CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 34970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 21001/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Rosolina (R O ) , alla [OSCURATO:PERSONA] XII n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al ricorso , dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Felice (DFLLRT70SJ6 G224R) del Foro di Padova e con studioin Padova, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9 ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1 326 / 6 / 20 1 9 emessa dalla CTR Veneto il Avviso accertamento omessa fatturazione – Sospensione ex art. 5 l. n.2 13/12/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Rovigo avverso avvisi di accertamento con i quali, per gli anni 2010 e 2011, erano state ad essa contestate l’omessa fatturazione, registrazione e contabilizzazione di operazioni imponibili ai fini Iva ed Irap. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva quasi integralmente il ricorso, ritenendo che la società non fosse tenuta alla fatturazione con Iva ordinaria per l’uso dei locali e delle attrezzature da parte dei medici,poiché era essa stessa ad effettuare direttamente le prestazioni sanitarie tramite i medici odontoiatrici. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, ritenendo che la contribuente si qualificava, in relazione alle prestazioni sanitarie che si svolgevano nella propria sede, con l’utilizzo di proprie attrezzature e con lo svolgimento di servizi tecnico-amministrativi, come un’entità terza, con la quale gli utenti (i.e., i pazienti) non avevano alcun rapporto. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 6. In data 28.9.2022 la ricorrente ha depositato nota dichiarando di volersi avvalere delle disposizionidi cui all’art. 5 della l egge n. 130 del 2022 Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la motivazione solo apparente e, dunque, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 118 disp. att. c.p.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la società contribuente fosse un’entità terza rispetto ai pazienti. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in subordine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, n. 18, dPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR legittimato il recupero a tassazione dell’Iva in via ordinaria per l’assenza di un rapporto strutturato tra la società ed il medico specialista e per rimanere i calchi e le specifiche per la preparazione delle protesi nella totale disponibilità dei medici. 3. Con nota del 28.9.2022 la ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della l egge n. 130 del 2022 e, conseguentemente, ha formulato richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata. 4. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 d el 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta parzi almente soccombente nei precedentigradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 50.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ; b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivocomma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di notifica al giorno 28.7.2020. 4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti a