CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2024
Cassazione n. 23426/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18987/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] G.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 124, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 314/2016 depositata il27/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 314/2016 del 27/06/2016, la Corte d’appello di Perugia respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo (di seguito [OSCURATO:PERSONA] ) nei confronti della sentenza n. 1093/2013 del Tribunale di Perugia , che aveva rigettato i ricorsi riuniti propost i dalla società contribuente avverso due avvisi di pagamento per accise non corrisposte su prodotti alcolici, entrambi notificati nell’anno 1998. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di pagamento riguardavano due distinte vicende: un furto di alcool operato da ignoti e la dispersione nel fiume Tevere di una grande quantità di alcool in ragione della non corretta chiusura della condotta fognaria da parte di un dipendente della società. 1.2.La Corte di appello respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) le violazioni contestate non erano state archiviate in sede penale; b) la disposizione di cui all’art. 59 della l. 21 novembre 2000, modificativa dell’art. 4 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise – TUA), non era applicabile non essendo il procedimento amministrativo in corso; c) in ogni caso, la declaratoria di prescrizione del reato pronunciata dalla Corte d’appello non consentiva di escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], non essendo esclusi i fatti per cui si era proceduto (i responsabili e i dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] non solo avevano omesso le opportune cautele, ma non erano estranei alla sottrazione e dispersione degli alcoli). 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM ) resisteva con controricorso. 4.Con memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. del 08/03/2024 la ricorrente deduceva l’intervenuto fallimento della società in data 14/07/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo di legittimità, caratterizzato dall'impulso d'ufficio (da ultimo Cass. n. 6642 del 13/03/2024; Cass. n. 30785 del 06/11/2023; Cass. n. 3630 del 12/02/2021). Ne consegue che il processo prosegue tra le parti originarie. 2.Sempre in via preliminare, va dato atto che la contribuente, nelle more del giudizio, ha presentato ai sensi dell’art. 5 bis d.l. n. 193 del 2016 domanda di definizione agevolata del giudizio, allegando l’accordo stipulato con ADM, che prevedeva una rateazione del debito in sette rate annuali ed ha prodotto, in data 13 luglio 2017, la copia della ricevuta della prima rata e, in data 29 luglio 2020, le copie delle ricevute della seconda e terza rata. La procedura di definizione agevolata, peraltro, non si è conclusa positivamente posto che, con la memoria 8 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad allegare il sopravvenuto fallimento, senza documentare il pagamento delle residue ratepur a fronte del compiuto decorso dei termini stabiliti. Ne deriva che la sospensione è venuta meno e il ricorso va deciso. 3.Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell’art. 59, commi 1 e 2, della l. 21 novembre 2000, n. 342, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello ritenuto – con riferimento al furto di alcool subito dalla società contribuente – di dovere applicare le menzionate disposizioni di legge, essendo il processo pendente, così riconoscendo lo sgravio o l’abbuono dell’imposta. 3.1.Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 4, comma 1, del TUA, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto – con riferimento all’ammanco di alcool conseguente allo sversamento nel Tevere – la sussistenza di un comportamento doloso o colposo della società contribuente. 4.I due motivi, che possono essere unitariamente considerati per ragioni di connessione, vanno disattesi. 4.1.L’art. 4 del TUA, come modificato e integrato dall’art. 59 della l. n. 342 del 2000, applicabile anche ai procedimenti in corso (art. 59, comma 3), così recita: «1. In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile. 2. Per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400». 4.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il furto del prodotto a opera di terzi presso il depositario della merce in sospensione di imposta, non costituisce causa di inesigibilità della prestazione tributaria, fondandosi il relativo pagamento sulla natura oggettiva della responsabilità del depositario, il quale può chiederne l'esonero solo nella diversa ipotesi - la cui prova deve essere fornita dall'obbligato - di dispersione o distruzione del prodotto ( si veda, da ultimo, Cass. n. 6949 del 03/03/2022, alla cui motivazione, con ampi richiami della giurisprudenza interna, costituzionale e della Corte di giustizia, integralmente ci si riporta). 4.2.1.Invero, il furto non impedisce l’immissione in consumo del prodotto, idonea a determinare l’esigibilità dell’imposta (art. 2, comma 2, lett. b), del TUA). Sicché è solo la dispersione (o la distruzione) dell’alcole a consentire un eventuale abbuono dell’imposta, ma unicamente quando tale dispersione sia avvenuta per caso fortuito o forza maggiore (cfr. Cass. n. 12428 del 28/05/2007; Cass. n. 27825 del 12/12/2013; Cass. n. 16966 del 11/08/2016); a questi ultimi sono, poi, normativamente equiparati i fatti posti in essere da terzi in assenza di dolo o colpa grave del soggetto passivo (cfr., da ultimo, CGUE 18 aprile 2024, in causa C - 509/22, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). 4.3.Ciò premesso, la Corte di appello ha ritenuto la debenza delle accise sia nell’ipotesi di furto, sia nell’ipotesi di dispersione del prodotto. In particolare, la sentenza impugnata, esaminando gli atti del procedimento penale, ha evidenziato, da un lato, che la dichiarata prescrizione dei reati non consente agli imputati di dirsi estranei ai fatti contestati e, dall’altro, che i responsabili e i dipendenti della distilleria hanno omesso le doverose cautele per la conservazione delle sostanze alcoliche depositate e non possono dirsi estranei alla sottrazione e alla dispersione degli alcoli. 4.4.Orbene, indipendentemente da ogni questione attinente all’applicabilità, nel caso di specie, della normativa prevista dal novellato art. 4 TUA e all’esito del processo penale, la decisione del giudice di seconde cure deve ritenersi corretta in ragione dei principi più sopra enunciati. 4.4.1.Invero, per quanto concerne il furto degli alcoli, lo stesso non esclude l’esigibilità dell’imposta a meno che il soggetto passivo non fornisca la prova della dispersione o distruzione del prodotto, prova in ipotesi nemmeno articolata, essendosi [OSCURATO:PERSONA] limitata a ritenere la non imputabilità alla medesima del comportamento di un terzo. 4.4.2.Per quanto concerne, invece, la dispersione nel Tevere , deve evidenziarsi che la Corte d’appello, escludendo la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore e ritenendo che i fatti risultanti dal processo penale siano comunque imputabili ai responsabili e dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], ha compiuto un legittimo accertamento di fatto, che non può essere messo in discussione con la proposizione di una censura di violazione di legge. 4.4.3.È evidente, infatti, che la ricorrente mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass.n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013). 5.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, non essendosi la Corte d’appello pronunciata in ordine alla domanda subordinata di [OSCURATO:PERSONA] e concernente la rideterminazione della pretesa erariale. 5.1.Il motivo è infondato. 5.2.È la stessa ricorrente a evidenziare la circostanza che la Corte d’appello ha espressamente dato atto della domanda proposta in via subordinata da [OSCURATO:PERSONA], sicché detta domanda deve ritenersi implicitamente rigettata in ragione della integrale conferma degli avvisi di pagamento. 5.3.Non v’è, dunque, una domanda il cui esame è stato omesso dal giudice di appello. 6.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla legittimità del procedimento amministrativo adottato dall’ente impositore (ADM non avrebbe allegato all’invito al pagamento un verbale istruttorio e si sarebbe rifiutata di esibirlo alla contribuente). 6.1.Il motivo è inammissibile. 6.2.In primo luogo, il motivo è nuovo, non risultando che la questione sia stata mai proposta nell’ambito dei gradi di merito del presente procedimento. 6.3.In secondo luogo, la censura involge la legittimità del contraddittorio endoprocedimentale e, come tale, è una questione di diritto e non di fatto, sicché non può essere proposta come vizio di motivazione. 7.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite superiore ad euro 520.000,00. 7.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.700,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara