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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25190/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, a carico di [OSCURATO:PERSONA], resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta, in data 1° febbraio 2019, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 12, comma 1 e 3 d.

Igs. n. 286 del 1998.

Ritenuto che il motivo unico proposto (erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione sull'entità della pena base e in ordina al diniego della sospensione condizionale della pena), rappresenta doglianza riproduttiva dell'appello e, comunque, non consentita in sede di legittimità in quanto inerente alla misura del trattamento sanzionatorio che, nella specie, ha trovato adeguata giustificazione, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., quanto all'entità della pena base (cfr. pag. 4), stante il riferimento non solo alla gravità del reato, ma anche al ruolo assunto dal ricorrente come reclutatore di altri soggetti.

Reputato, invero, quanto al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che il motivo di appello proposto è generico e che, comunque, al di là del rilievo attribuito all'iscrizione, nel casellario giudiziale, della sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, il giudice di secondo grado ha sottolineato la carenza di specificità del corrispondente motivo di appello, vizio che può essere rilevato anche nella presente sede (cfr. nel senso che l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, a carico di [OSCURATO:PERSONA], resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta, in data 1° febbraio 2019, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 12, comma 1 e 3 d. Igs. n. 286 del 1998. Ritenuto che il motivo unico proposto (erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione sull'entità della pena base e in ordina al diniego della sospensione condizionale della pena), rappresenta doglianza riproduttiva dell'appello e, comunque, non consentita in sede di legittimità in quanto inerente alla misura del trattamento sanzionatorio che, nella specie, ha trovato adeguata giustificazione, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., quanto all'entità della pena base (cfr. pag. 4), stante il riferimento non solo alla gravità del reato, ma anche al ruolo assunto dal ricorrente come reclutatore di altri soggetti. Reputato, invero, quanto al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che il motivo di appello proposto è generico e che, comunque, al di là del rilievo attribuito all'iscrizione, nel casellario giudiziale, della sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, il giudice di secondo grado ha sottolineato la carenza di specificità del corrispondente motivo di appello, vizio che può essere rilevato anche nella presente sede (cfr. nel senso che l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 25190/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris