Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2026
ECLI:EU:T:2026:5
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0117_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 gennaio 2026 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (BioTechUSA)
(causa T‑117/25)
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BioTechUSA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riforma di una decisione dell’Ufficio – Valutazione alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)
(v. punto 13)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 19, 20, 22)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 21, 23, 24, 30, 32, 33)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Segno che può avere vari significati – Diniego di registrazione in presenza del carattere descrittivo di almeno uno dei significati potenziali
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punto 31)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio figurativo BioTechUSA
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 34, 44‑46, 48, 49, 58, 63, 69)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 1, e 94, § 1, 1
a
frase)
(v. punti 40, 41)
7.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punti 62, 65‑68)
8.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Diniego della registrazione basato su uno degli impedimenti alla registrazione assoluti elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Sufficienza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1)
(v. punto 74)
9.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1
a
frase)
(v. punto 81)
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 dicembre 2024 (procedimento R 378/2024‑4) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso avverso la decisione dell’esaminatore del 15 dicembre 2023 relativa al marchio dell’Unione europea figurativo BioTechUSA per quanto riguardava i prodotti rientranti nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondente alla descrizione seguente: «Cassette per medicinali, portatili, riempite».
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] BV e l’EUIPO si faranno carico ciascuno delle proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.