, quantificando in giorni 10 di reclusione l'aumento per ciascuna fattispecie di concussione ulteriore rispetto al reato base di cui al capo G). Ciò in quanto la Corte di cassazione aveva già ritenuto che i giudici d'appello avessero applicato correttamente i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., al fine di determinare l'entità della sanzione nei confronti del ricorrente, e l'aumento in ragione del vincolo della continuazione era congruo ed estremamente contenuto, stante la gravità dei fatti. Siffatte argomentazioni sfuggono ai rilievi censori formulati dal ricorrente. Nell'affermare che nella sentenza, sottoposta al suo esame, la pena, inflitta al ricorrente, era stata correttamente determinata e che, tuttavia, per l'effetto estensivo doveva tenersi conto dell'esclusione dell'aggravante del numero di persone di cui all'art. 112, primo comma n. 1, cod. pen., contestata in relazione al reato base di cui al capo G), la Sesta sezione di questa Corte ha rimesso al Collegio del rinvio esclusivamente la rideterminazione della pena per il reato base. La Corte del rinvio non ha violato, quindi, l'art. 627 cod. proc. pen., laddove, individuato il reato base in quello di cui al capo G), ha ritenuto che gli aumenti a titolo di continuazione dovevano mantenersi fermi nella misura stabilita nella sentenza annullata. 4. Ad ogni modo, deve rimarcarsi che, ove pure dovesse ritenersi che la Sesta sezione avesse rimesso al Giudice del rinvio la rideterminazione della pena in tutti i suoi passaggi, inclusi gli aumenti a titolo di continuazione, dovrebbe pervenirsi comunque ad affermare la correttezza della decisione impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha individuato il reato più grave in quello sub G) (individuazione che non richiedeva apposita motivazione, essendo tutte le fattispecie, ascritte al ricorrente, relative a reati di concussione e punite con la stessa pena edittale, come evidenziato dallo stesso ricorrente) e, nel ritenere che gli aumenti a titolo di continuazione, operati dal primo giudice, fossero congrui, stante la gravità dei fatti, ha di fatto aumentato la pena base negli stessi termini del primo giudice. Nessun vizio inficia, quindi, la sentenza impugnata, pur a volere accedere alla tesi propugnata dal ricorrente circa l'ampiezza del giudizio rimesso al Giudice del rinvio dalla Corte di legittimità.5. I ricorsi sono quindi inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas