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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41191/2021

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RETO sul ricorso iscritto al n. 14517/2012 R.G. proposto da: B&[OSCURATO:SOCIETA]. ora Fallimento B&[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini, n. 73, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente); contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende (resistente); avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 49/26/11, Considerato che la curatela ha rinunziato al ricorso con atto notificato il 6 novembre 2017; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che non si deve provvedere sulle spese, atteso che l'avvocatura erariale non ha svolto attività difensiva, essendo costituita solamente "ai fini della partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 comma 1 c.p.c.". [OSCURATO:PERSONA] Roma, 20 dicembre '21 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] cui, 2 2 D I C. 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 14517/2012 R.G. proposto da: B&[OSCURATO:SOCIETA]. ora Fallimento B&[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini, n. 73, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente); contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende (resistente); avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 49/26/11, Considerato che la curatela ha rinunziato al ricorso con atto notificato il 6 novembre 2017; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che non si deve provvedere sulle spese, atteso che l'avvocatura erariale non ha svolto attività difensiva, essendo costituita solamente "ai fini della partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 comma 1 c.p.c.". [OSCURATO:PERSONA] Roma, 20 dicembre '21 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] cui, 2 2 D I C. 2021
Sentenza Cassazione n. 41191/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris