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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13934/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i Difensori degli imputati: Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] lemma per [OSCURATO:PERSONA], i quali, riportandosi ai motivi proposti, insistono per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 ottobre 2008 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato (processo [OSCURATO:PERSONA]) inerente a un vasto traffico di cocaina realizzato da un'associazione dedita al narcotraffico di cocaina e a numerosi delitti-fine, fra l'altro: - dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi A-B-C-[OSCURATO:PERSONA]G-R, condannandolo, ritenuta la continuazione interna e quella con i delitti giudicati con la sentenza irrevocabile della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2007 (processo Igres), alla pena ulteriore di anni 6 e mesi 4 di reclusione; - dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi A ed E, per avere fatto parte della medesima associazione dedita al narcotraffico e per avere concorso nella importazione dalla Spagna di un ingente carico di kg. 62 di cocaina, condannandolo, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 40.000 di multa.

Con sentenza del 5 ottobre 2015 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], lo assolveva dal capo R e, ritenuta la continuazione nei termini suindicati, confermava l'aumento di pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione.

La Corte di cassazione, con sentenza del 14 aprile 2017 n. 47070, ha annullato la sentenza di appello: - per [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla determinazione della pena base e agli aumenti per la continuazione; - per [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai reati contestati sub A ed E, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte di appello.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], essendo stato ritenuto più grave il delitto sub A del processo Igres passato in giudicato, il giudice di merito doveva limitarsi ad apportare sulla pena irrevocabilmente stabilita per detto reato e per i reati satelliti le frazioni di pena in aumento per la continuazione con i reati accertati nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] in corso, nel limite del triplo.

A sua volta, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], pure descritta dalla Corte territoriale nell'esposizione in fatto, risultava tuttavia priva di specifica motivazione quanto al ragionamento probatorio necessario per la conferma della colpevolezza dell'imputato, nella veste di intermediario per il finanziamento dell'operazione di importazione della partita di cocaina di cui al capo E. Di conseguenza, l'omessa motivazione in ordine al reato fine, atteso il notevole rilievo della illecita operazione per l'organizzazione criminale, refluiva sulla prova del delitto associativo contestato nel capo A. 2.1 La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio e in ottemperanza del dictum della Suprema Corte, determinava la pena complessiva per [OSCURATO:PERSONA] nei seguenti termini.

La pena base restava fissata in anni 17 e mesi 6 di reclusione, come statuito per il più grave delitto nel processo Igres dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile del 28 giugno 2007, oltre anni 3 di reclusione per i tre reati fine posti in continuazione interna.

Gli aumenti di pena a titolo di continuazione esterna per i delitti giudicati nel presente procedimento vengono determinati in: - anni 3 di reclusione per il capo A (partecipazione come organizzatore a un'associazione dedita a un vasto traffico internazionale di ingenti partite di cocaina, dimostrativa di una elevata capacità criminale del soggetto già condannato); - anni 2 di reclusione per il fatto pure considerato grave di cui al capo C (detenzione e trasporto di kg. 9 di cocaina importati dall'Olanda); - anni 2 di reclusione per il fatto parimenti grave di detenzione e trasporto di kg. 6 di cocaina importati dall'Olanda; - mesi 6 di reclusione per un analogo ma imprecisato episodio di spedizione di una partita di cocaina dall'Olanda di cui al capo G; - anni 3 di reclusione per il fatto di rilevante gravità di detenzione e trasporto dalla Spagna dell'ingente carico di kg. 62 di cocaina di cui al capo E. Ne derivava la pena complessiva di anni 31 di reclusione, ridotta ad anni 30 per il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e ulteriormente ridotta ad anni 20 per la scelta del rito abbreviato, comprensiva della pena inflitta nel processo Igres; sicché la pena da applicare in aumento rispetto a quella inflitta nel primo processo (anni 13 mesi 8 di reclusione) era determinata nella misura di anni 6 e mesi 4 di reclusione. 2.2 La stessa Corte, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], indicava analiticamente il quadro probatorio a suo carico per la partecipazione, in veste di intermediario, al delitto fine di cui al capo E (detenzione e trasporto dalla Spagna di un ingente carico di kg. 62 di cocaina sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] il 18 aprile 2003, per cui erano stati separatamente giudicati e definitivamente condannati i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Morabito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), costituito prevalentemente dai contenuti delle conversazioni intercettate nel mese di marzo 2003 fra i vari protagonisti dell'episodio criminoso.

Fra esse rilevavano, oltre quelle intercorse fin dai primi giorni di marzo fra i vari soggetti coinvolti nell'affare (nelle quali [OSCURATO:PERSONA] veniva spesso citato da [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA] come "il parente della capitale", "il cugino dell'esaurito", cioè di [OSCURATO:PERSONA], incaricato di tenere i contatti con lui), le specifiche conversazioni telefoniche fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo, fra [OSCURATO:PERSONA], la cui voce era stata riconosciuta dalla polizia giudiziaria mentre utilizzava il telefono di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] del 28 marzo e fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 31 marzo.

In queste conversazioni, lette sinergicamente in connessione cronologica e logica con tutte le altre, precedenti e successive, fra i vari soggetti interessati all'affare illecito e nel contesto dell'attività investigativa, il ripetuto riferimento criptico alla consegna di non meglio precisati "documenti" doveva chiaramente intendersi, come in altri episodi di narcotraffico, al denaro occorrente per finanziare la transazione per l'acquisto della partita di cocaina in Spagna, in cui [OSCURATO:PERSONA] fungeva da intermediario.

E non quindi, come pretendeva genericamente e tardivamente la difesa di questi, a documenti falsi da consegnare al coimputato [OSCURATO:PERSONA] per favorirne l'espatrio e la latitanza in Olanda.

Restava invero priva di ogni logica e plausibile spiegazione la circostanza che al fine della fuga all'estero di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere [OSCURATO:PERSONA] a fornire i "documenti" a [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa, atteso che [OSCURATO:PERSONA] era la persona in stretto contatto con [OSCURATO:PERSONA] tanto da accompagnarlo personalmente in Olanda (capo R); "documenti" ancora una volta richiamati da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 19 febbraio 2004 — circa un anno dopo l'espatrio - in occasione dell'episodio di importazione di cocaina di cui al capo F. 9u-e7 Oltre l'accertato coinvolgimento nella veste di intermediario per il finanziamento della rilevante operazione di importazione dalla Spagna di un ingente carico di kg. 62 di cocaina (il reato fine di cui al capo E), un ulteriore, decisivo elemento a sostegno della fondatezza della contestazione associativa di cui al capo A, era offerto dalle attendibili propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era un "grosso spacciatore" di droga a Torino e Roma, legato alla cosca nnafiosa di Ciminà, diretta da [OSCURATO:PERSONA] e dedita fra l'altro al traffico di stupefacenti su vasta scala, cui facevano riferimento anche le famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, affermata la responsabilità dell'imputato, ai fini del trattamento sanzionatorio riteneva sussistenti le aggravanti del numero dei partecipi superiore a dieci e dell'ingente quantitativo di droga di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed escludeva le attenuanti generiche per l'oggettiva gravità dei fatti e per l'importante ruolo svolto in collaborazione con i vertici dell'organizzazione criminale.

Fissata la pena base in anni otto di reclusione (lievemente superiore al minimo edittale conseguente alla sentenza della Corte cost. n. 40/2019) per il più grave reato di cui al capo E, aumentata della metà ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e di ulteriori tre anni per la continuazione con il capo A, rideterminava la pena complessiva, ridotta di un terzo per il rito, in anni 10 (anziché dodici) di reclusione, oltre euro 40.000 di multa.

3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati.

3.1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione di legge e il vizio di apparente motivazione in relazione alla concreta determinazione delle pene inflitte per i reati satellite del presente processo [OSCURATO:PERSONA], in continuazione sulla pena base fissata per il più grave reato di cui al precedente processo Igres, ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto a quella stabilita per le omogenee fattispecie poste in continuazione (3 anni di reclusione pari a un anno per ciascuno dei reati satellite) in questo, pure a fronte di una condotta considerata unitaria nel disegno criminoso. 3.2 L'Avv. lemma, per [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto a sua volta la violazione di legge e il vizio motivazionale quanto al ragionamento probatorio a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il reato fine di cui al capo E, configurandosi meramente congetturale e apodittica l'identificazione dell'imputato come intermediario per il finanziamento dell'operazione di importazione della droga, alla stregua di una lettura delle conversazioni intercettate che suggerivano il riferimento alla diversa vicenda della consegna di "documenti" per favorire l'espatrio di [OSCURATO:PERSONA] in Olanda.

Di conseguenza, l'esclusione di ogni coinvolgimento nella rete di relazioni indicate con riferimento all'episodio criminoso di cui al capo E comportava il venir meno anche del quadro indiziario della contestata partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico di cui al capo A.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] contesta altresì il carattere eccessivo e sproporzionato della pena inflitta, atteso il disconoscimento, ritenuto immotivato, del minimo edittale e delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] -in punto di criteri del computo dei singoli aumenti di pena in continuazione (esterna) per i reati satellite del presente procedimento, a suo dire eccessivi e sproporzionati- si palesa inammissibile, siccome proposto per motivi attinenti ad apprezzamenti di merito, perciò diversi da quelli consentiti dalla legge, oltre che manifestamente infondati.

Invero, a fronte dell'articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata, come sopra testualmente riportato nella parte espositiva (cui si rinvia), il ricorrente non può certo invocare un generico principio di uguale dosimetria degli aumenti di pena per i reati satellite del presente procedimento rispetto a quelli definitivamente fissati per i reati satellite posti in continuazione interna nel processo Igres.

Il giudice di merito, nel seguire coerentemente il percorso decisorio indicato dalla Suprema Corte in sede di annullamento con rinvio, ha avuto infatti riguardo ai distinti profili fattuali di consistenza e gravità, rilevanti per ciascuna imputazione, con una diffusa e rigorosa motivazione in ordine alle singole ipotesi di reati satellite, logicamente congrua e non sindacabile dalla Corte di legittimità.

2. Parimenti privi di pregio sono i motivi di ricorso della difesa [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La Suprema Corte aveva rilevato che la conferma del giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato fine di cui al capo E (pure descritto dalla Corte territoriale nella parte narrativa con riguardo all'opera di intermediazione per il finanziamento dell'operazione di importazione della partita di cocaina dalla Spagna), non risultava sorretta, dal testo della sentenza impugnata, da uno specifico ragionamento circa la valutazione delle prove a carico dell'imputato.

E, di conseguenza, l'omessa motivazione in ordine a un così importante delitto fine refluiva sulla prova della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo A. Premesso che, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve colmare le lacune motivazionali e le incongruenze logiche rilevate mantenendo piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice di rinvio, ha proceduto in tal senso, indicando analiticamente il complessivo quadro probatorio, che era costituito innanzitutto dalle numerose intercettazioni delle conversazioni intercorse fra i vari esponenti del sodalizio criminale, protagonisti dell'operazione mirata all'importazione di un ingente carico di kg. 62 di cocaina dalla Spagna, sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] il 18 aprile 2003.

La diretta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], in veste di intermediario, al delitto fine di cui al capo E (per cui sono stati separatamente giudicati e definitivamente condannati i coinnputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Morabito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) è stata infatti desunta prevalentemente dai contenuti delle conversazioni captate nel mese di marzo 2003, così elencate: quelle intercorse fin dai primi giorni di marzo fra i vari soggetti coinvolti nell'affare, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] veniva citato da [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA] come "il parente della capitale", "il cugino dell'esaurito", cioè di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto tenere i contatti con lui a Roma); quelle fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo; quelle fra [OSCURATO:PERSONA], la cui voce era stata riconosciuta dalla polizia giudiziaria mentre utilizzava il telefono di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] del 28 marzo; quella fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 31 marzo.

Nelle citate conversazioni, lette sinergicamente in connessione cronologica e logica fra esse e con tutte le altre, precedenti e successive, intercorse fra i vari soggetti interessati all'affare e nel contesto dell'attività investigativa di polizia giudiziaria, il ripetuto e comune riferimento con linguaggio criptico alla consegna di non meglio precisati "documenti", come era pure registrato in altri episodi di narcotraffico non contestati a [OSCURATO:PERSONA] o dai quali egli era stato assolto, veniva interpretato da entrambi i giudici del merito in termini di somme di denaro occorrenti per il finanziamento della transazione per l'acquisto della partita di cocaina, in cui [OSCURATO:PERSONA] fungeva da intermediario.

Gli stessi giudici escludevano la verosimiglianza dell'ipotesi alternativa prospettata, fra l'altro genericamente e tardivamente, dalla difesa, secondo cui i "documenti" sarebbero stati quelli falsi occorrenti per favorire l'espatrio e la latitanza in Olanda di [OSCURATO:PERSONA].

Restava invero priva di logica spiegazione la circostanza che, per agevolare la fuga all'estero di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a fornire i "documenti" a [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa, atteso che era proprio il primo in diretto contatto con [OSCURATO:PERSONA] tanto da accompagnarlo personalmente in Olanda (capo R).

A ciò si aggiungeva il rilievo che il consueto termine criptico "documenti" sarebbe stato utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione del 19 febbraio 2004, circa un anno dopo l'espatrio in Olanda e con riferimento, ancora una volta, a un episodio di importazione di una partita di cocaina, quello di cui al capo F. Orbene, l'accertato coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], nella veste di intermediario per il finanziamento della rilevante operazione di importazione dalla Spagna della notevole partita di kg. 62 di cocaina (il reato fine di cui al capo E), integrava ad avviso dei giudici del merito - come lineare corollario - un decisivo elemento di prova a sostegno della fondatezza della contestazione di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo A. Il ragionamento probatorio era inoltre corroborato dalle attendibili propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva definito [OSCURATO:PERSONA] come un "grosso spacciatore" di cocaina, operante a Torino e Roma, legato alla cosca mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]" di Ciminà, dedita fra l'altro al traffico di stupefacenti su vasta scala: sodalizio cui facevano riferimento anche le famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sodali di [OSCURATO:PERSONA] nelle illecite operazioni di detenzione e trasporto dall'estero di importanti carichi di cocaina.

In conclusione, ad avviso della Corte del rinvio, risultavano provati tanto la effettiva, stabile e organica compenetrazione -nel ruolo di partecipe con compiti di primario rilievo- nel tessuto organizzativo del sodalizio criminale di cui al capo A, quanto il concreto e significativo contributo offerto all'esecuzione del delitto fine di cui al capo E. Orbene, trattasi a ben vedere di approfondite ed estese valutazioni di merito, adeguatamente sorrette da evidenze probatorie, coordinate e logicamente argomentate, oltre che pienamente adesive all'obbligo di uniformarsi ai dicta enunciati, con riferimento al rinnovato percorso motivazionale, nella sentenza di annullamento della Suprema Corte.

Di talché, le censure riguardanti l'apprezzamento di attendibilità e coerenza dei dati probatori, puntualmente indicati e adeguatamente valorizzati dal giudice di rinvio ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, risultano manifestamente infondate, siccome sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende crinninose, non consentite alla Corte di legittimità.

Il ricorrente non si misura realmente con gli elementi di prova e gli apprezzamenti di merito che sono stati scrutinati dal giudice di rinvio con un diffuso, analitico e logico apparato argonnentativo, in osservanza delle indicazioni metodologiche enunciate dalla sentenza di annullamento.

Sicché il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito. 2.2 Privi di pregio e inammissibili appaiono, infine, gli invero generici motivi di ricorso con i quali il ricorrente ha censurato il giudizio di diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena base, applicata in misura lievemente superiore al minimo edittale.

La Corte territoriale non ha affatto omesso di giustificare le relative statuizioni, avendo anzi esplicitamente indicato in motivazione, ai fini della commisurazione della pena adeguata, i dati fattuali considerati significativi e perciò ostativi al riconoscimento di un più mite trattamento sanzionatorio, con puntuale riferimento a solidi e insindacabili criteri di merito, ancorati prevalentemente alla oggettiva gravità dei fatti e allo stabile e importante ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], in collaborazione con i vertici del sodalizio criminale dedito al narcotraffico su vasta scala.

3. In definitiva, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma, ritenuta equa, di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i Difensori degli imputati: Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] lemma per [OSCURATO:PERSONA], i quali, riportandosi ai motivi proposti, insistono per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2008 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato (processo [OSCURATO:PERSONA]) inerente a un vasto traffico di cocaina realizzato da un'associazione dedita al narcotraffico di cocaina e a numerosi delitti-fine, fra l'altro: - dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi A-B-C-[OSCURATO:PERSONA]G-R, condannandolo, ritenuta la continuazione interna e quella con i delitti giudicati con la sentenza irrevocabile della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2007 (processo Igres), alla pena ulteriore di anni 6 e mesi 4 di reclusione; - dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi A ed E, per avere fatto parte della medesima associazione dedita al narcotraffico e per avere concorso nella importazione dalla Spagna di un ingente carico di kg. 62 di cocaina, condannandolo, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 40.000 di multa. Con sentenza del 5 ottobre 2015 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], lo assolveva dal capo R e, ritenuta la continuazione nei termini suindicati, confermava l'aumento di pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione. La Corte di cassazione, con sentenza del 14 aprile 2017 n. 47070, ha annullato la sentenza di appello: - per [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla determinazione della pena base e agli aumenti per la continuazione; - per [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai reati contestati sub A ed E, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte di appello. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], essendo stato ritenuto più grave il delitto sub A del processo Igres passato in giudicato, il giudice di merito doveva limitarsi ad apportare sulla pena irrevocabilmente stabilita per detto reato e per i reati satelliti le frazioni di pena in aumento per la continuazione con i reati accertati nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] in corso, nel limite del triplo. A sua volta, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], pure descritta dalla Corte territoriale nell'esposizione in fatto, risultava tuttavia priva di specifica motivazione quanto al ragionamento probatorio necessario per la conferma della colpevolezza dell'imputato, nella veste di intermediario per il finanziamento dell'operazione di importazione della partita di cocaina di cui al capo E. Di conseguenza, l'omessa motivazione in ordine al reato fine, atteso il notevole rilievo della illecita operazione per l'organizzazione criminale, refluiva sulla prova del delitto associativo contestato nel capo A. 2.1 La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio e in ottemperanza del dictum della Suprema Corte, determinava la pena complessiva per [OSCURATO:PERSONA] nei seguenti termini. La pena base restava fissata in anni 17 e mesi 6 di reclusione, come statuito per il più grave delitto nel processo Igres dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile del 28 giugno 2007, oltre anni 3 di reclusione per i tre reati fine posti in continuazione interna. Gli aumenti di pena a titolo di continuazione esterna per i delitti giudicati nel presente procedimento vengono determinati in: - anni 3 di reclusione per il capo A (partecipazione come organizzatore a un'associazione dedita a un vasto traffico internazionale di ingenti partite di cocaina, dimostrativa di una elevata capacità criminale del soggetto già condannato); - anni 2 di reclusione per il fatto pure considerato grave di cui al capo C (detenzione e trasporto di kg. 9 di cocaina importati dall'Olanda); - anni 2 di reclusione per il fatto parimenti grave di detenzione e trasporto di kg. 6 di cocaina importati dall'Olanda; - mesi 6 di reclusione per un analogo ma imprecisato episodio di spedizione di una partita di cocaina dall'Olanda di cui al capo G; - anni 3 di reclusione per il fatto di rilevante gravità di detenzione e trasporto dalla Spagna dell'ingente carico di kg. 62 di cocaina di cui al capo E. Ne derivava la pena complessiva di anni 31 di reclusione, ridotta ad anni 30 per il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e ulteriormente ridotta ad anni 20 per la scelta del rito abbreviato, comprensiva della pena inflitta nel processo Igres; sicché la pena da applicare in aumento rispetto a quella inflitta nel primo processo (anni 13 mesi 8 di reclusione) era determinata nella misura di anni 6 e mesi 4 di reclusione. 2.2 La stessa Corte, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], indicava analiticamente il quadro probatorio a suo carico per la partecipazione, in veste di intermediario, al delitto fine di cui al capo E (detenzione e trasporto dalla Spagna di un ingente carico di kg. 62 di cocaina sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] il 18 aprile 2003, per cui erano stati separatamente giudicati e definitivamente condannati i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Morabito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), costituito prevalentemente dai contenuti delle conversazioni intercettate nel mese di marzo 2003 fra i vari protagonisti dell'episodio criminoso. Fra esse rilevavano, oltre quelle intercorse fin dai primi giorni di marzo fra i vari soggetti coinvolti nell'affare (nelle quali [OSCURATO:PERSONA] veniva spesso citato da [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA] come "il parente della capitale", "il cugino dell'esaurito", cioè di [OSCURATO:PERSONA], incaricato di tenere i contatti con lui), le specifiche conversazioni telefoniche fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo, fra [OSCURATO:PERSONA], la cui voce era stata riconosciuta dalla polizia giudiziaria mentre utilizzava il telefono di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] del 28 marzo e fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 31 marzo. In queste conversazioni, lette sinergicamente in connessione cronologica e logica con tutte le altre, precedenti e successive, fra i vari soggetti interessati all'affare illecito e nel contesto dell'attività investigativa, il ripetuto riferimento criptico alla consegna di non meglio precisati "documenti" doveva chiaramente intendersi, come in altri episodi di narcotraffico, al denaro occorrente per finanziare la transazione per l'acquisto della partita di cocaina in Spagna, in cui [OSCURATO:PERSONA] fungeva da intermediario. E non quindi, come pretendeva genericamente e tardivamente la difesa di questi, a documenti falsi da consegnare al coimputato [OSCURATO:PERSONA] per favorirne l'espatrio e la latitanza in Olanda. Restava invero priva di ogni logica e plausibile spiegazione la circostanza che al fine della fuga all'estero di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere [OSCURATO:PERSONA] a fornire i "documenti" a [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa, atteso che [OSCURATO:PERSONA] era la persona in stretto contatto con [OSCURATO:PERSONA] tanto da accompagnarlo personalmente in Olanda (capo R); "documenti" ancora una volta richiamati da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 19 febbraio 2004 — circa un anno dopo l'espatrio - in occasione dell'episodio di importazione di cocaina di cui al capo F. 9u-e7 Oltre l'accertato coinvolgimento nella veste di intermediario per il finanziamento della rilevante operazione di importazione dalla Spagna di un ingente carico di kg. 62 di cocaina (il reato fine di cui al capo E), un ulteriore, decisivo elemento a sostegno della fondatezza della contestazione associativa di cui al capo A, era offerto dalle attendibili propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era un "grosso spacciatore" di droga a Torino e Roma, legato alla cosca nnafiosa di Ciminà, diretta da [OSCURATO:PERSONA] e dedita fra l'altro al traffico di stupefacenti su vasta scala, cui facevano riferimento anche le famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, affermata la responsabilità dell'imputato, ai fini del trattamento sanzionatorio riteneva sussistenti le aggravanti del numero dei partecipi superiore a dieci e dell'ingente quantitativo di droga di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed escludeva le attenuanti generiche per l'oggettiva gravità dei fatti e per l'importante ruolo svolto in collaborazione con i vertici dell'organizzazione criminale. Fissata la pena base in anni otto di reclusione (lievemente superiore al minimo edittale conseguente alla sentenza della Corte cost. n. 40/2019) per il più grave reato di cui al capo E, aumentata della metà ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e di ulteriori tre anni per la continuazione con il capo A, rideterminava la pena complessiva, ridotta di un terzo per il rito, in anni 10 (anziché dodici) di reclusione, oltre euro 40.000 di multa. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati. 3.1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione di legge e il vizio di apparente motivazione in relazione alla concreta determinazione delle pene inflitte per i reati satellite del presente processo [OSCURATO:PERSONA], in continuazione sulla pena base fissata per il più grave reato di cui al precedente processo Igres, ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto a quella stabilita per le omogenee fattispecie poste in continuazione (3 anni di reclusione pari a un anno per ciascuno dei reati satellite) in questo, pure a fronte di una condotta considerata unitaria nel disegno criminoso. 3.2 L'Avv. lemma, per [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto a sua volta la violazione di legge e il vizio motivazionale quanto al ragionamento probatorio a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il reato fine di cui al capo E, configurandosi meramente congetturale e apodittica l'identificazione dell'imputato come intermediario per il finanziamento dell'operazione di importazione della droga, alla stregua di una lettura delle conversazioni intercettate che suggerivano il riferimento alla diversa vicenda della consegna di "documenti" per favorire l'espatrio di [OSCURATO:PERSONA] in Olanda. Di conseguenza, l'esclusione di ogni coinvolgimento nella rete di relazioni indicate con riferimento all'episodio criminoso di cui al capo E comportava il venir meno anche del quadro indiziario della contestata partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico di cui al capo A.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] contesta altresì il carattere eccessivo e sproporzionato della pena inflitta, atteso il disconoscimento, ritenuto immotivato, del minimo edittale e delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] -in punto di criteri del computo dei singoli aumenti di pena in continuazione (esterna) per i reati satellite del presente procedimento, a suo dire eccessivi e sproporzionati- si palesa inammissibile, siccome proposto per motivi attinenti ad apprezzamenti di merito, perciò diversi da quelli consentiti dalla legge, oltre che manifestamente infondati. Invero, a fronte dell'articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata, come sopra testualmente riportato nella parte espositiva (cui si rinvia), il ricorrente non può certo invocare un generico principio di uguale dosimetria degli aumenti di pena per i reati satellite del presente procedimento rispetto a quelli definitivamente fissati per i reati satellite posti in continuazione interna nel processo Igres. Il giudice di merito, nel seguire coerentemente il percorso decisorio indicato dalla Suprema Corte in sede di annullamento con rinvio, ha avuto infatti riguardo ai distinti profili fattuali di consistenza e gravità, rilevanti per ciascuna imputazione, con una diffusa e rigorosa motivazione in ordine alle singole ipotesi di reati satellite, logicamente congrua e non sindacabile dalla Corte di legittimità. 2. Parimenti privi di pregio sono i motivi di ricorso della difesa [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La Suprema Corte aveva rilevato che la conferma del giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato fine di cui al capo E (pure descritto dalla Corte territoriale nella parte narrativa con riguardo all'opera di intermediazione per il finanziamento dell'operazione di importazione della partita di cocaina dalla Spagna), non risultava sorretta, dal testo della sentenza impugnata, da uno specifico ragionamento circa la valutazione delle prove a carico dell'imputato. E, di conseguenza, l'omessa motivazione in ordine a un così importante delitto fine refluiva sulla prova della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo A. Premesso che, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve colmare le lacune motivazionali e le incongruenze logiche rilevate mantenendo piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice di rinvio, ha proceduto in tal senso, indicando analiticamente il complessivo quadro probatorio, che era costituito innanzitutto dalle numerose intercettazioni delle conversazioni intercorse fra i vari esponenti del sodalizio criminale, protagonisti dell'operazione mirata all'importazione di un ingente carico di kg. 62 di cocaina dalla Spagna, sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] il 18 aprile 2003. La diretta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], in veste di intermediario, al delitto fine di cui al capo E (per cui sono stati separatamente giudicati e definitivamente condannati i coinnputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Morabito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) è stata infatti desunta prevalentemente dai contenuti delle conversazioni captate nel mese di marzo 2003, così elencate: quelle intercorse fin dai primi giorni di marzo fra i vari soggetti coinvolti nell'affare, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] veniva citato da [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA] come "il parente della capitale", "il cugino dell'esaurito", cioè di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto tenere i contatti con lui a Roma); quelle fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo; quelle fra [OSCURATO:PERSONA], la cui voce era stata riconosciuta dalla polizia giudiziaria mentre utilizzava il telefono di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] del 28 marzo; quella fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 31 marzo. Nelle citate conversazioni, lette sinergicamente in connessione cronologica e logica fra esse e con tutte le altre, precedenti e successive, intercorse fra i vari soggetti interessati all'affare e nel contesto dell'attività investigativa di polizia giudiziaria, il ripetuto e comune riferimento con linguaggio criptico alla consegna di non meglio precisati "documenti", come era pure registrato in altri episodi di narcotraffico non contestati a [OSCURATO:PERSONA] o dai quali egli era stato assolto, veniva interpretato da entrambi i giudici del merito in termini di somme di denaro occorrenti per il finanziamento della transazione per l'acquisto della partita di cocaina, in cui [OSCURATO:PERSONA] fungeva da intermediario. Gli stessi giudici escludevano la verosimiglianza dell'ipotesi alternativa prospettata, fra l'altro genericamente e tardivamente, dalla difesa, secondo cui i "documenti" sarebbero stati quelli falsi occorrenti per favorire l'espatrio e la latitanza in Olanda di [OSCURATO:PERSONA]. Restava invero priva di logica spiegazione la circostanza che, per agevolare la fuga all'estero di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a fornire i "documenti" a [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa, atteso che era proprio il primo in diretto contatto con [OSCURATO:PERSONA] tanto da accompagnarlo personalmente in Olanda (capo R). A ciò si aggiungeva il rilievo che il consueto termine criptico "documenti" sarebbe stato utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione del 19 febbraio 2004, circa un anno dopo l'espatrio in Olanda e con riferimento, ancora una volta, a un episodio di importazione di una partita di cocaina, quello di cui al capo F. Orbene, l'accertato coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], nella veste di intermediario per il finanziamento della rilevante operazione di importazione dalla Spagna della notevole partita di kg. 62 di cocaina (il reato fine di cui al capo E), integrava ad avviso dei giudici del merito - come lineare corollario - un decisivo elemento di prova a sostegno della fondatezza della contestazione di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo A. Il ragionamento probatorio era inoltre corroborato dalle attendibili propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva definito [OSCURATO:PERSONA] come un "grosso spacciatore" di cocaina, operante a Torino e Roma, legato alla cosca mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]" di Ciminà, dedita fra l'altro al traffico di stupefacenti su vasta scala: sodalizio cui facevano riferimento anche le famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sodali di [OSCURATO:PERSONA] nelle illecite operazioni di detenzione e trasporto dall'estero di importanti carichi di cocaina. In conclusione, ad avviso della Corte del rinvio, risultavano provati tanto la effettiva, stabile e organica compenetrazione -nel ruolo di partecipe con compiti di primario rilievo- nel tessuto organizzativo del sodalizio criminale di cui al capo A, quanto il concreto e significativo contributo offerto all'esecuzione del delitto fine di cui al capo E. Orbene, trattasi a ben vedere di approfondite ed estese valutazioni di merito, adeguatamente sorrette da evidenze probatorie, coordinate e logicamente argomentate, oltre che pienamente adesive all'obbligo di uniformarsi ai dicta enunciati, con riferimento al rinnovato percorso motivazionale, nella sentenza di annullamento della Suprema Corte. Di talché, le censure riguardanti l'apprezzamento di attendibilità e coerenza dei dati probatori, puntualmente indicati e adeguatamente valorizzati dal giudice di rinvio ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, risultano manifestamente infondate, siccome sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende crinninose, non consentite alla Corte di legittimità. Il ricorrente non si misura realmente con gli elementi di prova e gli apprezzamenti di merito che sono stati scrutinati dal giudice di rinvio con un diffuso, analitico e logico apparato argonnentativo, in osservanza delle indicazioni metodologiche enunciate dalla sentenza di annullamento. Sicché il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito. 2.2 Privi di pregio e inammissibili appaiono, infine, gli invero generici motivi di ricorso con i quali il ricorrente ha censurato il giudizio di diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena base, applicata in misura lievemente superiore al minimo edittale. La Corte territoriale non ha affatto omesso di giustificare le relative statuizioni, avendo anzi esplicitamente indicato in motivazione, ai fini della commisurazione della pena adeguata, i dati fattuali considerati significativi e perciò ostativi al riconoscimento di un più mite trattamento sanzionatorio, con puntuale riferimento a solidi e insindacabili criteri di merito, ancorati prevalentemente alla oggettiva gravità dei fatti e allo stabile e importante ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], in collaborazione con i vertici del sodalizio criminale dedito al narcotraffico su vasta scala. 3. In definitiva, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma, ritenuta equa, di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili
Sentenza Cassazione n. 13934/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris