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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22049/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] ANCONAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensoredi fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel riportarsi ai motivi di ricorso, neha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di appello di Ancona, inparziale riforma della pronuncia in data 19 giugno 2024 del Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale della medesima città, ha assolto limitatamente allabancarotta documentale generica di cui al capo A - con rideterminazione della penae concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - e nel restoha confermato la pronuncia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla penadi giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, nellaqualità di Presidente del Consiglio di amministrazione dal 26 aprile 2013 al 2febbraio 2016 e di amministratore unico dal 3 febbraio 2016 al 10 settembre 2018della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale diAncona in data 12 aprile 2019.2.

Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputatonei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo e il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di leggequanto alle norme che disciplinano l’accesso al rito abbreviato.La difesa lamenta l’inosservanza degli artt. 178 co. 1, lett. c), 180 e 438comma 5 cod. proc. pen. per avere il Giudice per l’udienza preliminare ammessol'imputato al rito abbreviato “secco”, in assenza di una richiesta in tal senso dalmomento che la richiesta di giudizio abbreviato era stata subordinata all’esamedel consulente di parte e all’esame dell’imputato.La Corte territoriale ha ravvisato la sanatoria della nullità qualificata a regimeintermedio non essendo stato eccepito alcunché al momento dell’ammissione alrito.2.2.

Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla sussistenza del dolo specifico richiesto nella fattispecie inesame.Essendo contestata l’omessa tenuta del libro degli inventari e la tenutaincompleta del libro giornale relativamente all’anno 2017 e in mancanza dielementi dai quali ricavare il dolo specifico, la condotta doveva al più esserequalificata quale bancarotta semplice documentale.2.3.

Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto all’elemento oggettivo della fattispecie contestata.Non vi è prova che il libro non consegnato sia stato mai istituito, requisitonecessario per la configurabilità di un’analoga fattispecie quale quella previstadall’art. 10 d. lgs. 74/00.2.4.

Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge quanto allamancata correlazione tra imputazione e sentenza.L’imputato è stato ritenuto responsabile anche della mancata consegna dialcune fatture del 2017, condotta che non era oggetto di specifica contestazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1.

Il primo e il secondo motivo di ricorso risultano manifestamente infondati.Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedottoerror in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092)risulta che l’imputato ed il suo difensore non hanno eccepito la nullità di cui sidiscute all'udienza successiva alla pronuncia dell’ordinanza ammissiva del giudizioabbreviato, in data 29 maggio 2024, fissata per l’esame dell’imputato e per ladiscussione.Secondo il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale è affettada nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile inappello ai sensi dell'art. 180 dello stesso codice, e non da abnormità, censurabilemediante ricorso per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice accoglie solo in partela richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di ritoabbreviato (in tal senso tra le molte, Sez. 2, n. 39170 del 09/06/2021, G., Rv.282193 che ha risolto fattispecie analoga in cui la nullità è stata ritenuta sanata inquanto l'imputato, presente all'emanazione dell'atto nullo, non avevanell'immediatezza dedotto la relativa eccezione).2.

Il terzo motivo, in punto di elemento soggettivo, risulta infondato.2.1.

La bancarotta documentale c.d.

“specifica” consiste nella sottrazione odistruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabilie richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri uningiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondottanell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall.A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari dellealtre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibiledistinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – dibancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (ora art.323CCII) (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019,dep.2020, Morace, Rv. 279179).Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispeciedi “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “adolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri che si inseriscenell’ambito di una contabilità comunque tenuta allorché l’omissione consista nonnella totale mancanza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specificheoperazioni.Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolentadocumentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elementosoggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza èpressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza dellescritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta“specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specificadirezione della volontà.In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio dicontinuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (noncome evento del reato, ma come carattere modale della condotta), dannocomunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunquecreano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale” (in motivazione Sez.5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175).2.2.

La sentenza impugnata con motivazione non manifestamente illogica, nécontraddittoria ha motivato quanto alla sussistenza degli indici di fraudolenza checonsentivano di ravvisare nell’ipotesi di specie il dolo specifico richiesto.In particolare, il libro giornale 2017 è relativo proprio all'annualità in cui si èmanifestata un'ingente perdita e si è conclamata l'irreversibilità della crisi dellaEmme [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la condotta dell'amministratore è stata finalizzata a ritardareil più possibile la dichiarazione di fallimento: ciò sia con l'artificio contabile delleingenti capitalizzazioni di oneri, operate nelle annualità 2014, 2015 e 2016, siacon la conclusione dei contratti d'affitto di ramo d'azienda, tramite i quali la totalitàdei beni della società fallita è entrata nella disponibilità di altre due società, laServizi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; gli affitti sono statistipulati in data 7 febbraio 2018, quando la banca finanziatrice aveva revocato gliaffidamenti e la società era ormai decotta, per cui, in luogo di tale iniziativa,avrebbero dovuto essere adottati i provvedimenti previsti dal codice civile (artt.2482 bis e ss. c.c.) e/o si sarebbe dovuto ricorrere ad una procedura concorsuale;il ricorrente ha anche omesso di redigere, come previsto dall'art. 2487 bis co. 3cod. civ., la situazione dei conti alla data dello scioglimento e il rendiconto sullagestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e il curatorenon ha rinvenuto la situazione dei conti nella contabilità acquisita.3.

Il quarto motivo risulta manifestamente infondato.La censura non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondocui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispeciedelineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico direcare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, lanozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprendenon solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi dellamateriale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso,caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veriallorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, manell'omessa annotazione di specifiche operazioni. (Sez. 5, n. 42546 del07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175).Quindi l’omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione)può essere anche “parziale” e tale nozione ricomprende oltre alla mancataistituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesi della “materiale” esistenza deilibri contabili, che però sono stati “lasciati in bianco”.4.

Il quinto motivo, in punto di correlazione tra imputazione e sentenza,risulta privo di specificità.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le fatture di acquisto e divendita rappresentano l’oggetto del riepilogo contenuto nel libro giornale: l’omessaconsegna di tale documentazione da parte dell’imputato che già aveva occultato ilpredetto libro, non può certo considerarsi un fatto diverso o ulteriore non oggettodi contestazione quanto piuttosto la dimostrazione della carenza didocumentazione giustificativa della condotta.5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ANCONAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensoredi fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel riportarsi ai motivi di ricorso, neha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di appello di Ancona, inparziale riforma della pronuncia in data 19 giugno 2024 del Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale della medesima città, ha assolto limitatamente allabancarotta documentale generica di cui al capo A - con rideterminazione della penae concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - e nel restoha confermato la pronuncia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla penadi giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, nellaqualità di Presidente del Consiglio di amministrazione dal 26 aprile 2013 al 2febbraio 2016 e di amministratore unico dal 3 febbraio 2016 al 10 settembre 2018della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale diAncona in data 12 aprile 2019.2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputatonei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di leggequanto alle norme che disciplinano l’accesso al rito abbreviato.La difesa lamenta l’inosservanza degli artt. 178 co. 1, lett. c), 180 e 438comma 5 cod. proc. pen. per avere il Giudice per l’udienza preliminare ammessol'imputato al rito abbreviato “secco”, in assenza di una richiesta in tal senso dalmomento che la richiesta di giudizio abbreviato era stata subordinata all’esamedel consulente di parte e all’esame dell’imputato.La Corte territoriale ha ravvisato la sanatoria della nullità qualificata a regimeintermedio non essendo stato eccepito alcunché al momento dell’ammissione alrito.2.2. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla sussistenza del dolo specifico richiesto nella fattispecie inesame.Essendo contestata l’omessa tenuta del libro degli inventari e la tenutaincompleta del libro giornale relativamente all’anno 2017 e in mancanza dielementi dai quali ricavare il dolo specifico, la condotta doveva al più esserequalificata quale bancarotta semplice documentale.2.3. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto all’elemento oggettivo della fattispecie contestata.Non vi è prova che il libro non consegnato sia stato mai istituito, requisitonecessario per la configurabilità di un’analoga fattispecie quale quella previstadall’art. 10 d. lgs. 74/00.2.4. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge quanto allamancata correlazione tra imputazione e sentenza.L’imputato è stato ritenuto responsabile anche della mancata consegna dialcune fatture del 2017, condotta che non era oggetto di specifica contestazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso risultano manifestamente infondati.Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedottoerror in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092)risulta che l’imputato ed il suo difensore non hanno eccepito la nullità di cui sidiscute all'udienza successiva alla pronuncia dell’ordinanza ammissiva del giudizioabbreviato, in data 29 maggio 2024, fissata per l’esame dell’imputato e per ladiscussione.Secondo il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale è affettada nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile inappello ai sensi dell'art. 180 dello stesso codice, e non da abnormità, censurabilemediante ricorso per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice accoglie solo in partela richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di ritoabbreviato (in tal senso tra le molte, Sez. 2, n. 39170 del 09/06/2021, G., Rv.282193 che ha risolto fattispecie analoga in cui la nullità è stata ritenuta sanata inquanto l'imputato, presente all'emanazione dell'atto nullo, non avevanell'immediatezza dedotto la relativa eccezione).2. Il terzo motivo, in punto di elemento soggettivo, risulta infondato.2.1. La bancarotta documentale c.d. “specifica” consiste nella sottrazione odistruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabilie richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri uningiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondottanell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall.A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari dellealtre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibiledistinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – dibancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (ora art.323CCII) (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019,dep.2020, Morace, Rv. 279179).Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispeciedi “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “adolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri che si inseriscenell’ambito di una contabilità comunque tenuta allorché l’omissione consista nonnella totale mancanza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specificheoperazioni.Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolentadocumentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elementosoggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza èpressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza dellescritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta“specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specificadirezione della volontà.In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio dicontinuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (noncome evento del reato, ma come carattere modale della condotta), dannocomunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunquecreano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale” (in motivazione Sez.5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175).2.2. La sentenza impugnata con motivazione non manifestamente illogica, nécontraddittoria ha motivato quanto alla sussistenza degli indici di fraudolenza checonsentivano di ravvisare nell’ipotesi di specie il dolo specifico richiesto.In particolare, il libro giornale 2017 è relativo proprio all'annualità in cui si èmanifestata un'ingente perdita e si è conclamata l'irreversibilità della crisi dellaEmme [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la condotta dell'amministratore è stata finalizzata a ritardareil più possibile la dichiarazione di fallimento: ciò sia con l'artificio contabile delleingenti capitalizzazioni di oneri, operate nelle annualità 2014, 2015 e 2016, siacon la conclusione dei contratti d'affitto di ramo d'azienda, tramite i quali la totalitàdei beni della società fallita è entrata nella disponibilità di altre due società, laServizi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; gli affitti sono statistipulati in data 7 febbraio 2018, quando la banca finanziatrice aveva revocato gliaffidamenti e la società era ormai decotta, per cui, in luogo di tale iniziativa,avrebbero dovuto essere adottati i provvedimenti previsti dal codice civile (artt.2482 bis e ss. c.c.) e/o si sarebbe dovuto ricorrere ad una procedura concorsuale;il ricorrente ha anche omesso di redigere, come previsto dall'art. 2487 bis co. 3cod. civ., la situazione dei conti alla data dello scioglimento e il rendiconto sullagestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e il curatorenon ha rinvenuto la situazione dei conti nella contabilità acquisita.3. Il quarto motivo risulta manifestamente infondato.La censura non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondocui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispeciedelineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico direcare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, lanozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprendenon solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi dellamateriale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso,caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veriallorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, manell'omessa annotazione di specifiche operazioni. (Sez. 5, n. 42546 del07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175).Quindi l’omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione)può essere anche “parziale” e tale nozione ricomprende oltre alla mancataistituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesi della “materiale” esistenza deilibri contabili, che però sono stati “lasciati in bianco”.4. Il quinto motivo, in punto di correlazione tra imputazione e sentenza,risulta privo di specificità.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le fatture di acquisto e divendita rappresentano l’oggetto del riepilogo contenuto nel libro giornale: l’omessaconsegna di tale documentazione da parte dell’imputato che già aveva occultato ilpredetto libro, non può certo considerarsi un fatto diverso o ulteriore non oggettodi contestazione quanto piuttosto la dimostrazione della carenza didocumentazione giustificativa della condotta.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]
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