CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25698/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2562/2023 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.7.2026 dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17896/2023N. 17896/23 R.G. Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 25698/2026Data pubblicazione 22/09/2026Con sentenza del 18.9.2019, il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò ilCondominio “[OSCURATO:PERSONA]” di Cesa responsabile dei danni patiti da [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il distacco di alcuni calcinacci provenienti dal fabbricatocondominiale, che avevano danneggiato la sua autovettura; per l’effetto,condannò il Condominio, rimasto contumace, al pagamento della somma di €600,00 oltre accessori, nonché al pagamento delle spese, liquidate in € 800,00,oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dell’attore, dichiaratosiantistatario.[OSCURATO:PERSONA] propose appello limitatamente alla liquidazione delle spese, cheassumeva erronea ed eccessiva; l’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenzadel Parisini, con sentenza del 16.6.2023 lo dichiarò inammissibile, compensandole spese del grado. Osservò il giudice d’appello che, stante la limitazione delladomanda, operata dall’attore, all’importo di € 1.032,00, la decisione dovevaintendersi resa secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c., sicché l’appello nonpoteva essere proposto, non rientrando le doglianze del Condominio tra quelleindicate dall’art. 339, comma 3, c.p.c.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], sullabase di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha resistito. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato ildeposito della ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con l’unico motivo si denuncia la “Violazione dell’art. 339, comma 3 c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale diNapoli Nord ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Condominio UgoNumero registro generale 17896/2023N. 17896/23 R.G. Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 25698/2026Data pubblicazione 22/09/2026Nord”. Si sostiene che esso ricorrente, nell’atto d’appello, aveva chiaramenteindicato le norme sul procedimento che si assumevano violate dal primo giudice,ossia quelle sulla liquidazione delle spese di lite, erroneamente determinate – afronte del valore della domanda, ristretta nei limiti di € 1.032,00 – in € 800,00oltre spese, anziché in € 330,00 oltre spese. Detto errore, secondo il ricorrente,integrerebbe una violazione delle norme sul procedimento ex art. 339, comma3, c.p.c., con conseguente piena ammissibilità dell’appello.2.1 – L’unico motivo di ricorso è infondato.Infatti, per quanto l’art. 91 c.p.c. sia norma processuale, la cui violazione integramotivo di appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. (come di recente ribadito pure daCass. n. 1108/2022), tuttavia il preteso errore sulla sola quantificazione dellespese non è mai tale (Cass. n. 8544/2000, Cass. n. 10965/2006, Cass. n.13219/2010, Cass. n. 1517/2024), dovendo ritenersi che detta quantificazione– nelle cause di valore fino ad € 1.100,00 decise dal giudice di pace - siaanch’essa espressione del principio di equità.La decisione impugnata, pertanto, si sottrae alla censura in esame, in quantopienamente improntata al superiore principio.3.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese, stantel’indefensio dell’intimato.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.N. 17896/23 R.G. Numero registro generale 17896/2023Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 25698/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.Data pubblicazione 22/09/20261, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno9.7.2026.Il Presidente