CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 34769/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, contrasmissione degli atti alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 febbraio 2026, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la sentenza del 6 febbraio 2023 con cui il Tribunale di Palmi, incomposizione monocratica, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato dicui agli artt. 110, 56, 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen.1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, inconcorso con altri due soggetti rimasti ignoti, tentò di introdursi nella proprietàprivata di [OSCURATO:PERSONA], scavalcando il muro di cinta, per poi darsi alla fuga,una volta scoperto.Poiché i correi erano travisati ed avevano al seguito degli arnesi atti alloscasso, oltre che una pistola a salve, i giudici di merito hanno qualificato la condottacome tentato furto in abitazione.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenzaimpugnata, per essere stato celebrato il giudizio di appello senza la partecipazionedelle parti, sebbene il difensore ne avesse richiesto tempestivamente la trattazioneorale, con conseguente violazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 178, comma1, lett. c), cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo denuncia una ulteriore violazione di legge, tale dadeterminare la nullità della sentenza impugnata, per non aver il ricorrente ricevutole conclusioni scritte formulate dal Procuratore generale presso la Corte d’appello.2.3. Con il terzo e il quarto motivo si lamentano ulteriori profili di nullità dellasentenza impugnata, per non avere la Corte in alcun modo valutato la richiesta diconcordato ritualmente proposta, sulla quale neppure il Procuratore generale si èespresso.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, nei limiti e per le ragioni che si vanno esponendo, è fondato.2. All’esame delle doglianze è utile premettere che allorquando sia dedotto,mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fattoe, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli attiprocessuali (secondo il pacifico orientamento risalente a Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; conf., Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017,dep. 2018, F., Rv. 273525 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv.255304 - 01; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 - 01).Ciò posto, dall’esame degli atti emerge, per quanto di interesse, che l’atto diimpugnazione è stato proposto prima del 30 giugno 2024; pertanto, al processo diappello non è applicabile l'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. (invocato inricorso), secondo cui il provvedimento con cui si dispone la trattazione in presenzaè comunicato al Procuratore generale e ai difensori, a prescindere da chi abbiaformulato la relativa richiesta.Al giudizio di appello, invece, deve ritenersi applicabile l'art. 23-bis d.l. 28ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n.176, in ragione della disciplina transitoria del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (piùvolte modificata, anche in ordine alla data di entrata in vigore), contenuta nell'art.94, comma 2, a norma del quale «per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, deldecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18dicembre 2020, n. 176».2.1. Fatta questa necessaria premessa, osserva il Collegio che i primi duemotivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente.Il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcunacomunicazione del provvedimento emesso in relazione alla richiesta di trattazioneorale, è fondato.Sempre dall’esame degli atti emerge che tale richiesta fu ritualmente avanzatadal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e che, contrariamente a quanto si assume in ricorso,effettivamente l’udienza del 26 febbraio 2026 (in cui il processo è stato discusso edeciso) è stata celebrata in presenza.All’udienza, però, non ha preso parte l’Avv. D’Anna - che non risulta abbiaricevuto una formale comunicazione del mutamento di rito - ma un sostitutonominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.Ora, se la trattazione in presenza rende del tutto inconferente la doglianzacontenuta nel secondo motivo, riguardante la comunicazione delle conclusioniscritte, a diverse conclusioni deve giungersi in ordine alla dedotta violazione deldiritto al contraddittorio.Come anticipato, a differenza di quanto ora espressamente previsto dalcomma 2 dell'art. 598-bis cod. proc. pen., la disciplina emergenziale presenta unapalese lacuna normativa, in quanto non stabilisce alcuna particolare formalità perinformare le parti dell'eventuale mutamento del rito da cartolare a trattazione orale,né prevede espressamente qualche forma di invalidità in caso di mancatacomunicazione alle parti del fatto che, a causa della richiesta formulata da una diesse, il giudizio non si sarebbe svolto (all'udienza già fissata) nelle forme dellatrattazione cartolare bensì in quelle della discussione in presenza.Valorizzando l'esigenza di salvaguardare il diritto, di valenza costituzionale, apartecipare al processo in condizioni di parità, la giurisprudenza di legittimità haaffermato la necessità che a ciascuna delle parti sia comunicato l’accoglimento dellarichiesta di trattazione orale formulata da almeno una di esse.Conseguentemente, l'omesso avviso ai difensori di fiducia dell’imputatodell'accoglimento della richiesta di una delle parti di trattazione orale determina unacausa di nullità che, secondo alcune pronunce, sarebbe a regime intermedio ex art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022,N., Rv. 282897 – 01, in un caso in cui la richiesta di trattazione orale non era statacomunicata al difensore della parte civile; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv.282750 – 01, in un caso in cui la richiesta di trattazione orale, avanzata dalla partecivile, non era stata comunicata al difensore dell’imputato).Tale nullità non potrebbe comunque dirsi sanata dalla mancata eccezione daparte del difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez.3, n. 12111 del 2024, dep. 2025, Bhuiyan, non mass.; Sez. 5, n. 11756 del14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037 – 01).Secondo altre e più recenti pronunce, invece, si tratta di una nullità assoluta,prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei difensori, con l’ulterioreconseguenza che a nulla rileva la presenza, in udienza, di un sostituto nominato exart. 97, comma 4, cod. proc. pen., risultando comunque leso il diritto dell'imputato"ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto anche dall'art. 6, par. terzo, lett.c), Convenzione EDU; la disciplina di cui all'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.postula, infatti, la regolarità degli adempimenti di rito in favore dei difensori (difiducia o di ufficio) ritualmente nominati (Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, Berisha,Rv. 287828 – 01; Sez. 3, n. 11170 del 15/12/2023, dep. 2024, Marro, Rv. 286046– 01; Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023, Caruso, Rv. 284936 - 01).Osserva quindi il Collegio che la mancata comunicazione del mutamento dirito all’Avv. D’Anna ha determinato una nullità che, non potendo comunque ritenersisanata, ha invalidato anche gli atti successivi ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen.,e che dunque determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.2.2. Gli ulteriori motivi sono manifestamente infondati.Lamenta il ricorrente che, pur essendovi tenuti, né il Procuratore generale, néla Corte d’appello, si sarebbero espressi sulla proposta di concordato ritualmenteavanzata.Osserva innanzitutto il Collegio che non giova al ricorrente il richiamo alcomma 3 dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nella versione modificata dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, sia perché inapplicabile ratione temporis, sia perché ilprocesso è stato trattato con la presenza delle parti, mentre invece la norma di cuisi invoca l’applicazione riguarda il caso in cui la richiesta di concordato accede allatrattazione del processo in forma non partecipata.Quanto, invece, alla valutazione della proposta di concordato da parte delProcuratore generale, è sufficiente rilevare che la richiesta, da parte di quest’ultimo,di conferma della sentenza impugnata equivale alla dichiarazione di non concordaresull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello.Non essendosi, pertanto, in presenza di un concordato, secondo il chiarosignificato desumibile dal comma 1 dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non eraipotizzabile alcun onere in capo alla Corte territoriale, nell’ambito di un accordo cheè rimesso all’iniziativa delle parti.Del resto, questa Corte, proprio in relazione al giudizio cartolare di appellocelebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento dellapandemia da Covid-19, ha già affermato che la richiesta di conferma della sentenzaimpugnata formulata dal Procuratore generale nelle sue conclusioni esprime,implicitamente, il parere negativo sull’istanza di concordato e che, pertanto, a caricodella Corte d'appello non sussiste alcun onere volto a sollecitare il parere delpubblico ministero (Sez. 7, ord. n. 34977 del 06/06/2023, Fornari, Rv. 285136 –01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 39554 del 27/09/2024, F., non mass., con laprecisazione che mancando una vera e propria pena concordata alla Corte d’appello,è impedita qualsiasi valutazione in ordine alla sola proposta difensiva).3. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, contrasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degliCosì deciso in Roma, 16 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]