CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 22264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 26601-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. 7527/2021 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 23/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al procedimento in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza contro ordinanza del Tribunale di Torino nella causa dalla stessa promossa contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha riconosciuto che, in ragione della natura della domanda proposta (petizione di eredità e rivendicazione di cose mobili), sussisteva la competenza del Tribunale di Brindisi. Il Comune di Francavilla ha depositato memoria, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del regolamento, perché tardivamente proposto. Tale eccezione è fondata. Come comprovato in atti, l’ordinanza impugnata è stata comunicata a mezzo Pec al difensore della attuale ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il 26 luglio 2021. Quindi, tenuto conto della sospensione feriale, il termine di trenta giorni accordato dall’art. 47, comma 2, in quanto decorrente dalla comunicazione (Cass. n. 1471/2018) scadeva sabato 25 settembre 2021, mentre il regolamento è stato notificato il 13 ottobre 2021. Il regolamento, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterd.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà att o della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della