CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 07567/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2937/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro L'[OSCURATO:PERSONA].COOP. -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5808/2014 depositata il 10/06/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., esercente attività di panificazione, nonché vendita di prodotti alimentari da banco, ricorreva avverso l'avviso dell'Agenzia delle Entrate per l’anno 2006 che aveva accertato, in via analitico-induttiva, maggiori ricavi per € 246.898,15 e maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA quantificate, rispettivamente, in € 67.347,00, € 11.135,00 ed € 20.408,00 con relative sanzioni. 1.1. L'accertamento scaturiva dal piano di controlli predisposti per i contribuenti esercenti l'attività di panificazione, in conseguenza del fatto che la società aveva presentato la dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2007 (per l'anno 2006) dichiarando un reddito pari ad € 2.055,00 a fronte di ricavi per € 670.509,00. 2. Il giudice di prima istanza rigettava il ricorso. 3. La contribuente proponeva appello rinnovando le censure non apprezzate in primo grado e, in particolare, lamentando tra l’altro: i) che i giudici di primo grado avevano acriticamente condiviso l'operato dell'Ufficio in relazione ad una serie di elementi indiziari, quali la sussistenza di rimanenze di farina e la circostanza che i ricavi dichiarati derivavano non solo dai prodotti di panificazione ma anche dalla vendita di prodotti alimentari di terzi; ii) che la ricostruzione dei ricavi era stata effettuata anche sulla base di un "menù", disconosciuto dalla società, relativo a prodotti non commercializzati dal contribuente e non risultante tra i documenti acquisiti all'atto dell'accesso; iii) che i primi giudici non avevano tenuto conto della finalità cooperativistica della società, in relazione alla quale era stato documentato che sette su tredici dei lavoratori erano soci della cooperativa a cui erano stati erogati € 88.167,95, così che la [OSCURATO:PERSONA] aveva conseguito nell’anno 2006 utili diretti e indiretti pari ad € 90.222,95, di cui € 88.167,95 erogati direttamente ai soci, sotto forma di retribuzioni e oneri contributivi, ed € 2.055,00 dichiarati quale reddito d'impresa. 4. [OSCURATO:PERSONA] regionale, ritenendo fondate le tesi della società, accoglieva l’appello con sentenza n. 5808/2014, depositata il 10/06/2014. 5. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione con tre motivi. La società contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta la «Violazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 324 c.p.c. Violazione degli artt. 39, 1° c. lett. d) D.P. R. n. 600/73 e 54 c. 2 D.P.R. n. 633/72, nonché degli artt. 2700 e 2730 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.). 2. Il motivo è inammissibile laddove cumula in un unico coacervo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., senza evidenziare specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 8915/2018), non consentendo di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U., n. 9100/2015). Ad una testuale riproduzione della motivazione della sentenza fanno infatti seguito due frammentarie censure, con le quali l’Ufficio lamenta che i giudici di appello, tra i molteplici aspetti della vicenda esaminati, non abbiano dato il corretto peso, nella motivazione della sentenza, al fatto che la società non avesse contestato di svolgere attività di catering, né alla circostanza che, a fronte della valutazione espressa della CTP in merito alla insufficiente remunerazione del reddito d’impresa per l’anno in considerazione, la contribuente avesse obiettato che la maggior parte dei ricavi veniva destinata alla remunerazione dei soci lavoratori. 2.1. Va comunque rilevato che l’Amministrazione ricorrente censura, in sostanza, la mancata rilevazione della non contestazione, con l’appello, di alcuni degli elementi istruttori valorizzati dalla CTP, sostenendo che da soli potrebbero sorreggere la pretesa intera: il motivo è inammissibile anche sotto tale profilo, in quanto non è stata censurata, né per violazione di legge né per omesso esame di fatti noti indizianti, la valutazione espressa dalla CTR in ordine alla carenza dei requisiti della presunzione semplice. 2.2. Né, nei limiti in cui sia possibile estrapolare una critica fondata sulla errata applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, la stessa potrebbe ritenersi fondata. 2.3. Premesso che l’interpretazione dell’appello è attività riservata esclusivamente al giudice del merito, che ha escluso trattarsi di mera riproposizione dei motivi di primo grado, comunque anche quest’ultima modalità di impugnazione sarebbe ammissibile se sorretta dalla critica della sentenza impugnata, come ravvisato dalla CTR, allineata ai consolidati principi affermati da questa Corte in merito ai canoni di specificità dell’appello. 2.4. E’ orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, che giova richiamare, che, ai fini della specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 28 ottobre 2020, n. 23781; Cass., 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass. 12 febbraio 2016, n. 2814, fra le altre). 3. Con il secondo strumento di impugnazione la ricorrente deduce la «Violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. nonché 32, 4° c. D.P.R. n. 600/73 (in relazione all’art. 360, n, 3 c.p.c.)». L’Amministrazione sostiene che l’affermazione della CTP secondo cui «Dalla contabilità è emerso che sono inesistenti le merci iniziali» e che pertanto «la società effettua acquisti di materie prime in nero e non contabilizzate» avrebbe «valore di atto pubblico, in quanto suppone che il giudice abbia verificato tali risultanze sulla documentazione», sì che la CTR non avrebbe potuto, dalla medesima documentazione, trarre differenti conclusioni. 3.1. Il motivo, come evidenzia anche il suo ulteriore sviluppo, laddove contesta che, in mancanza del bilancio, la documentazione contabile e la dichiarazione dei redditi esaminate dai giudici di appello non debbano ritenersi idonee a confermare a dimostrare la fondatezza della tesi della contribuente, è inammissibile. Le censure ivi esposte rivestono natura meritale, profilandosi con tutta evidenza preordinate ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie, in quanto la ricorrente propone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione si palesa finalizzata ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla CTR, fermo restando che la tesi della attribuzione di pubblica fede a quanto affermato dai giudici di primo grado risulta palesemente priva di fondamento. 4. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia censura la «Violazione dell’art. 2730 c.c. in relazione all’art, 360, n, 3 c.p.c.», lamentando che la CTR, laddove ha rilevato che i ricavi dichiarati derivano non solo dai prodotti di panificazione ma anche dalla vendita di prodotti alimentari, non abbia tenuto adeguato conto che il legale rappresentante della società aveva dichiarato ai verbalizzanti che i prodotti alimentari da banco rappresentavano solo il 5% delle vendite. 4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non si imputa ai giudici di appello di avere disatteso, valutandole secondo prudente apprezzamento, una prova legale, ma si risolve in una critica della valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, la prospettazione si palesa finalizzata ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla CTR. 5. Con il quarto motivo di ricorso si censura la «Violazione degli artt. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e 39, 1° c. lett. d DPR 600/73 nonché 54, 2° c. DPRE 633/72 (in relazione all’art. 360 n. 4 e n. 3 c.p.c.). 5.1. Il motivo, al pari del primo strumento di impugnazione, è inammissibile laddove cumula in un unico coacervo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., senza evidenziare specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 8915/2018), non consentendo di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U., n. 9100/2015). 5.2. Ulteriore profilo di inammissibilità traspare dalla zoppicante formulazione del motivo ove, con allegazione di natura meritale sostiene, facendo leva su argomenti fattuali (la quantificazione dell’utilizzo delle uova al fine della preparazione della “pasta choux”), che la CTR non avrebbe dovuto annullare in toto l’avviso di accertamento, ma limitarsi a ridurre l’importo del debito tributario. La doglianza è inoltre generica, non essendo dedotto in che misura l’imponibile dovrebbe ritenersi accertato, all’interno del delta tra dichiarato e accertato nell’avviso di accertamento; ciò a fronte della pronuncia della CTR, che afferma la totale carenza della presunzione su cui l’atto impugnato si fonda. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si procede alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della società intimata. Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello St