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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2022

Cassazione n. 41822/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/gnit-rhe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale di Venerzia per l'ulteriore decorso. udit914(difensor& L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VENEZIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PADOVA nomina dichiarata oralmente in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del 24 febbraio 2023 del Tribunale di Venezia, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 7 febbraio 2023, con il quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare.

Il Tribunale ha evidenziato che l'atto di appello, depositato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Gia. riforma Cartabia), non conteneva la dichiarazione o l'elezione di domicilio previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. 2.

I ricorrenti articolano due motivi comuni di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. all'istituto dell'appello cautelare, senza considerare che, dall'interpretazione letterale e sistematica del citato articolo, la sua applicazione sarebbe limitata ai soli casi di impugnazione di una sentenza, resa a carico di un imputato.

Il giudice di merito, invece, in violazione del principio di tassatività, avrebbe trascurato di considerare che tale previsione non si adatterebbe al modello necessariamente più agile e meno strutturato del giudizio di riesame e di appello cautelare, dotati di autonoma regolamentazione improntata a evitare appesantimenti inutili e ristrettezze formali incompatibili con le esigenze di immediata definizione della lite cautelare.

I ricorrenti, poi, evidenziano che l'art. 309, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.) prevede, in sede di appello cautelare, le forme previste dal solo art. 582 cod. proc. pen., ma non anche quelle disciplinate dall'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., che possono considerarsi una novità normativa introdotta al fine di consentire una regolare notifica del decreto di citazione del giudizio di appello di cognizione, notoriamente celebrato a distanza di anni dall'ultimo accertamento sulla regolarità della costituzione della parte.

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti contestano il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale avrebbe affermato in maniera errata che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex artt. 127, 309 e 310 cod. proc. pen. sarebbe equiparabile al decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.

A tal fine, si evidenzia che l'applicabilità dell'art. 581 cod. proc. pen. in tema di appello cautelare si riferisce alla struttura dell'atto di impugnazione e, in particolare, al necessario requisito di specificità dei motivi, disciplinato dall'art.581 cod. proc. pen. nella originaria formulazione, anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022.

Le modifiche intervenute al citato articolo hanno aggiunto all'originario testo normativo (che regolava la forma dell'atto di appello nel quadro dei principi generali sulle impugnazioni) le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater, introducendo specifiche prescrizioni formali funzionali alla notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello.

In particolare il comma 1-terstabilisce che «con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» e il successivo comma 1-quater prevede che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

Tali nuove disposizioni - in particolare, il comma 1-ter, riguardante il caso in questione - stabiliscono peculiari adempimenti specificamente riferiti alla , celebrazione della fase processuale del giudizio drísecondo grado e non sono astrattamente inquadrabili nei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, in tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio (Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284645). / ,

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/gnit-rhe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale di Venerzia per l'ulteriore decorso. udit914(difensor& L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VENEZIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PADOVA nomina dichiarata oralmente in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del 24 febbraio 2023 del Tribunale di Venezia, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 7 febbraio 2023, con il quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare. Il Tribunale ha evidenziato che l'atto di appello, depositato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Gia. riforma Cartabia), non conteneva la dichiarazione o l'elezione di domicilio previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. 2. I ricorrenti articolano due motivi comuni di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. all'istituto dell'appello cautelare, senza considerare che, dall'interpretazione letterale e sistematica del citato articolo, la sua applicazione sarebbe limitata ai soli casi di impugnazione di una sentenza, resa a carico di un imputato. Il giudice di merito, invece, in violazione del principio di tassatività, avrebbe trascurato di considerare che tale previsione non si adatterebbe al modello necessariamente più agile e meno strutturato del giudizio di riesame e di appello cautelare, dotati di autonoma regolamentazione improntata a evitare appesantimenti inutili e ristrettezze formali incompatibili con le esigenze di immediata definizione della lite cautelare. I ricorrenti, poi, evidenziano che l'art. 309, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.) prevede, in sede di appello cautelare, le forme previste dal solo art. 582 cod. proc. pen., ma non anche quelle disciplinate dall'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., che possono considerarsi una novità normativa introdotta al fine di consentire una regolare notifica del decreto di citazione del giudizio di appello di cognizione, notoriamente celebrato a distanza di anni dall'ultimo accertamento sulla regolarità della costituzione della parte. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti contestano il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale avrebbe affermato in maniera errata che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex artt. 127, 309 e 310 cod. proc. pen. sarebbe equiparabile al decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. A tal fine, si evidenzia che l'applicabilità dell'art. 581 cod. proc. pen. in tema di appello cautelare si riferisce alla struttura dell'atto di impugnazione e, in particolare, al necessario requisito di specificità dei motivi, disciplinato dall'art.581 cod. proc. pen. nella originaria formulazione, anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022. Le modifiche intervenute al citato articolo hanno aggiunto all'originario testo normativo (che regolava la forma dell'atto di appello nel quadro dei principi generali sulle impugnazioni) le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater, introducendo specifiche prescrizioni formali funzionali alla notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello. In particolare il comma 1-terstabilisce che «con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» e il successivo comma 1-quater prevede che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Tali nuove disposizioni - in particolare, il comma 1-ter, riguardante il caso in questione - stabiliscono peculiari adempimenti specificamente riferiti alla , celebrazione della fase processuale del giudizio drísecondo grado e non sono astrattamente inquadrabili nei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, in tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio (Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284645). / , 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia, com
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