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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41025/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione di alcuni utensili, riqualificandola in furto aggravato in abitazione (commesso il 27 dicembre 2016), concedendo a Pacucci e Patruno le circostanze attenuanti generiche (in regime di equivalenza con la recidiva e l'aggravante) e giudicando prevalenti sull'aggravante ex art. 624-bis, comma 3, cod. pen. le già concesse circostanze attenuanti generiche a Binetti.

Considerato che i ricorsi degli imputati che lamentano violazione del divieto di reformatio in peius — sono inammissibili in quanto il Giudice di appello, ai sensi del comma terzo dell'art. 597 cod. proc. pen., può dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, con il solo limite di non applicare una pena più severa (Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020, dep. 2021, R., Rv. 280578); evenienza non verificatasi nella specie, in cui, a seguito dei giudizi di prevalenza o di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, è stata applicata una pena meno severa di quella inflitta dal Giudice di prime cure; né rileva che la modifica vada ad incidere sui termini di prescrizione (tra le altre, Sez.. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione di alcuni utensili, riqualificandola in furto aggravato in abitazione (commesso il 27 dicembre 2016), concedendo a Pacucci e Patruno le circostanze attenuanti generiche (in regime di equivalenza con la recidiva e l'aggravante) e giudicando prevalenti sull'aggravante ex art. 624-bis, comma 3, cod. pen. le già concesse circostanze attenuanti generiche a Binetti. Considerato che i ricorsi degli imputati che lamentano violazione del divieto di reformatio in peius — sono inammissibili in quanto il Giudice di appello, ai sensi del comma terzo dell'art. 597 cod. proc. pen., può dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, con il solo limite di non applicare una pena più severa (Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020, dep. 2021, R., Rv. 280578); evenienza non verificatasi nella specie, in cui, a seguito dei giudizi di prevalenza o di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, è stata applicata una pena meno severa di quella inflitta dal Giudice di prime cure; né rileva che la modifica vada ad incidere sui termini di prescrizione (tra le altre, Sez.. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci
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