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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27148/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O IN FATTO1.

Con ordinanza in data 21/10/2025, la Corte di appello di Catania, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto in favore di XXXXXXXXXXXX ilvincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate sub 3), 4) e6) del suddetto provvedimento e ha rideterminato la pena complessiva a suocarico in anno nove e mesi tre di reclusione.Ha ritenuto che i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 oggetto dellesentenze indicate sub 3), 4) e 6) erano stati commessi nello stesso arcotemporale della condotta di partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R.n. 309/90, pure oggetto della sentenza indicata sub 6).Quanto agli altri reati della stessa specie e di cui alle sentenze sub 1) e 2), ilgiudice dell’esecuzione ne sottolineava la distanza temporale rispetto allaconsumazione della condotta associativa, mentre del reato di cui alla sentenzasub 5) (erroneamente indicato come sub 4 nel provvedimento impugnato)rilevava la disomogeneità rispetto agli altri riconducibili ad un medesimo disegnocriminoso.La pena per i reati avvinti dalla continuazione veniva così calcolata: anni seie mesi otto per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 (già ridotta per il rito),aumentata per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 di cui alla sentenza sub6) di anni uno (aumento già ridotto per il rito), per il reato di cui all’art. 385 cod.pen. di cui alla sentenza sub 6) di mesi otto (aumento già ridotto per il rito), cosìcomplessivamente determinato in anni otto e mesi quattro di reclusione;ulteriormente aumentata per il reato di cui alla sentenza sub 4) di mesi uno(aumento già ridotto per il rito) e per il reato di cui di cui alla sentenza sub 3) dimesi dieci (aumento già ridotto per il rito), per giungere alla pena complessiva dianno nove e mesi tre di reclusione.2.

Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diXXXXXXXXXXXX denunciando violazione di legge ed erronea applicazione dellalegge penale, nonché irragionevole motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. b) ed e), cod. proc. pen.Il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto conto della condizione ditossicodipendenza del condannato, dimostrata con documentazione allegataall’istanza e comunque evincibile dalla sentenza sub 6) durante la commissionedei reati in essa accertati.Non aveva nemmeno preso in considerazione la circostanza risultante dagliha frequentato il Sert e che ha trascorso un periodo di restrizione cautelarepresso una comunità di recupero per tossicodipendenti.Sulla sua condizione il giudice dell’esecuzione non aveva formulato alcunamotivazione.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Poiché il motivo di ricorso si incentra sull’asserita omessa valutazionedella condizione di tossicodipendenza del condannato, occorre ricordare che,secondo risalente e costante giurisprudenza la formulazione dell'art. 671, commaprimo, cod. proc. pen., risultante dall’intervento del D.L. 30 dicembre 2005 n.272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, deveessere interpretata alla luce della volontà del legislatore, volta ad attenuare leconseguenze delle condotte illecite nel caso in cui ne siano autori (e per questosiano colpiti da pene inflitte con sentenze irrevocabili) soggetti tossicodipendenti.Con riguardo a costoro deve essere presa in considerazione la lorocondizione al fine di valutare l'unicità del disegno criminoso con riferimento aireati che siano collegati e dipendenti da essa, sempre che sussistano anche glialtri presupposti per la sussistenza della continuazione.prescrizioni per la motivazione del provvedimento adottato dal giudice in materiadi continuazione, in quanto la nuova disciplina non ha modificato l'assetto di taleistituto.

Ne consegue che, per l'applicazione del reato continuato, non possonovalere, da soli, lo stato di tossicodipendenza in cui versava l'imputato e lanecessità per questi di procurarsi il denaro con attività illecita per procacciarsi ladroga, trattandosi di elementi che, di per sé, sono indicativi del solo movente deidelitti commessi, ma non costituiscono prova dell'originaria ideazione edeliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatichedell'istituto della continuazione» (Sez. 5, n. 40349 del 07/11/2006, Rv. 235426-01).Pur essendo sempre stata ribadita la necessità di verificare che, a frontedella tossicodipendenza, sussistano gli altri requisiti richiesti dall’art. 81 cpv. c.p.(sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Rv. 275420; sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014,Rv. 261490-01; sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Rv. 248124-01), è statofissato dalla giurisprudenza di legittimità il precetto in base al quale, «in tema diriconoscimento della continuazione in sede esecutiva, viola l'obbligo dimotivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che omettadi considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo statodi tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato daidonea documentazione» (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020,Rv. 278187-01; similmente sez. 1, n. 50686 del 18/09/2019, Rv. 277864-01).3.

La difesa lamenta che l’ordinanza non avrebbe preso in considerazione ilfatto che durante il lasso di tempo intercorrente tra un illecito e l’altro ilcondannato era stato sempre autorizzato a frequentare il SERT e per un certoperiodo su disposizione del giudice procedente, a seguito di accertamentointramurario, egli era stato collocato presso una comunità terapeutica per ilrecupero di tossicodipendenti.In maniera del tutto generica lamenta la mancata valutazionedell’omogeneità esecutiva degli illeciti, la continuità temporale e il medesimocontesto criminoso.Orbene le censure non colgono nel segno, visto che la motivazione delprovvedimento impugnato ha per l’appunto valutato la compatibilità temporaletra periodo di militanza nell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e reatidi spaccio di stupefacenti, tutte riferibili ad arco temporale decorrente dasettembre 2018 e per queste ragioni ha considerato accertato i presupposti dellacontinuazone, sulla base degli indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàcon riguardo all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. (l'omogeneità delle violazioni edel bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, come da Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Ma l’unicità del disegno criminoso richiede, comunque, la prova di«un’anticipata ideazione di più violazioni della legge penale, tutte presenti nellamente del reo nella loro specificità, ancorché nelle linee essenziali, desumibili daindici esteriori sintomatici del dato progettuale sottostante alle condotte poste inessere»(Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).E «l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base diun singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, inmotivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenzadegli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio» (Sez.4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 – 01).In ogni caso «l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminosocostituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito,insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto siasorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamentidi fatto» (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, F., Rv. 289635- 01).Orbene il giudice dell’esecuzione ha comunque ritenuto decisivo per i reati dicui alle sentenze sub 1) e 2) il rilevante periodo trascorso tra quelle condotte(risalenti al 2013 e al 2014, quando il condannato era anche minorenne) e quellerientranti del medesimo disegno che si ritiene concepito a partire dal 2018; e ilricorrente non evidenzia quale vizio logico debba ravvisarsi nella mancataespressa valutazione della condizione di tossicodipendenza del condannato, postoche l’elevata distanza temporale non consentirebbe comunque in base ad essa diavere prova anche solo indiziaria della programmazione dell’adesione al sodalizionel 2018, già da minorenne nell’anno 2013.Del tutto assente è poi ogni correlazione logica tra la condizione ditossicodipendenza e i fatti di cui agli artt. 56- 624 e 707 cod. pen., apprezzati dalgiudice dell’esecuzione come disomogeni, e comunque commessi primadell’adesione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90.Le censure in esame non valgono ad evidenziare alcuna lacuna o incongruitàdella motivazione della decisione impugnata.4.

Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto.

Il ricorrente vaconseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O IN FATTO1. Con ordinanza in data 21/10/2025, la Corte di appello di Catania, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto in favore di XXXXXXXXXXXX ilvincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate sub 3), 4) e6) del suddetto provvedimento e ha rideterminato la pena complessiva a suocarico in anno nove e mesi tre di reclusione.Ha ritenuto che i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 oggetto dellesentenze indicate sub 3), 4) e 6) erano stati commessi nello stesso arcotemporale della condotta di partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R.n. 309/90, pure oggetto della sentenza indicata sub 6).Quanto agli altri reati della stessa specie e di cui alle sentenze sub 1) e 2), ilgiudice dell’esecuzione ne sottolineava la distanza temporale rispetto allaconsumazione della condotta associativa, mentre del reato di cui alla sentenzasub 5) (erroneamente indicato come sub 4 nel provvedimento impugnato)rilevava la disomogeneità rispetto agli altri riconducibili ad un medesimo disegnocriminoso.La pena per i reati avvinti dalla continuazione veniva così calcolata: anni seie mesi otto per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 (già ridotta per il rito),aumentata per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 di cui alla sentenza sub6) di anni uno (aumento già ridotto per il rito), per il reato di cui all’art. 385 cod.pen. di cui alla sentenza sub 6) di mesi otto (aumento già ridotto per il rito), cosìcomplessivamente determinato in anni otto e mesi quattro di reclusione;ulteriormente aumentata per il reato di cui alla sentenza sub 4) di mesi uno(aumento già ridotto per il rito) e per il reato di cui di cui alla sentenza sub 3) dimesi dieci (aumento già ridotto per il rito), per giungere alla pena complessiva dianno nove e mesi tre di reclusione.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diXXXXXXXXXXXX denunciando violazione di legge ed erronea applicazione dellalegge penale, nonché irragionevole motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. b) ed e), cod. proc. pen.Il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto conto della condizione ditossicodipendenza del condannato, dimostrata con documentazione allegataall’istanza e comunque evincibile dalla sentenza sub 6) durante la commissionedei reati in essa accertati.Non aveva nemmeno preso in considerazione la circostanza risultante dagliha frequentato il Sert e che ha trascorso un periodo di restrizione cautelarepresso una comunità di recupero per tossicodipendenti.Sulla sua condizione il giudice dell’esecuzione non aveva formulato alcunamotivazione.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Poiché il motivo di ricorso si incentra sull’asserita omessa valutazionedella condizione di tossicodipendenza del condannato, occorre ricordare che,secondo risalente e costante giurisprudenza la formulazione dell'art. 671, commaprimo, cod. proc. pen., risultante dall’intervento del D.L. 30 dicembre 2005 n.272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, deveessere interpretata alla luce della volontà del legislatore, volta ad attenuare leconseguenze delle condotte illecite nel caso in cui ne siano autori (e per questosiano colpiti da pene inflitte con sentenze irrevocabili) soggetti tossicodipendenti.Con riguardo a costoro deve essere presa in considerazione la lorocondizione al fine di valutare l'unicità del disegno criminoso con riferimento aireati che siano collegati e dipendenti da essa, sempre che sussistano anche glialtri presupposti per la sussistenza della continuazione.prescrizioni per la motivazione del provvedimento adottato dal giudice in materiadi continuazione, in quanto la nuova disciplina non ha modificato l'assetto di taleistituto. Ne consegue che, per l'applicazione del reato continuato, non possonovalere, da soli, lo stato di tossicodipendenza in cui versava l'imputato e lanecessità per questi di procurarsi il denaro con attività illecita per procacciarsi ladroga, trattandosi di elementi che, di per sé, sono indicativi del solo movente deidelitti commessi, ma non costituiscono prova dell'originaria ideazione edeliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatichedell'istituto della continuazione» (Sez. 5, n. 40349 del 07/11/2006, Rv. 235426-01).Pur essendo sempre stata ribadita la necessità di verificare che, a frontedella tossicodipendenza, sussistano gli altri requisiti richiesti dall’art. 81 cpv. c.p.(sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Rv. 275420; sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014,Rv. 261490-01; sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Rv. 248124-01), è statofissato dalla giurisprudenza di legittimità il precetto in base al quale, «in tema diriconoscimento della continuazione in sede esecutiva, viola l'obbligo dimotivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che omettadi considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo statodi tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato daidonea documentazione» (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020,Rv. 278187-01; similmente sez. 1, n. 50686 del 18/09/2019, Rv. 277864-01).3. La difesa lamenta che l’ordinanza non avrebbe preso in considerazione ilfatto che durante il lasso di tempo intercorrente tra un illecito e l’altro ilcondannato era stato sempre autorizzato a frequentare il SERT e per un certoperiodo su disposizione del giudice procedente, a seguito di accertamentointramurario, egli era stato collocato presso una comunità terapeutica per ilrecupero di tossicodipendenti.In maniera del tutto generica lamenta la mancata valutazionedell’omogeneità esecutiva degli illeciti, la continuità temporale e il medesimocontesto criminoso.Orbene le censure non colgono nel segno, visto che la motivazione delprovvedimento impugnato ha per l’appunto valutato la compatibilità temporaletra periodo di militanza nell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e reatidi spaccio di stupefacenti, tutte riferibili ad arco temporale decorrente dasettembre 2018 e per queste ragioni ha considerato accertato i presupposti dellacontinuazone, sulla base degli indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàcon riguardo all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. (l'omogeneità delle violazioni edel bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, come da Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Ma l’unicità del disegno criminoso richiede, comunque, la prova di«un’anticipata ideazione di più violazioni della legge penale, tutte presenti nellamente del reo nella loro specificità, ancorché nelle linee essenziali, desumibili daindici esteriori sintomatici del dato progettuale sottostante alle condotte poste inessere»(Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).E «l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base diun singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, inmotivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenzadegli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio» (Sez.4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 – 01).In ogni caso «l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminosocostituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito,insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto siasorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamentidi fatto» (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, F., Rv. 289635- 01).Orbene il giudice dell’esecuzione ha comunque ritenuto decisivo per i reati dicui alle sentenze sub 1) e 2) il rilevante periodo trascorso tra quelle condotte(risalenti al 2013 e al 2014, quando il condannato era anche minorenne) e quellerientranti del medesimo disegno che si ritiene concepito a partire dal 2018; e ilricorrente non evidenzia quale vizio logico debba ravvisarsi nella mancataespressa valutazione della condizione di tossicodipendenza del condannato, postoche l’elevata distanza temporale non consentirebbe comunque in base ad essa diavere prova anche solo indiziaria della programmazione dell’adesione al sodalizionel 2018, già da minorenne nell’anno 2013.Del tutto assente è poi ogni correlazione logica tra la condizione ditossicodipendenza e i fatti di cui agli artt. 56- 624 e 707 cod. pen., apprezzati dalgiudice dell’esecuzione come disomogeni, e comunque commessi primadell’adesione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90.Le censure in esame non valgono ad evidenziare alcuna lacuna o incongruitàdella motivazione della decisione impugnata.4. Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto. Il ricorrente vaconseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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