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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 41373/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23817/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato sulla base di una pluralità di altri elementi di valutazione diversi dalle dichiarazioni rese dall'imputato all'agente di P.G. e va ribadito che, se con il ricorso per cassazione si deduce l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", perché è necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, sono sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex multis: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452) e questa illustrazione manca nel ricorso in esame; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza in ordine alla disponibilità del terreno e della riferibilità all'imputato della coltivazione per la produzione di sostanza stupefacente; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso anche con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che la memoria del 20 novembre 2025 prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta alle medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili, oltre a ribadire argomenti già valutati e ritenuti inammissibili per le ragioni già sopra esposte; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' 1 dicembre 2025 Il liere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23817/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato sulla base di una pluralità di altri elementi di valutazione diversi dalle dichiarazioni rese dall'imputato all'agente di P.G. e va ribadito che, se con il ricorso per cassazione si deduce l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", perché è necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, sono sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex multis: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452) e questa illustrazione manca nel ricorso in esame; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza in ordine alla disponibilità del terreno e della riferibilità all'imputato della coltivazione per la produzione di sostanza stupefacente; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso anche con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che la memoria del 20 novembre 2025 prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta alle medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili, oltre a ribadire argomenti già valutati e ritenuti inammissibili per le ragioni già sopra esposte; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 1 dicembre 2025 Il liere estensore
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