Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 26975/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 novembre 2021, il G.I.P. del Tribunale di Foggia convalidava il sequestro d'urgenza operato il 4 novembre 2021, in due distinti momenti, dalla Guardia di Finanza di Cerignola e dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Lucera e, contestualmente, disponeva il sequestro preventivo di un autobotte, dei 12.000 litri di gasolio per uso agricolo in esso rinvenuti, del Das n. 001293 della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nonché dei serbatoi, dei libretti di assegnazione e controllo, della licenza fiscale di esercizio, della planimetria deposito oli minerali, della tabella di taratura serbatoi del deposito e delle schede contabili.

Tale misura cautelare veniva adottata nei confronti sia del conducente dell'autobotte, [OSCURATO:PERSONA], sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", venendo provvisoriamente ascritto a loro carico il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 40-49 del d.

Igs. n. 504 del 1995, per aver trasportato 12.000 litri di gasolio agricolo con documenti che non consentivano di individuare i soggetti interessati alle operazioni di trasporto.

Con ordinanza del 25 novembre 2021, il Tribunale del Riesame di Foggia, in parziale riforma dell'ordinanza del G.I.P., disponeva il dissequestro della licenza fiscale di esercizio, della planimetria oli minerali e della tabella di taratura dei serbatoi del deposito, confermando nel resto il provvedimento del G.I.P.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, la Laurelli, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo, la difesa eccepisce la violazione degli art. 125 comma 3, 321 e 325 comma 1 cod. proc. pen., lamentando il difetto e l'apparenza della motivazione rispetto alla doglianza articolata in sede di riesame, con cui era stata rimarcata la buona fede della ricorrente, atteso che l'autobotte in sequestro circolava, al momento del controllo, con un carico di carburante scortato da un Das all'apparenza regolare, intestato alla "[OSCURATO:PERSONA].", società che risultava aver richiesto la fornitura di gasolio agricolo, come attestato dai due libretti di controllo Urna, abilitanti all'acquisto di prodotto agevolato, anch'essi in apparenza regolari, tanto è vero che sono state necessarie approfondite indagini da parte degli operanti per appurarne la falsità; orbene, l'unica argomentazione spesa dal Tribunale per contrastare l'affermazione difensiva, ovvero che l'automezzo circolava in direzione da Cerignola a Foggia e non viceversa, dava per scontato un dato fattuale assolutamente controverso, come si desume dal contenuto dell'allegato verbale redatto dai finanzieri della Tenenza di Lucera.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura la valutazione del perículum in mora, evidenziando che alcuna contestazione è stata mai mossa alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", circa l'approvvigionamento di carburante legittimamente acquistato e detenuto presso il deposito commerciale della società, che opera in base a una regolare licenza, già restituita all'avente diritto invero dal Tribunale del Riesame.

Ciò posto, la difesa osserva che i libretti Urna, in forza del decreto del Ministero delle Finanze n. 375 del 2000, devono essere tenuti presso la sede dell'impresa cessionaria della merce ad accise ridotta e non, come sostenuto dal Tribunale, presso il deposito commerciale cedente, per cui il mancato rinvenimento dei libretti Urna presso la "[OSCURATO:PERSONA]" non può essere certamente ritenuto sintomatico della destinazione al contrabbando del gasolio agevolato.

Di qui l'impossibilità di sostenere che la libera disponibilità del carburante possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, a ciò aggiungendosi che il Tribunale del Riesame, in identica composizione e con il medesimo relatore, chiamato a pronunciarsi sul riesame proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha disposto il dissequestro dei serbatoi, cioè dei medesimi beni in relazione ai quali ha disatteso il gravame proposto nell'interesse della Laurelli.

Con il terzo motivo, infine, è stata dedotta la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura adottata, rilevandosi che l'autobotte e il carico di 12.000 litri oggetto del primo sequestro erano ampiamente satisfattivi della pretesa riparatoria del Fisco, risolvendosi invece il perdurare del vincolo sugli ulteriori beni oggetto del secondo sequestro (ovvero il gasolio agricolo stivato nel serbatoi aziendali) in un inutile aggravio, non essendovi alcuna relazione diretta di tali beni con i fatti oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso soltanto per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett.

E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

1.1. Tanto premesso, deve ritenersi, iniziando dal primo motivo, relativo alla valutazione indiziaria, che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame illustrato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, operando una valutazione critica delle risultanze investigative.

Sono stati in tal senso richiamati gli esiti dell'attività compiuta da personale della Guardia di Finanza di Cerignola che, il 4 novembre 2021, nel corso di un controllo sulla circolazione dei prodotti petroliferi, fermava l'autobotte targata [OSCURATO:TARGA], contenente 12.000 litri di prodotto petrolifero, guidata da [OSCURATO:PERSONA], intenta a percorrere la S.S. 16, in direzione da Cerignola a Foggia.

Avendo il conducente esibito il Das emesso il 4 novembre 2021 emesso dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." in favore della "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop", avente ad oggetto appunto 12.000 litri di gasolio agricolo, gli operanti, tramite le banche dati a loro in uso, accertavano che la società "[OSCURATO:PERSONA]", indicata come destinataria del prodotto petrolifero, non risultava titolare di una posizione Uma (Ufficio motori agricoli) e dunque era priva dei requisiti per poter accedere all'approvvigionamento del gasolio ad accisa agevolata, essendo iscritta alla Camera di commercio esclusivamente quale esercente l'attività di autotrasporto e non come impresa agricola.

Dunque, essendo stato fermato l'automezzo mentre circolava da Cerignola a Foggia e non viceversa come risultante dal Das esibito (dato fattuale questo che, almeno allo stato, non appare aver trovato adeguata smentita nelle contrarie deduzioni difensive), gli operanti, non essendovi alcuna annotazione sul documento circa il cambio di destinazione, sottoponevano a sequestro l'autobotte, il gasolio in esso contenuto e il Das emesso dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", mentre, presso la sede del deposito commerciale della predetta società, venivano poi sequestrati, oltre a vari documenti e ai serbatoi di gasolio, i libretti Urna rilasciati a "[OSCURATO:PERSONA] soc. cop.", non risultando tale compagine assegnataria di alcuna posizione Urna.

Da ultimo, i finanzieri si recavano presso la sede della "[OSCURATO:PERSONA] soc. cop.", dove, rilevata l'inesistenza di tracce di attività aziendale, veniva escusso a sommarie informazioni [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, il quale evidenziava che la compagine da lui rappresentata era di fatto inattiva da molti mesi, aggiungendo che avrebbe provveduto a farne dichiarare la cessazione entro l'anno corrente, anche perché gli automezzi di cui la società era titolare nel frattempo erano stati concessi tutti in noleggio; infine, nel precisare di non essere in possesso di una posizione Uma, Simone aggiungeva di non aver intrattenuto alcun rapporto con la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e di non essere a conoscenza della fornitura documentata nel Das esibitogli e prevista in consegna per quella data, non essendo peraltro la sua società in grado di stoccare un simile quantitativo di prodotto petrolifero, anche perché la stessa in passato si era sempre approvvigionata presso i normali impianti stradali.

Orbene, alla luce di tali risultanze investigative, sia il G.I.P. che il Tribunale del Riesame, con riferimento al trasporto dei 12.000 litri di gasolio agricolo, hanno ritenuto configurabile il fumus del reato di cui agli art. 40-49 del d.

Igs. n. 504 del 1995 a carico della Laurelli, legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.".

Tale giudizio appare immune da censure, essendo stata valorizzata, in modo non illogico, la convergenza degli elementi indiziari acquisiti, idonei a comprovare, quantomeno nella fase cautelare, la natura illecita del trasporto dei 12.000 litri di gasolio, essendo pacifico che l'autobotte della società amministrata dall'indagata fosse in procinto di consegnare una partita di gasolio ad accisa agevolata a una società che non era legittimata a riceverla, sia perché non titolare di una posizione Urna, sia perché non era di fatto operativa, essendo stato accertato che la sede della "[OSCURATO:PERSONA] soc. cop." era in realtà costituita da una civile abitazione.

Nel confrontarsi con le deduzioni difensive, il Tribunale del Riesame ha riconosciuto che la produzione documentale prodotta nell'interesse della ricorrente lasciava quantomeno dei dubbi sulla sussistenza, negata da Simone, di rapporti commerciali tra la società "[OSCURATO:PERSONA]" e la "[OSCURATO:PERSONA]", tuttavia sul punto i giudici dell'impugnazione cautelare hanno ragionevolmente osservato che, al di là dei doverosi approfondimenti da operare nel prosieguo del procedimento, anche in punto di verifica dell'elemento soggettivo del reato, gli atti di indagini disponibili non consentivano, almeno allo stato, di escludere la configurabilità del reato, stante l'evidenza dei profili rivelatori della illiceità del trasporto di gasolio.

Di qui l'infondatezza delle censure difensive in punto di fumus del reato, censure che invero ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione; tale profilo, tuttavia, come si è anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

2. Passando alla valutazione del periculum in mora, censurata, sotto profili sovrapponibili, con il secondo e il terzo motivo, suscettibili quindi di trattazione unitaria, deve osservarsi che anche al riguardo non si ravvisano criticità nell'ordinanza impugnata; ed invero, quanto al primo sequestro, quello avente ad oggetto l'autobotte, i 12.000 euro di gasolio il Das n. 001293, è stato osservato che la Laurelli non ha esibito documentazione attestante l'esistenza di soggetti legittimati a ricevere il prodotto petrolifero ad accisa agevolata, per cui le finalità preventive, in modo non illogico, sono state ritenute senz'altro ravvisabili.

Quanto al sequestro del gasolio rinvenuto presso la sede della "[OSCURATO:PERSONA]", i giudici dell'impugnazione cautelare hanno sottolineato che, nel caso di specie, non sono stati rinvenuti dagli operanti atti che comprovassero l'esistenza di società cessionarie legittimate, in forza dell'accreditamento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], a ricevere il prodotto stoccato presso i magazzini della società amministrata dalla ricorrente, per cui, in assenza di adeguata documentazione prodotta o anche solo indicata, non è stata considerata provata la legittimità della detenzione del gasolio contenuto nei serbatoi presenti presso la sede della società.E stata quindi in tal senso condivisa e richiamata dal Tribunale l'affermazione del G.I.P. secondo cui la libera disponibilità di quanto sequestrato avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato oggetto di contestazione provvisoria, in quanto il gasolio sottoposto a sequestro e lo strumentario ad esso pertinente (soprattutto con riferimento al mezzo di trasporto) ben avrebbero potuto essere destinati alla ulteriore commercializzazione abusiva del prodotto energetico destinato a uso agricolo con ridotta aliquota fiscale, e ciò senza dimenticare l'obbligatoria della confisca prevista per tale reato dal combinato disposto degli art. 44 del d.

Igs. n. 504 del 1995 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973.

A ciò deve solo aggiungersi che non appare dirimente l'obiezione difensiva secondo cui i libretti Uma devono essere tenuti solo presso le società cessionarie della merce ad accisa ridotta, posto che ciò non esclude che la società preposta alla commercializzazione del prodotto petrolifero sia comunque in grado di provare la legittima destinazione dello stesso, il che non è avvenuto nel caso di specie.

Ciò posto, proprio in virtù dell'esigenza che il sequestro fosse ispirato dal minor sacrificio possibile sui diritti altrui, il Tribunale del Riesame, rispetto al secondo sequestro, ha disposto la restituzione all'avente diritto dei beni diversi dal gasolio stivato nei serbatoi, osservando che, non essendovi motivo per dubitare della legittimità della licenza di esercizio dell'attività, le finalità preventive potevano ritenersi assicurate mediante l'apposizione del vincolo sul solo prodotto petrolifero.

Anche in punto di periculum in mora, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, e tanto anche rispetto all'asserita violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura adottata, violazione questa evocata in termini non sufficientemente specifici, a fronte di una non irrazionale delimitazione delle finalità preventive da parte del Tribunale del Riesame.

3. In definitiva, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente sviluppate nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, sia rispetto alla valutazione del fumus, sia in ordine alle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma al contrario coerente ed esaustivo.

Il ricorso proposto nell'interesse della Laurelli va quindi disatteso, conseguendo da ciò la condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 novembre 2021, il G.I.P. del Tribunale di Foggia convalidava il sequestro d'urgenza operato il 4 novembre 2021, in due distinti momenti, dalla Guardia di Finanza di Cerignola e dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Lucera e, contestualmente, disponeva il sequestro preventivo di un autobotte, dei 12.000 litri di gasolio per uso agricolo in esso rinvenuti, del Das n. 001293 della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nonché dei serbatoi, dei libretti di assegnazione e controllo, della licenza fiscale di esercizio, della planimetria deposito oli minerali, della tabella di taratura serbatoi del deposito e delle schede contabili. Tale misura cautelare veniva adottata nei confronti sia del conducente dell'autobotte, [OSCURATO:PERSONA], sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", venendo provvisoriamente ascritto a loro carico il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 40-49 del d. Igs. n. 504 del 1995, per aver trasportato 12.000 litri di gasolio agricolo con documenti che non consentivano di individuare i soggetti interessati alle operazioni di trasporto. Con ordinanza del 25 novembre 2021, il Tribunale del Riesame di Foggia, in parziale riforma dell'ordinanza del G.I.P., disponeva il dissequestro della licenza fiscale di esercizio, della planimetria oli minerali e della tabella di taratura dei serbatoi del deposito, confermando nel resto il provvedimento del G.I.P. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, la Laurelli, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa eccepisce la violazione degli art. 125 comma 3, 321 e 325 comma 1 cod. proc. pen., lamentando il difetto e l'apparenza della motivazione rispetto alla doglianza articolata in sede di riesame, con cui era stata rimarcata la buona fede della ricorrente, atteso che l'autobotte in sequestro circolava, al momento del controllo, con un carico di carburante scortato da un Das all'apparenza regolare, intestato alla "[OSCURATO:PERSONA].", società che risultava aver richiesto la fornitura di gasolio agricolo, come attestato dai due libretti di controllo Urna, abilitanti all'acquisto di prodotto agevolato, anch'essi in apparenza regolari, tanto è vero che sono state necessarie approfondite indagini da parte degli operanti per appurarne la falsità; orbene, l'unica argomentazione spesa dal Tribunale per contrastare l'affermazione difensiva, ovvero che l'automezzo circolava in direzione da Cerignola a Foggia e non viceversa, dava per scontato un dato fattuale assolutamente controverso, come si desume dal contenuto dell'allegato verbale redatto dai finanzieri della Tenenza di Lucera. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la valutazione del perículum in mora, evidenziando che alcuna contestazione è stata mai mossa alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", circa l'approvvigionamento di carburante legittimamente acquistato e detenuto presso il deposito commerciale della società, che opera in base a una regolare licenza, già restituita all'avente diritto invero dal Tribunale del Riesame. Ciò posto, la difesa osserva che i libretti Urna, in forza del decreto del Ministero delle Finanze n. 375 del 2000, devono essere tenuti presso la sede dell'impresa cessionaria della merce ad accise ridotta e non, come sostenuto dal Tribunale, presso il deposito commerciale cedente, per cui il mancato rinvenimento dei libretti Urna presso la "[OSCURATO:PERSONA]" non può essere certamente ritenuto sintomatico della destinazione al contrabbando del gasolio agevolato. Di qui l'impossibilità di sostenere che la libera disponibilità del carburante possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, a ciò aggiungendosi che il Tribunale del Riesame, in identica composizione e con il medesimo relatore, chiamato a pronunciarsi sul riesame proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha disposto il dissequestro dei serbatoi, cioè dei medesimi beni in relazione ai quali ha disatteso il gravame proposto nell'interesse della Laurelli. Con il terzo motivo, infine, è stata dedotta la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura adottata, rilevandosi che l'autobotte e il carico di 12.000 litri oggetto del primo sequestro erano ampiamente satisfattivi della pretesa riparatoria del Fisco, risolvendosi invece il perdurare del vincolo sugli ulteriori beni oggetto del secondo sequestro (ovvero il gasolio agricolo stivato nel serbatoi aziendali) in un inutile aggravio, non essendovi alcuna relazione diretta di tali beni con i fatti oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso soltanto per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 1.1. Tanto premesso, deve ritenersi, iniziando dal primo motivo, relativo alla valutazione indiziaria, che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame illustrato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, operando una valutazione critica delle risultanze investigative. Sono stati in tal senso richiamati gli esiti dell'attività compiuta da personale della Guardia di Finanza di Cerignola che, il 4 novembre 2021, nel corso di un controllo sulla circolazione dei prodotti petroliferi, fermava l'autobotte targata [OSCURATO:TARGA], contenente 12.000 litri di prodotto petrolifero, guidata da [OSCURATO:PERSONA], intenta a percorrere la S.S. 16, in direzione da Cerignola a Foggia. Avendo il conducente esibito il Das emesso il 4 novembre 2021 emesso dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." in favore della "[OSCURATO:PERSONA] soc. coop", avente ad oggetto appunto 12.000 litri di gasolio agricolo, gli operanti, tramite le banche dati a loro in uso, accertavano che la società "[OSCURATO:PERSONA]", indicata come destinataria del prodotto petrolifero, non risultava titolare di una posizione Uma (Ufficio motori agricoli) e dunque era priva dei requisiti per poter accedere all'approvvigionamento del gasolio ad accisa agevolata, essendo iscritta alla Camera di commercio esclusivamente quale esercente l'attività di autotrasporto e non come impresa agricola. Dunque, essendo stato fermato l'automezzo mentre circolava da Cerignola a Foggia e non viceversa come risultante dal Das esibito (dato fattuale questo che, almeno allo stato, non appare aver trovato adeguata smentita nelle contrarie deduzioni difensive), gli operanti, non essendovi alcuna annotazione sul documento circa il cambio di destinazione, sottoponevano a sequestro l'autobotte, il gasolio in esso contenuto e il Das emesso dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", mentre, presso la sede del deposito commerciale della predetta società, venivano poi sequestrati, oltre a vari documenti e ai serbatoi di gasolio, i libretti Urna rilasciati a "[OSCURATO:PERSONA] soc. cop.", non risultando tale compagine assegnataria di alcuna posizione Urna. Da ultimo, i finanzieri si recavano presso la sede della "[OSCURATO:PERSONA] soc. cop.", dove, rilevata l'inesistenza di tracce di attività aziendale, veniva escusso a sommarie informazioni [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, il quale evidenziava che la compagine da lui rappresentata era di fatto inattiva da molti mesi, aggiungendo che avrebbe provveduto a farne dichiarare la cessazione entro l'anno corrente, anche perché gli automezzi di cui la società era titolare nel frattempo erano stati concessi tutti in noleggio; infine, nel precisare di non essere in possesso di una posizione Uma, Simone aggiungeva di non aver intrattenuto alcun rapporto con la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e di non essere a conoscenza della fornitura documentata nel Das esibitogli e prevista in consegna per quella data, non essendo peraltro la sua società in grado di stoccare un simile quantitativo di prodotto petrolifero, anche perché la stessa in passato si era sempre approvvigionata presso i normali impianti stradali. Orbene, alla luce di tali risultanze investigative, sia il G.I.P. che il Tribunale del Riesame, con riferimento al trasporto dei 12.000 litri di gasolio agricolo, hanno ritenuto configurabile il fumus del reato di cui agli art. 40-49 del d. Igs. n. 504 del 1995 a carico della Laurelli, legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Tale giudizio appare immune da censure, essendo stata valorizzata, in modo non illogico, la convergenza degli elementi indiziari acquisiti, idonei a comprovare, quantomeno nella fase cautelare, la natura illecita del trasporto dei 12.000 litri di gasolio, essendo pacifico che l'autobotte della società amministrata dall'indagata fosse in procinto di consegnare una partita di gasolio ad accisa agevolata a una società che non era legittimata a riceverla, sia perché non titolare di una posizione Urna, sia perché non era di fatto operativa, essendo stato accertato che la sede della "[OSCURATO:PERSONA] soc. cop." era in realtà costituita da una civile abitazione. Nel confrontarsi con le deduzioni difensive, il Tribunale del Riesame ha riconosciuto che la produzione documentale prodotta nell'interesse della ricorrente lasciava quantomeno dei dubbi sulla sussistenza, negata da Simone, di rapporti commerciali tra la società "[OSCURATO:PERSONA]" e la "[OSCURATO:PERSONA]", tuttavia sul punto i giudici dell'impugnazione cautelare hanno ragionevolmente osservato che, al di là dei doverosi approfondimenti da operare nel prosieguo del procedimento, anche in punto di verifica dell'elemento soggettivo del reato, gli atti di indagini disponibili non consentivano, almeno allo stato, di escludere la configurabilità del reato, stante l'evidenza dei profili rivelatori della illiceità del trasporto di gasolio. Di qui l'infondatezza delle censure difensive in punto di fumus del reato, censure che invero ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione; tale profilo, tuttavia, come si è anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 2. Passando alla valutazione del periculum in mora, censurata, sotto profili sovrapponibili, con il secondo e il terzo motivo, suscettibili quindi di trattazione unitaria, deve osservarsi che anche al riguardo non si ravvisano criticità nell'ordinanza impugnata; ed invero, quanto al primo sequestro, quello avente ad oggetto l'autobotte, i 12.000 euro di gasolio il Das n. 001293, è stato osservato che la Laurelli non ha esibito documentazione attestante l'esistenza di soggetti legittimati a ricevere il prodotto petrolifero ad accisa agevolata, per cui le finalità preventive, in modo non illogico, sono state ritenute senz'altro ravvisabili. Quanto al sequestro del gasolio rinvenuto presso la sede della "[OSCURATO:PERSONA]", i giudici dell'impugnazione cautelare hanno sottolineato che, nel caso di specie, non sono stati rinvenuti dagli operanti atti che comprovassero l'esistenza di società cessionarie legittimate, in forza dell'accreditamento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], a ricevere il prodotto stoccato presso i magazzini della società amministrata dalla ricorrente, per cui, in assenza di adeguata documentazione prodotta o anche solo indicata, non è stata considerata provata la legittimità della detenzione del gasolio contenuto nei serbatoi presenti presso la sede della società.E stata quindi in tal senso condivisa e richiamata dal Tribunale l'affermazione del G.I.P. secondo cui la libera disponibilità di quanto sequestrato avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato oggetto di contestazione provvisoria, in quanto il gasolio sottoposto a sequestro e lo strumentario ad esso pertinente (soprattutto con riferimento al mezzo di trasporto) ben avrebbero potuto essere destinati alla ulteriore commercializzazione abusiva del prodotto energetico destinato a uso agricolo con ridotta aliquota fiscale, e ciò senza dimenticare l'obbligatoria della confisca prevista per tale reato dal combinato disposto degli art. 44 del d. Igs. n. 504 del 1995 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973. A ciò deve solo aggiungersi che non appare dirimente l'obiezione difensiva secondo cui i libretti Uma devono essere tenuti solo presso le società cessionarie della merce ad accisa ridotta, posto che ciò non esclude che la società preposta alla commercializzazione del prodotto petrolifero sia comunque in grado di provare la legittima destinazione dello stesso, il che non è avvenuto nel caso di specie. Ciò posto, proprio in virtù dell'esigenza che il sequestro fosse ispirato dal minor sacrificio possibile sui diritti altrui, il Tribunale del Riesame, rispetto al secondo sequestro, ha disposto la restituzione all'avente diritto dei beni diversi dal gasolio stivato nei serbatoi, osservando che, non essendovi motivo per dubitare della legittimità della licenza di esercizio dell'attività, le finalità preventive potevano ritenersi assicurate mediante l'apposizione del vincolo sul solo prodotto petrolifero. Anche in punto di periculum in mora, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, e tanto anche rispetto all'asserita violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura adottata, violazione questa evocata in termini non sufficientemente specifici, a fronte di una non irrazionale delimitazione delle finalità preventive da parte del Tribunale del Riesame. 3. In definitiva, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente sviluppate nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, sia rispetto alla valutazione del fumus, sia in ordine alle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma al contrario coerente ed esaustivo. Il ricorso proposto nell'interesse della Laurelli va quindi disatteso, conseguendo da ciò la condanna
Decreto Cassazione n. 26975/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris