CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 34735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente parte civile introducono in modo inammissibile censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, quindi, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, per giustificare la riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado in applicazione del canone disgiudizio del ragionevole dubbio, secondo cui la mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto impone l'assoluzione (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430); ritenuto che, indipendentemente da quale sia stata la tempistica delle denunce e contro-denunce per i reati addebitati, rispettivamente, al Bardaro (parte civile nel presente procedimento), e agli odierni imputati, la Corte ha adeguatamente motivato in merito al profilo del dolo della calunnia, con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, atteso che il riferimento alla lista dei clienti non muta la ricostruzione complessiva della vicenda, essendo non illogica la ravvisata stretta correlazione tra la sottrazione dei files di proprietà dell'azienda ed il trasferimento del Bardaro ad una ditta concorrente come elementi comunque idonei a supportare la buona fede dei denuncianti nel ritenere che vi fossero gli estremi per una sua incriminazione in ragione dell'utilizzo indebito dei files del computer aziendale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere ens