Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 37995/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03I3DMR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 gennaio 2024 il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di interesse in questa sede - la pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 17.500,00 di multa in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso deve essere dichiarato inarnmissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.

La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03I3DMR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2024 il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di interesse in questa sede - la pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 17.500,00 di multa in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inarnmissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Sentenza Cassazione n. 37995/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris