CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 33551/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sai ricorso 29714-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Zt93( contro ,(554 MINISTERO DELL'INTERNO; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata 14/u6/ 1 1 9;ugiia la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] è cittadino della Costa d'Avorio da cui , raccontato di essere espatriato dopo che, per ragioni politiche, era stato incarcerato insieme al padre e detenuto in condizioni disumane per diverso tempo: l'occasione si è presentata quando la morte di un detenuto ha creato subbuglio e gli ha consentito di evadere. Dopo un periodo trascorso in Libia, il c1corrente e giunto in Italia. .-Impugna una decisione del Tribunale di Catania che, n credendo al suo racconto, ha escluso la protezione n+ernazionale ed ha ritenuto non concedibile quella sL3sidiarla escludendo l'esistenza in Costa d'Avorio di un conflitto armato generalizzato; quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha parimenti escluso che il ricorrente si sia integrato, e che il suo rimpatrio PoEsa ranci n vulnerabile. .-Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si 'cdituito tardivamente, ma non ha notificato co-nrrnriCOrso. [OSCURATO:PERSONA] • 4.-Il primo motivo denuncia violazione degli articoli l. 251 del 2007, 14 medesima legge e art. 2.3. 1. 2008. (lont ene censure plurime: intanto una contestazione del giudizio di inverosimiglianza del suo racconto, che, secondo il ricorrente, sarebbe frutto della percezione soggettiva del giudice; poi una contestazione della valutazione della situazione del paese di origine, fatta senza un adeguato approfondimento istruttorio, che dava effettuato d'ufficio, e senza riferimento a fonti adeguate di conoscenza. motivo è infondato. lauto alla credibilità non indica in realtà quali aspetti del giudizio effettuato dal Tribunale sarebbero la contrasto con i criteri legali, limitandosi ad una astratta ricognizione delle regole di valutazione previste dall'articolo 3 1. 251 del 2007; quanto alla valutazione del paese di origine, posto che il racconto cori è risultato credibile, il Tribunale aveva da valutare scio la situazione di cui alla lettera c) dell'articolo 4, che in realtà valuta, facendo riferimento a fonti correttamente indicate ed attendibili; punto sul quale rfln v'è contestazione specifica contestazione del ricorrente, ma una, nuovamente, generica.secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 1. 286 del 1998 e censura il giudizio del Tribunale quante al difetto di valutazione della sua integrazione in Italia P quanto al criterio di giudizio utilizzato per la valutazione del periodo trascorso in Libia, rispetto ai quale è stata trascurata altresì la documentazione offerta. li motivo è fondato. prescindere dalla assertività della motivazione del Tribunale, due sono gli aspetti da evidenziare: a) il otiterio di giudizio secondo cui conta solo la situazione dei paese di origine e non quella soggettiva del ricorrente, salvo che nei casi determinati dalla legge; criterio che invece disattende la regola di giudizio sulla protezione umanitaria che impone si tenga conto anche della integrazione del ricorrente e del livello di yL(a privata, ossia di godimento dei diritti acquisiti; criterio in ordine al periodo trascorso in Libia: non si può dire irrilevante il periodo trascorso in Libia, con l'argomento che quest'ultimo non é il paese ai origine, in quanto, ai fini della vulnerabilità, contano anche i periodi trascorsi nel paese di transito, Purché si alleghi che hanno comportato violazione di dir tt - ed il ricorrente aveva allegato documentazione a-ttestante le violenze subite- e senza che rilevi la •n•1111,n1 .ircostanza che il transito non si è tradotto in un P ì- odo di soggiorno stabile e duraturo, trattandosi, Per l'appunto, di un transito, rilevante in guanto tale. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il primo motivo, accoglie il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per le spese. Coma 25 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA]