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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 10135/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13795/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso l a sentenza n. 334 / 20 2 1 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 29 marzo2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 febbraio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il Giudice di pace di Varese emise nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] decreto di ingiunzione al pagamento della somma di euro 3.767,46, importo RESPONSABILITA’ COMMITTENTI – [OSCURATO:PERSONA] E CONCORSI r.g. n. 13795/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] corrispondente alla vincita non corrisposta conseguita mediante un gioco a distanza svolto con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società concessionaria per l’esercizio di giochi pubblici, successivamente dichiarata decaduta con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane; l’opposizione al provvedimento monitorio dispiegata dalla P.A. venne disattesa dal Giudice di pace di Varese, pronuncia confermata, in esito ad appello dell’opponente, dalla decisione in epigrafe indicata; per quanto qui ancora d’interesse, il Tribunale di Varese, ricondotta la domanda nell’alveo del risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, ha ritenuto l’applicabilità dell’art. 2049 cod. civ. e ravvisato la responsabilità dell’Agenzia in forza del mero rapporto di preposizione intercorso con la società concessionaria , mancando la prova dell’insussistenza del nesso causale o di occasionalità necessaria o del fatto illecito del dipendente; ricorre per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affidandosi ad un unico motivo; non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che la causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida, prescindendosi dalla questione, pure astrattamente rilevabile d’ufficio, relativa alla regolarità formale della copia (notificata) della sentenza in atti, che è priva di numero di identificazione e di data di pubblicazione, sulla quale questa Corte si è di recente pronunciata con diversi provvedimenti (per tutte: Cass. 24/02/2023, n. 5771; Cass.24/03/2023, n. 8535; Cass. 14/09/2023 , n. 26597 ), concludendo nel senso dell’improcedibilità, non potendosi ritenere che detto orientamento abbia acquisito adeguata e definitiva stabilità: tanto che r.g. n. 13795/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sulla questione è stata disposta la trattazione in pubblica udienza (Cass.01/02/2024, n. 3036 ; Cass. 05/02/2024, n. 3277) ; l’unico motivo, articolato per violazione o falsa applicazione dell’art.2049 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., assume l’insussistenza di responsabilità dell’Agenzia attesa l’autonomia dell’attività svolta dal concessionario e l’assenza di obblighi di vigilanza del concedente, ricadendo unicamente sulla concessionaria l’obbligazione, nascente dal contratto di gioco, di provvedere al corretto e tempestivo accredito delle somme al giocatore in caso di vincita; la doglianza è inammissibile; il giudice territoriale ha fondato la propria decisione sull’integrale adesione ai princìpi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza del 20 febbraio 2018, n. 4026; con tale arresto, sul rilievo che l’attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici integra un servizio pubblico che può essereconcesso in gestione a terzi, si è affermato che l’inserimento del concessionario nell’ apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta la responsabilità, riconducibile a quella dei padroni e committenti disciplinata dall’art. 2049 cod. civ., dell’autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo, per i danni arrecati dal fatto illecito del concessionario; la qui gravata sentenza, riscontrato il rapporto di preposizione e il fatto illecito del concessionario, ha osservato come la P.A. concedente non abbia offerto prova dell’insussistenza del nesso causale oppure della configurabilità di un rapporto di mera occasionalità necessaria tra incombenze affidate e illecito consumato; può, anzi, rilevarsi che il precedente richiamato dal giudice di merito, siccome univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenzarilevante ai fini dell’art. 360-bis, num. 1, cod. proc. civ. (Cass., ord. 22 febbraio 2018, n. 4266); r.g. n. 13795/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nella censura qui articolata, parte ricorrente non attinge in maniera critica la testé riassunta trama argomentativa - compiuta, esaustiva , conforme agli orientamenti di nomofilachia e per discostarsi dalla quale neppure sono somministrati idonei elementi - riproponendo argomentazioni, già svolte in sede di merito ed ivi disattese, sulla distinzione tra il rapporto concedente-concessionario e il rapporto concessionario-giocatore, con richiami giurisprudenziali alla differente fattispecie giuridica dell’appalto; il ricorso è inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi l’intimata svolto difese; non trova infine applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228):il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal versamento del contributo, con il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis, Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955); p. q. m. dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13795/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso l a sentenza n. 334 / 20 2 1 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 29 marzo2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 febbraio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il Giudice di pace di Varese emise nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] decreto di ingiunzione al pagamento della somma di euro 3.767,46, importo RESPONSABILITA’ COMMITTENTI – [OSCURATO:PERSONA] E CONCORSI r.g. n. 13795/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] corrispondente alla vincita non corrisposta conseguita mediante un gioco a distanza svolto con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società concessionaria per l’esercizio di giochi pubblici, successivamente dichiarata decaduta con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane; l’opposizione al provvedimento monitorio dispiegata dalla P.A. venne disattesa dal Giudice di pace di Varese, pronuncia confermata, in esito ad appello dell’opponente, dalla decisione in epigrafe indicata; per quanto qui ancora d’interesse, il Tribunale di Varese, ricondotta la domanda nell’alveo del risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, ha ritenuto l’applicabilità dell’art. 2049 cod. civ. e ravvisato la responsabilità dell’Agenzia in forza del mero rapporto di preposizione intercorso con la società concessionaria , mancando la prova dell’insussistenza del nesso causale o di occasionalità necessaria o del fatto illecito del dipendente; ricorre per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affidandosi ad un unico motivo; non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che la causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida, prescindendosi dalla questione, pure astrattamente rilevabile d’ufficio, relativa alla regolarità formale della copia (notificata) della sentenza in atti, che è priva di numero di identificazione e di data di pubblicazione, sulla quale questa Corte si è di recente pronunciata con diversi provvedimenti (per tutte: Cass. 24/02/2023, n. 5771; Cass.24/03/2023, n. 8535; Cass. 14/09/2023 , n. 26597 ), concludendo nel senso dell’improcedibilità, non potendosi ritenere che detto orientamento abbia acquisito adeguata e definitiva stabilità: tanto che r.g. n. 13795/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sulla questione è stata disposta la trattazione in pubblica udienza (Cass.01/02/2024, n. 3036 ; Cass. 05/02/2024, n. 3277) ; l’unico motivo, articolato per violazione o falsa applicazione dell’art.2049 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., assume l’insussistenza di responsabilità dell’Agenzia attesa l’autonomia dell’attività svolta dal concessionario e l’assenza di obblighi di vigilanza del concedente, ricadendo unicamente sulla concessionaria l’obbligazione, nascente dal contratto di gioco, di provvedere al corretto e tempestivo accredito delle somme al giocatore in caso di vincita; la doglianza è inammissibile; il giudice territoriale ha fondato la propria decisione sull’integrale adesione ai princìpi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza del 20 febbraio 2018, n. 4026; con tale arresto, sul rilievo che l’attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici integra un servizio pubblico che può essereconcesso in gestione a terzi, si è affermato che l’inserimento del concessionario nell’ apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta la responsabilità, riconducibile a quella dei padroni e committenti disciplinata dall’art. 2049 cod. civ., dell’autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo, per i danni arrecati dal fatto illecito del concessionario; la qui gravata sentenza, riscontrato il rapporto di preposizione e il fatto illecito del concessionario, ha osservato come la P.A. concedente non abbia offerto prova dell’insussistenza del nesso causale oppure della configurabilità di un rapporto di mera occasionalità necessaria tra incombenze affidate e illecito consumato; può, anzi, rilevarsi che il precedente richiamato dal giudice di merito, siccome univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenzarilevante ai fini dell’art. 360-bis, num. 1, cod. proc. civ. (Cass., ord. 22 febbraio 2018, n. 4266); r.g. n. 13795/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nella censura qui articolata, parte ricorrente non attinge in maniera critica la testé riassunta trama argomentativa - compiuta, esaustiva , conforme agli orientamenti di nomofilachia e per discostarsi dalla quale neppure sono somministrati idonei elementi - riproponendo argomentazioni, già svolte in sede di merito ed ivi disattese, sulla distinzione tra il rapporto concedente-concessionario e il rapporto concessionario-giocatore, con richiami giurisprudenziali alla differente fattispecie giuridica dell’appalto; il ricorso è inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi l’intimata svolto difese; non trova infine applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228):il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal versamento del contributo, con il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis, Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955); p. q. m. dichiara inammissibile
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