CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13904/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOdato avviso alle part; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y i Motivi della decisione Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con distinti atti, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha loro applicato una pena, su accordo delle parti, per plurime violazioni dell'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capi A,B,C,C1,d per entrambi; capi E,F,J,J1 per Aloisio; capi G,G1,H,K,K1,K2 per Guisa) commesse in Mottola nel 2020-2021 e per la violazione degli artt.110, 61 n.2, 339,comma 1, 612 cod. pen. (capo N, commesso in Mottola il 14/01/2021) e degli artt.110, 628, commi 1 e 3 n.1, cod. pen. (capo Ni, commesso in Mottola il 14/01/2021); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il rz iglie e