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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:T:2026:5
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TJ0117_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 gennaio 2026 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (BioTechUSA) (causa T‑117/25) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BioTechUSA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riforma di una decisione dell’Ufficio – Valutazione alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punto 13)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 19, 20, 22)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 21, 23, 24, 30, 32, 33)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Segno che può avere vari significati – Diniego di registrazione in presenza del carattere descrittivo di almeno uno dei significati potenziali [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 31)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio figurativo BioTechUSA [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 34, 44‑46, 48, 49, 58, 63, 69)

6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 1, e 94, § 1, 1 a frase) (v. punti 40, 41)

7. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punti 62, 65‑68)

8. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Diniego della registrazione basato su uno degli impedimenti alla registrazione assoluti elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Sufficienza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1) (v. punto 74)

9. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 a frase) (v. punto 81) Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 dicembre 2024 (procedimento R 378/2024‑4) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso avverso la decisione dell’esaminatore del 15 dicembre 2023 relativa al marchio dell’Unione europea figurativo BioTechUSA per quanto riguardava i prodotti rientranti nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondente alla descrizione seguente: «Cassette per medicinali, portatili, riempite». 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] BV e l’EUIPO si faranno carico ciascuno delle proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0117_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 gennaio 2026 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (BioTechUSA) (causa T‑117/25) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BioTechUSA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riforma di una decisione dell’Ufficio – Valutazione alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punto 13) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 19, 20, 22) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 21, 23, 24, 30, 32, 33) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Segno che può avere vari significati – Diniego di registrazione in presenza del carattere descrittivo di almeno uno dei significati potenziali [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 31) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio figurativo BioTechUSA [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 34, 44‑46, 48, 49, 58, 63, 69) 6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 1, e 94, § 1, 1 a frase) (v. punti 40, 41) 7. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punti 62, 65‑68) 8. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Diniego della registrazione basato su uno degli impedimenti alla registrazione assoluti elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Sufficienza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1) (v. punto 74) 9. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 a frase) (v. punto 81) Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 dicembre 2024 (procedimento R 378/2024‑4) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso avverso la decisione dell’esaminatore del 15 dicembre 2023 relativa al marchio dell’Unione europea figurativo BioTechUSA per quanto riguardava i prodotti rientranti nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondente alla descrizione seguente: «Cassette per medicinali, portatili, riempite». 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] BV e l’EUIPO si faranno carico ciascuno delle proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
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