CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 27578/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iscritto al n. RGNR 7130/2024 della Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] AnnunziataUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria trasmessa nell’interesse della ricorrente, con la quale è stataribadita l’ammissibilità del ricorso e la fondatezza dei motiviRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTORilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettando l’opposizione propostadalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l’archiviazione delprocedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reatodi cui all’art 372 cod. pen.rilevato che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazionetramite il difensore munito di procura speciale la persona offesa evidenziando che,in virtù della denunzia-querela proposta, i fatti di reato per i quali vi era stataiscrizione della relativa notizia criminis e ai quali si riferiva congiuntamente larichiesta di archiviazione opposta innanzi al GIP, erano due, atteso che, oltre allafalsa testimonianza resa nel giudizio civile iscritto al n. 2722/2023 RG del [OSCURATO:PERSONA], il procedimento riguardava anche una ipotizzata “ truffaprocessuale” o altra ipotesi illecita da configurare con riguardo alle condottedirettamente ascritte alla parte di quel processo, [OSCURATO:PERSONA];rilevato che con il ricorso si adduce che il provvedimento impugnato sarebbeaffetto da violazione di legge o comunque da abnormità funzionale perché il Gipavrebbe integralmente omesso di decidere sulla condotta ascritta alla [OSCURATO:PERSONA],malgrado l’opposizione proposta riguardasse anche la relativa posizione;considerato che la persona offesa, avverso il provvedimento di archiviazionereso con ordinanza ai sensi del terzo comma dell’art. 410 cod. proc. pen. può soloproporre il reclamo di cui al comma 3 dell’art. 410 bis dello stesso codice e per lesole ragioni di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. tra le quali non ricorronoquelle prospettate, che non attengono ad una violazione della instaurazione delcontraddittorio e che, nemmeno in tesi, dunque, legittimano nel caso una possibileconversione del ricorso che occupa, anche a voler valorizzare il portato del secondomotivo di ricorso;ritenuto, di contro, che i vizi prospettati, nei termini riferiti dal ricorso, lungidal dare corpo a qualsivoglia ipotesi di abnormità, si sostanziano, piuttosto, in unaasserita omessa pronunzia su uno dei fatti di reato e nei confronti di uno deisoggetti coinvolti nel procedimento in questione (è lo stesso ricorso a precisareche l’iscrizione a monte e la stessa richiesta di archiviazione riguardavano anchele condotte della [OSCURATO:PERSONA]: si veda pagina 1, penultimo capoverso), il chedetermina, per forza di cose, seguendo la stessa prospettazione sottesaall’impugnazione, l’attuale perduranza del procedimento in questione in parte quae la possibile definizione della situazione di stallo prospettata dalla difesarichiesta di archiviazione riferita alla detta posizione iscritta, tenendo conto dellaopposizione proposta;ritenuto che tanto porta alla decisione di cui al dispositivo che segue, con leulteriori pronunce ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]