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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29145/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 6 luglio 2021 la Corte di Appello di Torino ha respinto l'istanza avanzata da CREA Mario di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati per i quali è stato giudicato con le seguenti sentenze, passate in giudicato: Sentenza C.A. di Torino - n. 2184 del 13 giugno 2006, definitiva in data 8 novembre 2006; Sentenza C.A. di Torino - , n. 5108/2018 del 17 luglio 2018, irrevocabile in data 25 giugno 2019.

In motivazione, la Corte sottolinea l'ampio lasso di tempo intercorrente tra la consumazione dei due reati associativi e la mancanza del requisito del medesimo disegno criminoso, afferendo i reati associativi oggetto delle sopracitate sentenze a compagini eterogenee, aventi finalità altrettanto eterogenee.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CREA Mario deducendo con unico motivo l'erronea applicazione di legge ed il vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 luglio 2021 la Corte di Appello di Torino ha respinto l'istanza avanzata da CREA Mario di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati per i quali è stato giudicato con le seguenti sentenze, passate in giudicato: Sentenza C.A. di Torino - n. 2184 del 13 giugno 2006, definitiva in data 8 novembre 2006; Sentenza C.A. di Torino - , n. 5108/2018 del 17 luglio 2018, irrevocabile in data 25 giugno 2019. In motivazione, la Corte sottolinea l'ampio lasso di tempo intercorrente tra la consumazione dei due reati associativi e la mancanza del requisito del medesimo disegno criminoso, afferendo i reati associativi oggetto delle sopracitate sentenze a compagini eterogenee, aventi finalità altrettanto eterogenee. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CREA Mario deducendo con unico motivo l'erronea applicazione di legge ed il vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 29145/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris