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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14193/2026

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t. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroAssessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e dellavoro - Direzione territoriale del lavoro di Palermo, in persona dellegale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12,Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 275/2023 pubblicatain data 17/03/2023, n.r.g. 482/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- Con ordinanze-ingiunzioni nn. 16/0552, 16/0553, 16/0554, 16/0555 e16/0556, notificate in data 07-09/11/2016, la Direzione territoriale del lavorodi Palermo aveva ingiunto ad [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c. (e aNumero registro generale 19351/2023Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 14193/2026Sanfilippo Salvatore) il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie perData pubblicazione 14/05/2026le violazioni oggetto del verbale di accertamento ispettivo n. 720 del29/02/2012 (impiego di un lavoratore non risultante dalle scrittureobbligatorie o da altra documentazione; omessa consegna al medesimo,all’atto dell’assunzione, di una copia della comunicazione di instaurazione delrapporto di lavoro; omessa registrazione di ore lavorative straordinarie).Avverso le predette ordinanze-ingiunzioni proponevano opposizione gliintimati dapprima con ricorso amministrativo del 09/12/2016, poi con ricorsogiudiziario depositato in data 06/03/2017, con cui eccepivano l’avvenutaregolarizzazione del dipendente e l’insussistenza di prestazioni lavorativestraordinarie.Pertanto adìvano il Tribunale di Palermo per ottenere l’annullamento delleordinanze-ingiunzioni.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale dichiarava inammissibilel’opposizione perché tardiva.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, nella dichiaratacontumacia dell’Assessorato regionale alle politiche del lavoro, rigettava ilgravame interposto dalla società.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) nelle ordinanze-ingiunzioni è espressamente previsto che contro taliprovvedimenti, ferma restando la possibilità di proporre ricorso alTribunale ai sensi degli artt. 22 L. n. 689/1981 e 6 d.lgs. n. 150/2011,è possibile proporre in via alternativa ricorso amministrativo;b) l’appellante ha scelto la via alternativa del ricorso amministrativo e, nelsilenzio dell’autorità amministrativa, ha atteso ancora ulteriori 60 giorninonché 28 giorni per depositare il ricorso di primo grado dinanzi alTribunale;c) tuttavia tale scelta è errata, perché l’ultrattività della disciplinaoriginaria di cui agli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 124/2004 (secondo cui ilricorso giudiziario poteva essere proposto entro il termine di 30 giornidecorrenti dalla formazione – decorsi 60 giorni – del silenzio-rigetto sulricorso amministrativo) è stata espressamente esclusa dal d.lgs. n.149/2015, istitutivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro;Numero registro generale 19351/2023Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 14193/2026d) quest’ultima riforma è entrata in vigore in data 24/09/2015 e quindi eraData pubblicazione 14/05/2026già in vigore al momento in cui poi sono state notificate le ordinanze-ingiunzioni, che peraltro contenevano l’espresso avvertimentodell’alternatività fra il ricorso giudiziario e quello amministrativo;e) peraltro, con la circolare n. 4 del dicembre 2016, l’Ufficio legislativo delMinistero del lavoro ha precisato che occorre tenere conto della data dipiena operatività del neo istituito [OSCURATO:PERSONA] del lavoro ossiadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché la precedente disciplina resta applicabile solo aquei ricorsi amministrativi che alla predetta data fossero stati già decisioppure per i quali fosse decorso il termine di 60 giorni per la formazionedel silenzio-rigetto, mentre per gli altri (non ancora decisi o per i qualinon fosse ancora decorso il predetto termine di 60 giorni)dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] decorre il termine per proporre il ricorso giudiziario;f) nel caso in esame alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorso amministrativoproposto dagli intimati non era stato deciso, né era ancora decorso iltermine di 60 giorni per la formazione del silenzio-rigetto, sicchéiniziava a decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione delricorso giudiziario, scaduto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];g) non è possibile la rimessione in termini, trattandosi di fatto nonimputabile all’amministrazione (Cass. ord. n. 27047/2018).4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c. ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un motivo.5.- L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro- Direzione territoriale del lavoro di Palermo ha resistito con controricorso.6.- Il ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. lasocietà ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 16, co. 1,d.lgs. n. 124/2004, che alla data di proposizione del ricorso amministrativo –09/12/2016 – era ancora in vigore, come ritenuto anche dalla Corteterritoriale.

Sostiene che pertanto doveva trovare perdurante applicazione laprecedente disciplina, che configurava il termine perentorio di trenta giorniper proporre il ricorso giudiziario come decorrente solo dall’esaurimento delNumero registro generale 19351/2023Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 14193/2026termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo, conData pubblicazione 14/05/2026conseguente formazione del silenzio-rigetto.Il motivo è infondato.L’originaria formulazione dell’art. 16 d.lgs. n. 124/2004, rubricato “Ricorsoalla direzione regionale del lavoro”, era la seguente:“1.

Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale dellavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 dellamedesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttoredella direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica dellastessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto dilavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo

17.2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed è deciso, neltermine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazioneprodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione.

Decorsoinutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

Ilricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che ladirezione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga lasospensione.3.

Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorredalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importodell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del terminefissato per la decisione”.A seguito del d.lgs. n. 149/2015 (istitutivo dell’[OSCURATO:PERSONA] dellavoro), entrato in vigore in data 24/09/2015, l’art. 16 d.lgs. n. 124/2004,ora rubricato “Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato”, èstato riformulato nel modo seguente:“1.

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materiadi lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa,nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti dipolizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davantial direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entrotrenta giorni dalla notifica degli stessi.2.

Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'IspettoratoNumero registro generale 19351/2023Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 14193/2026Data pubblicazione 14/05/2026del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sullabase della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamentetrasmessa dall'organo accertatore.

Decorso inutilmente il termine previsto perla decisione il ricorso si intende respinto”.Ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 149/2015, la predettariformulazione è entrata in vigore solo a decorrere dalla “data indicata daidecreti” di cui all'art. 5, co.1 del d.lgs. n. 124/2004.

Per quanto accertatodalla Corte territoriale, la “data indicata dai decreti” è quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Quindi alla data di proposizione del ricorso amministrativo – 09/12/2016 –era ancora vigente la precedente disciplina, secondo cui il termine perproporre il ricorso giudiziario iniziava a decorrere – qualora fosse statoproposto tempestivo ricorso amministrativo – solo dalla formazione delsilenzio-rigetto, ossia dopo 60 giorni dal ricorso amministrativo.Nel vigore di quella disciplina questa Corte ha affermato che la disposizionedi cui all'art. 17, co. 3, d.lgs. n. 124/2004, secondo la quale il ricorso alcomitato regionale per i rapporti di lavoro "sospende" il termine perl'opposizione giudiziaria all'ordinanza-ingiunzione, deve essere interpretatanel senso che il ricorso amministrativo è causa di autentica interruzione deltermine stesso, e non di mera sospensione; depongono in tal senso i principicostituzionali di ragionevolezza e di effettività della difesa, perché ladecorrenza di un nuovo termine dalla definizione del procedimentoamministrativo è prevista per l'analoga fattispecie del ricorso alla direzioneregionale del lavoro ex art. 16, co. 3, d.lgs. n. 124/2004 e perché, ove sitrattasse di mera sospensione, il diritto ad adire l'autorità giudiziaria, nonazionabile per carenza d'interesse fino alla decisione sfavorevole del comitatoregionale, risulterebbe troppo difficilmente esercitabile nella parte residua deltermine (Cass. n. 1717/2012).Dunque, secondo la disciplina previgente, la proposizione del ricorsoamministrativo effettivamente interrompeva il termine di decadenza, cherestava sospeso fino alla definizione di quel procedimento amministrativo,anche con il silenzio-rigetto, e sarebbe iniziato a decorrere solo con taledefinizione (anche con il silenzio-rigetto).Nel caso in esame il problema si pone, in quanto la fattispecie decisoria aformazione progressiva mediante silenzio-rigetto del ricorso amministrativoNumero registro generale 19351/2023Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 14193/2026Data pubblicazione 14/05/2026si è perfezionata “a cavallo” dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Tuttavia, quella del termine di decadenza per proporre opposizione – insede giudiziaria – avverso l’ordinanza-ingiunzione è una regola che attienealla disciplina processuale dell’opposizione quale atto introduttivo di ungiudizio, sicché vige il principio tempus regit actum, proprio e tipico dellasuccessione di leggi processuali nel tempo (per l’applicazione del principio v.Cass. n. 26654/2014; Cass. n. 10693/2016).Quindi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’effetto interruttivo del decorso del termine didecadenza, ad opera del ricorso amministrativo, era venuto meno, poiché nonera più necessario – né possibile – attendere la formazione del silenzio-rigetto sul medesimo ricorso amministrativo.

Pertanto il termine per proporreil ricorso giudiziario è iniziato a decorrere da quella data.Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto scaduto iltermine perentorio di trenta giorni ex art. 22 L. n. 689/1981 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA](rectius 31/01/2017) e quindi tardivo il ricorso giudiziario depositato in data06/03/2017.

Va infatti ribadito che in tema di opposizione ad ordinanzaingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il termine per proporrericorso in opposizione ha carattere perentorio ed il suo inutile decorsodetermina la decadenza dalla opposizione e la inammissibilità del ricorsoeventualmente proposto (Cass. ord. n. 27047/2018).

Neppure è invocabile,in tale sistema, organico e compiuto, l'istituto della rimessione in termini pererrore scusabile, estraneo al giudizio di opposizione (Cass. n. 1086/2005).2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data17/03/2026. [OSCURATO:PERSONA].ssa Margherita LeoneNumero registro generale 19351/2023Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 14193/2026Data pubblicazione 14/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroAssessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e dellavoro - Direzione territoriale del lavoro di Palermo, in persona dellegale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12,Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 275/2023 pubblicatain data 17/03/2023, n.r.g. 482/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- Con ordinanze-ingiunzioni nn. 16/0552, 16/0553, 16/0554, 16/0555 e16/0556, notificate in data 07-09/11/2016, la Direzione territoriale del lavorodi Palermo aveva ingiunto ad [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c. (e aNumero registro generale 19351/2023Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 14193/2026Sanfilippo Salvatore) il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie perData pubblicazione 14/05/2026le violazioni oggetto del verbale di accertamento ispettivo n. 720 del29/02/2012 (impiego di un lavoratore non risultante dalle scrittureobbligatorie o da altra documentazione; omessa consegna al medesimo,all’atto dell’assunzione, di una copia della comunicazione di instaurazione delrapporto di lavoro; omessa registrazione di ore lavorative straordinarie).Avverso le predette ordinanze-ingiunzioni proponevano opposizione gliintimati dapprima con ricorso amministrativo del 09/12/2016, poi con ricorsogiudiziario depositato in data 06/03/2017, con cui eccepivano l’avvenutaregolarizzazione del dipendente e l’insussistenza di prestazioni lavorativestraordinarie.Pertanto adìvano il Tribunale di Palermo per ottenere l’annullamento delleordinanze-ingiunzioni.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale dichiarava inammissibilel’opposizione perché tardiva.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, nella dichiaratacontumacia dell’Assessorato regionale alle politiche del lavoro, rigettava ilgravame interposto dalla società.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) nelle ordinanze-ingiunzioni è espressamente previsto che contro taliprovvedimenti, ferma restando la possibilità di proporre ricorso alTribunale ai sensi degli artt. 22 L. n. 689/1981 e 6 d.lgs. n. 150/2011,è possibile proporre in via alternativa ricorso amministrativo;b) l’appellante ha scelto la via alternativa del ricorso amministrativo e, nelsilenzio dell’autorità amministrativa, ha atteso ancora ulteriori 60 giorninonché 28 giorni per depositare il ricorso di primo grado dinanzi alTribunale;c) tuttavia tale scelta è errata, perché l’ultrattività della disciplinaoriginaria di cui agli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 124/2004 (secondo cui ilricorso giudiziario poteva essere proposto entro il termine di 30 giornidecorrenti dalla formazione – decorsi 60 giorni – del silenzio-rigetto sulricorso amministrativo) è stata espressamente esclusa dal d.lgs. n.149/2015, istitutivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro;Numero registro generale 19351/2023Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 14193/2026d) quest’ultima riforma è entrata in vigore in data 24/09/2015 e quindi eraData pubblicazione 14/05/2026già in vigore al momento in cui poi sono state notificate le ordinanze-ingiunzioni, che peraltro contenevano l’espresso avvertimentodell’alternatività fra il ricorso giudiziario e quello amministrativo;e) peraltro, con la circolare n. 4 del dicembre 2016, l’Ufficio legislativo delMinistero del lavoro ha precisato che occorre tenere conto della data dipiena operatività del neo istituito [OSCURATO:PERSONA] del lavoro ossiadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché la precedente disciplina resta applicabile solo aquei ricorsi amministrativi che alla predetta data fossero stati già decisioppure per i quali fosse decorso il termine di 60 giorni per la formazionedel silenzio-rigetto, mentre per gli altri (non ancora decisi o per i qualinon fosse ancora decorso il predetto termine di 60 giorni)dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] decorre il termine per proporre il ricorso giudiziario;f) nel caso in esame alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorso amministrativoproposto dagli intimati non era stato deciso, né era ancora decorso iltermine di 60 giorni per la formazione del silenzio-rigetto, sicchéiniziava a decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione delricorso giudiziario, scaduto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];g) non è possibile la rimessione in termini, trattandosi di fatto nonimputabile all’amministrazione (Cass. ord. n. 27047/2018).4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c. ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un motivo.5.- L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro- Direzione territoriale del lavoro di Palermo ha resistito con controricorso.6.- Il ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. lasocietà ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 16, co. 1,d.lgs. n. 124/2004, che alla data di proposizione del ricorso amministrativo –09/12/2016 – era ancora in vigore, come ritenuto anche dalla Corteterritoriale. Sostiene che pertanto doveva trovare perdurante applicazione laprecedente disciplina, che configurava il termine perentorio di trenta giorniper proporre il ricorso giudiziario come decorrente solo dall’esaurimento delNumero registro generale 19351/2023Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 14193/2026termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo, conData pubblicazione 14/05/2026conseguente formazione del silenzio-rigetto.Il motivo è infondato.L’originaria formulazione dell’art. 16 d.lgs. n. 124/2004, rubricato “Ricorsoalla direzione regionale del lavoro”, era la seguente:“1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale dellavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 dellamedesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttoredella direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica dellastessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto dilavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17.2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed è deciso, neltermine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazioneprodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorsoinutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Ilricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che ladirezione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga lasospensione.3. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorredalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importodell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del terminefissato per la decisione”.A seguito del d.lgs. n. 149/2015 (istitutivo dell’[OSCURATO:PERSONA] dellavoro), entrato in vigore in data 24/09/2015, l’art. 16 d.lgs. n. 124/2004,ora rubricato “Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato”, èstato riformulato nel modo seguente:“1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materiadi lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa,nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti dipolizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davantial direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entrotrenta giorni dalla notifica degli stessi.2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'IspettoratoNumero registro generale 19351/2023Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 14193/2026Data pubblicazione 14/05/2026del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sullabase della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamentetrasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto perla decisione il ricorso si intende respinto”.Ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 149/2015, la predettariformulazione è entrata in vigore solo a decorrere dalla “data indicata daidecreti” di cui all'art. 5, co.1 del d.lgs. n. 124/2004. Per quanto accertatodalla Corte territoriale, la “data indicata dai decreti” è quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Quindi alla data di proposizione del ricorso amministrativo – 09/12/2016 –era ancora vigente la precedente disciplina, secondo cui il termine perproporre il ricorso giudiziario iniziava a decorrere – qualora fosse statoproposto tempestivo ricorso amministrativo – solo dalla formazione delsilenzio-rigetto, ossia dopo 60 giorni dal ricorso amministrativo.Nel vigore di quella disciplina questa Corte ha affermato che la disposizionedi cui all'art. 17, co. 3, d.lgs. n. 124/2004, secondo la quale il ricorso alcomitato regionale per i rapporti di lavoro "sospende" il termine perl'opposizione giudiziaria all'ordinanza-ingiunzione, deve essere interpretatanel senso che il ricorso amministrativo è causa di autentica interruzione deltermine stesso, e non di mera sospensione; depongono in tal senso i principicostituzionali di ragionevolezza e di effettività della difesa, perché ladecorrenza di un nuovo termine dalla definizione del procedimentoamministrativo è prevista per l'analoga fattispecie del ricorso alla direzioneregionale del lavoro ex art. 16, co. 3, d.lgs. n. 124/2004 e perché, ove sitrattasse di mera sospensione, il diritto ad adire l'autorità giudiziaria, nonazionabile per carenza d'interesse fino alla decisione sfavorevole del comitatoregionale, risulterebbe troppo difficilmente esercitabile nella parte residua deltermine (Cass. n. 1717/2012).Dunque, secondo la disciplina previgente, la proposizione del ricorsoamministrativo effettivamente interrompeva il termine di decadenza, cherestava sospeso fino alla definizione di quel procedimento amministrativo,anche con il silenzio-rigetto, e sarebbe iniziato a decorrere solo con taledefinizione (anche con il silenzio-rigetto).Nel caso in esame il problema si pone, in quanto la fattispecie decisoria aformazione progressiva mediante silenzio-rigetto del ricorso amministrativoNumero registro generale 19351/2023Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 14193/2026Data pubblicazione 14/05/2026si è perfezionata “a cavallo” dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Tuttavia, quella del termine di decadenza per proporre opposizione – insede giudiziaria – avverso l’ordinanza-ingiunzione è una regola che attienealla disciplina processuale dell’opposizione quale atto introduttivo di ungiudizio, sicché vige il principio tempus regit actum, proprio e tipico dellasuccessione di leggi processuali nel tempo (per l’applicazione del principio v.Cass. n. 26654/2014; Cass. n. 10693/2016).Quindi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’effetto interruttivo del decorso del termine didecadenza, ad opera del ricorso amministrativo, era venuto meno, poiché nonera più necessario – né possibile – attendere la formazione del silenzio-rigetto sul medesimo ricorso amministrativo. Pertanto il termine per proporreil ricorso giudiziario è iniziato a decorrere da quella data.Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto scaduto iltermine perentorio di trenta giorni ex art. 22 L. n. 689/1981 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA](rectius 31/01/2017) e quindi tardivo il ricorso giudiziario depositato in data06/03/2017. Va infatti ribadito che in tema di opposizione ad ordinanzaingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il termine per proporrericorso in opposizione ha carattere perentorio ed il suo inutile decorsodetermina la decadenza dalla opposizione e la inammissibilità del ricorsoeventualmente proposto (Cass. ord. n. 27047/2018). Neppure è invocabile,in tale sistema, organico e compiuto, l'istituto della rimessione in termini pererrore scusabile, estraneo al giudizio di opposizione (Cass. n. 1086/2005).2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data17/03/2026. [OSCURATO:PERSONA].ssa Margherita LeoneNumero registro generale 19351/2023Numero sezionale 1366/2026Numero di raccolta generale 14193/2026Data pubblicazione 14/05/2026
Sentenza Cassazione n. 14193/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris