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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24975/2022

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tra edifici ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17548/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42R24 D094M), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei Parioli n. 76, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale; - controrícorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2/2017, pubblicata il 2 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto che siano rigettati - perché infondati - i cinque motivi articolati nel ricorso principale e che siano dichiarati inammissibili i primi due motivi del ricorso incidentale e infondato il terzo motivo del ricorso incidentale; visti l'atto di rinuncia al ricorso principale e di contestuale accettazione della rinuncia avversaria al ricorso incidentale, notificato dal ricorrente il 28 giugno 2022 e depositato il 29 giugno 2022, nonché l'atto di rinuncia al ricorso incidentale e di contestuale accettazione della rinuncia avversaria al ricorso principale, notificato dalla controricorrente il 29 giugno 2022 e depositato il 30 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 6 dicembre 1988, l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.s.), premesso che era proprietaria, nel Comune di Cossato, via Mazzini n. 82, di un immobile a tre piani fuori terra, oltre sottotetto praticabile e piano interrato, conveniva, davanti al Tribunale di Biella, [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di un immobile adiacente, domandando che il convenuto fosse condannato alla demolizione degli impianti e delle sopraelevazioni costruiti sul confinante mappale, beni rispetto ai quali si interponeva un cortile di proprietà esclusiva dell'attrice e un cortile comune. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda avversaria, asserendo di avere eseguito l'opera in forza della concessione in sanatoria n. 31/1984 e delle successive autorizzazioni nn. 231/1984 e 285/1985, aventi ad oggetto l'ampliamento della soletta e il rifacimento del tetto.

Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d'ufficio ed erano escussi i testi ammessi. 2.- Il Tribunale adito, con la sentenza n. 110/2004, depositata il 15 dicembre 2004, previo accertamento a) che il nuovo fabbricato Pezzaro era stato ampliato e modificato, sul lato prospettante il cortile comune la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in maniera sostanziale, con aumento di altezza, superficie coperta e volumetria, e che non rispettava la distanza di metri 10,00 prevista dal piano regolatore generale tra pareti finestrate che si fronteggiavano; b) che i piani vigenti al momento della costruzione prevedevano un'altezza massima di metri 10,50 mentre il fabbricato risultava essere alto metri 14,60; tanto esposto, dichiarava illegittimo quanto costruito da [OSCURATO:PERSONA] nel suo immobile e precisamente: al piano terra e al primo piano, dal filo del preesistente muro posto a metri 2,60 circa dal confine con il cortile comune fino al detto confine con il cortile comune e per l'intera altezza dei piani inferiormente alla distanza di metri 10,00 dal fronte del fabbricato dell'[OSCURATO:PERSONA]; al terzo, quarto e quinto piano, inferiormente alla distanza di metri 10,00 dal fronte del fabbricato della società attrice.

Per l'effetto, condannava il convenuto a demolire le opere illegittime costruite, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Rigettava, quindi, la domanda di risarcimento danni, per difetto di prova della loro esistenza. 3.- Con citazione notificata il 25 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Biella, deducendo che era stata mal individuata la normativa applicabile al caso di specie, essendo state le opere completate entro ill 1986, cioè prima che entrasse in vigore il nuovo piano regolatore generale adottato con delibera n. 617/1982, vigente solo dopo l'approvazione regionale del 17 febbraio 1987, che stabiliva la distanza di metri 10,00 tra costruzioni finestrate fronteggianti.

In conseguenza, secondo l'appellante, all'epoca dell'esecuzione dell'opera, era vigente il piano regolatore del 1979 e, in particolare, l'art. 21 delle norme tecniche di attuazione, che nulla disponeva sulle distanze, con l'effetto che avrebbe dovuto applicarsi la distanza codicìstica di metri 3,00, prevista dall'art. 873 c.c.

La immobiliare [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame e chiedeva che fosse respinto l'appello, insistendo nel sostenere che gli interventi edilizi in questione non erano stati ancora ultimati alla data di entrata in vigore del nuovo piano regolatore generale del 1987 e, quindi, _rientravano nell'ambito di applicazione di tale nuovo piano regolatore generale.

Spiegava, poi, appello incidentale condizionato. 4.- Decidendo sul gravame avanzato dall'appellante, cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 1090/2007, pubblicata il 2 luglio 2007, rigettava l'appello principale e confermava la sentenza impugnata, affermando che l'appellante principale non aveva dimostrato l'effettiva ultimazione dei lavori strutturali in epoca precedente alla vigenza del nuovo piano regolatore generale del 1982, entrato in vigore nel 1987.

Dichiarava, all'esito, non doversi procedere all'esame dell'appello incidentale, proposto solo in via subordinata rispetto all'accoglimento dell'appello principale. 5.- Con ricorso notificato il 23 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] impugnava, davanti a questa Corte, la sentenza d'appello, articolando quattro motivi di critica.

Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato la [OSCURATO:PERSONA].

Resisteva con controricorso al ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. 6.- La Corte di legittimità, con la sentenza n. 2856, depositata il 7 febbraio 2014, dichiarava l'infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso mentre accoglieva il terzo motivo, con cui era stata dedotta la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto il Giudice d'appello, nel ritenere che la parte appellante non avesse dato la prova certa dell'ultimazione dei lavori strutturali anteriormente alla vigenza del nuovo piano regolatore, non aveva fatto corretta applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio, spettando, infatti, al proprietario che chiede la demolizione dell'opera, in violazione della normativa sulle distanze, dimostrare che, al momento dell'entrata in vigore della disciplina più rigorosa, essa non era completata, mentre il convenuto avrebbe potuto limitarsi a contestare, senza altro onere probatorio, neppure nel caso avesse articolato prova testimoniale sul punto, sempre che non vi fosse stata inequivoca rinuncia ai vantaggi derivatigli dai principi che disciplinano la prova.

Era, altresì, dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale, con il quale si assumeva la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9, primo comma, n. 1, del d.m. 2 aprile 1968, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché afferente a questione reputata assorbita dalla Corte di merito.

Pertanto, cassava la sentenza impugnata, relativamente al motivo accolto, e rinviava ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, anche per la regolamentazione delle spese processuali. 7.- Con citazione notificata il 7 maggio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] S.s. riassumeva il giudizio, davanti alla Corte d'appello di Torino, sostenendo che la prova dell'ultimazione dei lavori successivamente alla data del 17 febbraio 1987 - data di entrata in vigore del nuovo piano regolatore generale del 1982 - poteva trarsi dall'assenza di contestazione dello stesso Pezzaro, che, a pagina 5 del ricorso per cassazione, aveva affermato che, alla data del 17 febbraio 1987, esistevano soltanto "solette, colonne e strutture", ma che l'attività di costruzione non era affatto ultimata.

Era, poi, richiamato il materiale probatorio acquisito in primo grado e, in particolare, le testimonianze assunte all'udienza del 19 febbraio 1997 con i testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Erano, inoltre, richiamati i documenti fotografici prodotti da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 26 aprile 1989, che avrebbero dimostrato che i lavori erano ancora in fieri.

Secondo l'assunto del riassumente, i titoli edilizi prodotti in causa dal Pezzaro, ed esaminati dal consulente d'ufficio, non contenevano elementi idonei a collocare l'ultimazione delle opere di causa in un momento anteriore al 1988-1989.

Infine, era evocata la stessa relazione tecnica d'ufficio, che era giunta alla conclusione che gli interventi, al momento della loro realizzazione, erano disciplinati dall'art. 3.2.2., punto 5, del piano regolare generale, il quale prevedeva un'altezza massima pari a metri 10,50 o pari all'esistente e una visuale libera di metri 10,00.

Produceva, quindi, nuovi documenti e chiedeva l'ammissione di nuove testimonianze, insistendo per la conferma della sentenza di prime cure.Spiegava, altresì, appello incidentale condizionato, domandando che, nel caso in cui la Corte territoriale non avesse ritenuto raggiunta la prova dell'intervenuta ultimazione dei lavori dopo il 17 febbraio 1987, la costruzione del Pezzaro fosse comunque ritenuta illegittima, alla stregua delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale, divenuto efficace nel febbraio 1987.

In proposito, richiamava l'art. 21 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale del 1979, riguardante i nuclei di antica formazione - in zona A -, laddove si prevedeva che, in caso di ricostruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e nuove costruzioni, fossero applicabili i seguenti indici: df (distanza minima tra le fronti) e dc (distanza minima dai confini) nulla oppure non inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti,, computati senza tenere conto delle superfetazioni.

Da ciò traeva la conclusione che il Pezzaro non avrebbe potuto avanzare il suo fabbricato verso il confine del cortile comune, atteso che egli avrebbe dovuto mantenere, rispetto al preesistente edificio dell'[OSCURATO:PERSONA], parimenti fronteggiante il suddetto cortile comune, le stesse distanze già in essere tra i volumi edificati, ossia la distanza di metri 6,80.

Soggiungeva che la variante specifica, adottata dal Comune di Cossato nel 1985,, la quale aveva derogato a tali distanze, doveva ritenersi illegittima, in quanto contrastante con l'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, con la conseguenza che doveva essere disapplicata ed essere sostituita dalla previsione della distanza minima di metri 10,00 tra pareti finestrate, prevista dal predetto d.m. n. 1444/1968.

Si costituiva nel giudizio di rinvio [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti e della deduzione di nuovi mezzi istruttori nel giudizio riassunto.

Insisteva, poi, nell'affermazione che mancava del tutto la prova dell'ultimazione delle opere strutturali del fabbricato in epoca successiva al 1987.

Richiamava, al riguardo, le risultanze di un accertamento tecnico preventivo svolto nel 1985, con le fotografie ivi allegate.

Sottolineava la circostanza che l'ultima concessione edilizia n. 114 del 30 aprile 1986 era stata rilasciata in sanatoria e i disegni e le fotografie allegati alla domanda di sanatoria dimostravano la consistenza di quanto realizzato in epoca anteriore.

Richiamava, altresì, l'autorizzazione edilizia n. 191/1984, allegata alla relazione tecnica d'ufficio, la quale avrebbe documentato che le solette dei piani secondo e terzo erano già state eseguite a quella data, nonché l'autorizzazione edilizia n. 104 del 13 maggio 1985, la quale aveva ad oggetto la sanatoria del tetto.

Evocava, poi, le deposizioni testimoniali dei testi Prevelato, Vercellone e Barberis, che avrebbero confermato che le solette, le colonne e la struttura erano già state realizzate fin dal 1984.

Ne sarebbe conseguito che la nuova normativa del piano regolatore generale non poteva trovare applicazione, perché l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto all'onere probatorio di dimostrare che i lavori strutturali fossero stati proseguiti e ultimati dopo l'entrata in vigore della nuova normativa.

Eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale condizionato, perché già respinto dalla Corte di cassazione, e comunque la sua infondatezza nel merito.

Deduceva, al riguardo, che la norma di cui all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 non avrebbe potuto trovare diretta applicazione nei rapporti tra privati.

Secondo la parte convenuta, l'art. 21 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del 1979, come modificato nel 1985, a seguito di variante specifica, non prevedeva alcuna disposizione sulle distanze tra edifici e, quindi, doveva trovare applicazione la distanza prevista dall'art. 873 c.c.

In ogni caso, evidenziava che nella fattispecie la soprelevazione e la creazione di un porticato non avrebbero determinato alcuna modifica rispetto agli allineamenti preesistenti, per cui le opere realizzate avrebbero dovuto ritenersi lecite.

Nel corso del giudizio erano disattese le istanze istruttorie avanzate dall'[OSCURATO:PERSONA]. 8.- Quindi, la Corte d'appello di Torino, all'esito del giudizio di rinvio, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento della domanda proposta dalla parte che aveva riassunto il giudizio, rigettava l'appello principale interposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermava le statuizioni della sentenza di primo grado, condannando, per l'effetto, il Pezzaro a demolire le opere illegittimamente costruite entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Disponeva, all'esito, la condanna del Pezzaro alla refusione delle spese di lite.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava: a) che la produzione di nuovi documenti nel giudizio di rinvio era preclusa, così come dovevano ritenersi inammissibili le prove nuove articolate dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto già affermato nell'ordinanza emessa in corso di causa; b) che non poteva ritenersi raggiunta la prova, il cui onere ricadeva sulla [OSCURATO:PERSONA], che le opere realizzate da [OSCURATO:PERSONA] fossero state ultimate dopo l'entrata in vigore del piano regolatore generale adottato nel 1982, ossia dopo il 22 febbraio 1987; c) che per ultimazione dei lavori doveva intendersi l'ultimazione della struttura, costituente la sagoma esterna di ingombro dell'edificio da costruire, comprensiva del tetto; d) che le testimonianze assunte in giudizio non consentivano di collocare con certezza cronologica l'epoca di ultimazione di tali lavori, se non altro per il fatto che i testimoni si erano contraddetti a vicenda; e) che nella richiesta, datata 30 aprile 1986, di una concessione finale in sanatoria, che avrebbe dovuto sanare tutte le opere effettuate senza concessione a partire dal 1983 - richiesta seguita dalla concessione n. 144 del 22 luglio 1986 - si faceva riferimento alla documentazione tecnica allegata, dalla quale risultava che l'ampliamento planimetrico (pilastri e balcone al piano terreno, primo piano e secondo piano) era già stato realizzato, e allo stesso modo dal prospetto verso il cortile interno risultavano già realizzati, a tale data, i porticati in sopravanzo al piano terra, primo e secondo piano; f) che eloquente era anche la piantina del piano terreno, dove erano rappresentati la proprietà Pezzaro all'esito della realizzazione dei tre pilastri, il cortile comune e il fabbricato di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA], atteso che nella tavola I allegata si rinveniva, altresì, una fotografia dell'immobile in costruzione, dove il tetto risultava già realizzato alla data del 15 maggio 1985, con l'effetto che, alla data della richiesta di sanatoria, tutti gli elementi strutturali fondamentali, costituenti la sagoma della costruzione, dovevano ritenersi già ultimati; g) che, in sede di accertamenti peritali, era stato verificato che il vecchio fabbricato Pezzaro, prima della modifica, era posto a distanza di metri 6,80 dal filo del fabbricato dell'[OSCURATO:PERSONA], mentre, per effetto dell'ampliamento e della sopraelevazione realizzati, la distanza tra il filo esterno delle colonne del fabbricato Pezzaro e il fabbricato dell'[OSCURATO:PERSONA] risultava di soli metri 5,26 dal piano terra fino al terzo piano fuori terra; h) che, inoltre, l'altezza totale dell'immobile Pezzaro a filo gronda risultava pari a metri 14,60 e, quindi, rispetto al fabbricato iniziale, il tetto era stato innalzato di almeno 1 metro; i) che, secondo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il fabbricato era stato ampliato e modificato, dal lato prospettante il cortile comune e la proprietà della [OSCURATO:PERSONA], in maniera sostanziale, con aumento di altezza, superficie coperta e volumetria, con la conseguenza che il nuovo fabbricato non rispettava la distanza di metri 10,00 prevista dal piano regolatore generale tra pareti finestrate o case di civile abitazione che si fronteggiavano; /) che la nozione di costruzione non si poteva identificare tout court con quella di edificio, ma si doveva estendere a qualunque manufatto non completamenl:e interrato, che avesse avuto i caratteri della solidità, stabilità, immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera; m) che, nel caso di specie, le opere realizzate integravano, senza dubbio, i presupposti di una nuova costruzione, essendo stato l'intero fronte dell'edificio traslato in avanti e sopraelevato di tre piani, mediante la realizzazione di porticati in mattoni per ogni piano; n) che, pur non potendo trovare applicazione il nuovo piano regolatore entrato in vigore il 22 febbraio 1987, in quanto gli elementi strutturali fondamentali erano già stati realizzati prima della sua entrata in vigore, nondimeno doveva trovare seguito il primo motivo dell'appello incidentale subordinato, attraverso il quale era stata sostenuta l'illegittimità della nuova costruzione anche sulla base della disciplina urbanistica previgente al nuovo piano regolatore generale, appello ammissibile in quanto il corrispondente ricorso incidentale non era stato esaminato nel merito dalla Corte di legittimità; o) che, essendo stata la concessione edilizia per gli interventi sul fronte in questione rilasciata il 15 maggio 1985, ossia dopo l'entrata in vigore della variante al piano regolatore generale adottata il 21 marzo 1985, che non prevedeva alcuna distanza tra i fabbricati, la previsione della variante in parte qua era illegittima e doveva essere, quindi, disapplicata e sostituita con la prescrizione sulla distanza minima di metri 10,00 tra pareti finestrate di cui all'art. 9, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, distanza nella fattispecie non rispettata; p) che, per l'effetto, doveva essere accolta la domanda dell'attrice in riassunzione, con l'integrale conferma delle statuizioni di riduzione in pristino adottate dal Tribunale di Biella nella sentenza di primo grado. 9.- Avverso la sentenza adottata all'esito del giudizio di rinvio ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a tre motivi, l'intimata [OSCURATO:PERSONA] S.s.

Ha ulteriormente resistito con controricorso al ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. 10.- Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 11.- Quindi, con gli atti evocati in epigrafe, il ricorrente e la controricorrente hanno rispettivamente rinunciato al ricorso principale e al ricorso incidentale e hanno accettato le rinunce avversarle. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto l'appello incidentale condizionato, il quale faceva riferimento alla distanza tra volumi edificati preesistenti, ai sensi dell'art. 21 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del 1979, prima della modifica del 1985, per il primo piano fuori terra, e dell'art. 9, primo comma, n. 1, del d.m. n. 1444/1968, per i restanti piani - ove è appunto stabilito che nelle zone A le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti -, ossia una domanda nuova e inammissibile, atteso che la domanda in primo grado era stata decisa avendo riguardo alla distanza tra pareti finestrate. 2.- Attraverso il secondo motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale - a fronte dell'appello incidentale condizionato, volto a far valere la distanza tra volumi edificati preesistenti, ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 1, del d.m. n. 1444/1968 - disposto, dopo aver disapplicato la norma del piano regolatore vigente ratione temporis, che fosse applicato l'art. 9, primo comma, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, con la conseguente prescrizione del rispetto della distanza minima di metri 10,00 tra pareti finestrate, conclusione già raggiunta dall'originaria sentenza di prime cure sulla base di un riferimento normativo diverso. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e dell'art. 873 c.c., per avere la Corte di merito fatto applicazione dell'art. 9, primo comma, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, nella parte in cui dispone il distacco di metri 10,00 tra pareti finestrate, ad una fattispecie non sussumibile nella citata norma, essendo tale previsione riferita alle sole costruzioni di nuovi edifici riguardanti aree ricadenti in porzioni territoriali diverse dalle zone A, ossia dai centri storici cittadini. 4.- Mediante il quarto motivo, il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello confermato il precedente decisum del Tribunale di Biella, benché le domande spiegate dall'[OSCURATO:PERSONA], con l'appello incidentale accolto, fossero diverse da tale decisum, in quanto quantitativamente inferiori, cosic:ché sarebbe stato concesso più di quanto richiesto. 5.- Il quinto motivo afferisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per avere la Corte distrettuale regolato, in sede di rinvio, le spese del giudizio di legittimità, ponendole integralmente a carico del Pezzaro, sebbene questi fosse stato parte vittoriosa nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto era stato accolto il terzo motivo di ricorso ed era stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. 6.- Con il primo motivo del ricorso incidentale, la c:ontroricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione degli artt. 345, 392 e 394 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto inammissibili i nuovi documenti da essa prodotti in sede di giudizio di rinvio e le prove testimoniali in tale giudizio richieste cori la citazione in riassunzione, che avrebbero costituito una mera, ulteriore conferma a supporto di pretese e considerazioni già svolte e avvalorate dalle risultanze acquisite nei precedenti gradi di giudizio e, in ogni caso, avrebbero dato immediata applicazione alle statuizioni rese inter partes dalla Corte di legittimità, quale precipitato della modificazione della materia del contendere discesa dalla pronuncia della Corte di cassazione, in ragione della quale si era resa necessaria un'ulteriore attività assertiva e probatoria. 7.- Il secondo motivo del ricorso incidentale concerne, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 3.2.2., punto 5, delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale del 1982 e dell'art. 21 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale del 1979, in combinato disposto con l'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, anche con riferimento all'art. 116 c.p.c., per erronea sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo, per avere la Corte d'appello ricostruito erroneamente la quaestio facti ai fini dell'individuazione della normativa applicabile, poiché, ove i documenti prodotti e la testimonianza richiesta fossero stati ammessi nel giudizio di rinvio, sarebbe stata ulteriormente confermata la conclusione in base alla quale le opere erano state ultimate dal Pezzaro dopo il 17 febbraio 1987. 8.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale, la controricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 873 c.c., dell'art. 21 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale del 1979 (e della variante specifica del 1985) nonché dell'art. 9, primo comma, nn. 1 e 2, del d.m. n. 1444/1968, per avere la Corte di merito ritenuto che l'appellante incidentale avesse richiesto l'applicazione degli strumenti urbanistici, come integrati e sostituiti dall'art. 9, primo comma, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, e quindi l'arretramento dell'immobile del Pezzaro alla distanza minima di metri 10,00 tra pareti finestrate, come in effetti disposto dalla sentenza impugnata, mentre in realtà, nel giudizio di rinvio, era stata richiesta l'applicazione delle previsioni del piano regolatore generale del 1979 (e della variante specifica del 1985), come integrate e modificate dall'art. 9, primo comma, n. 1, del d.m. n. 1444/1968, con il conseguente arretramento dell'edificio Pezzaro a distanza pari a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti 9.- Sennonché, come anzidetto, rispettivamente il 29 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, dopo la fissazione dell'udienza pubblica per la decisione e prima che questa fosse tenuta, il ricorrente e la controricorrente, tramite i loro difensori, hanno depositato atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, con reciproca accettazione delle rinunce avversarie, deducendo che "nelle more è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione della vertenza in questione".

Gli atti di rinuncia, con relative accettazioni delle rinunce delle rispettive controparti, concludono per "la pronuncia di estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese".

Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese di tale giudizio, in ragione delle intervenute adesioni alle rinunce (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).

Per effetto delle rinunce, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall'art. 13, comma 1-quater, del d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tra edifici ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17548/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42R24 D094M), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei Parioli n. 76, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.s. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anna, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale; - controrícorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2/2017, pubblicata il 2 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto che siano rigettati - perché infondati - i cinque motivi articolati nel ricorso principale e che siano dichiarati inammissibili i primi due motivi del ricorso incidentale e infondato il terzo motivo del ricorso incidentale; visti l'atto di rinuncia al ricorso principale e di contestuale accettazione della rinuncia avversaria al ricorso incidentale, notificato dal ricorrente il 28 giugno 2022 e depositato il 29 giugno 2022, nonché l'atto di rinuncia al ricorso incidentale e di contestuale accettazione della rinuncia avversaria al ricorso principale, notificato dalla controricorrente il 29 giugno 2022 e depositato il 30 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 6 dicembre 1988, l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.s.), premesso che era proprietaria, nel Comune di Cossato, via Mazzini n. 82, di un immobile a tre piani fuori terra, oltre sottotetto praticabile e piano interrato, conveniva, davanti al Tribunale di Biella, [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di un immobile adiacente, domandando che il convenuto fosse condannato alla demolizione degli impianti e delle sopraelevazioni costruiti sul confinante mappale, beni rispetto ai quali si interponeva un cortile di proprietà esclusiva dell'attrice e un cortile comune. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda avversaria, asserendo di avere eseguito l'opera in forza della concessione in sanatoria n. 31/1984 e delle successive autorizzazioni nn. 231/1984 e 285/1985, aventi ad oggetto l'ampliamento della soletta e il rifacimento del tetto. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d'ufficio ed erano escussi i testi ammessi. 2.- Il Tribunale adito, con la sentenza n. 110/2004, depositata il 15 dicembre 2004, previo accertamento a) che il nuovo fabbricato Pezzaro era stato ampliato e modificato, sul lato prospettante il cortile comune la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in maniera sostanziale, con aumento di altezza, superficie coperta e volumetria, e che non rispettava la distanza di metri 10,00 prevista dal piano regolatore generale tra pareti finestrate che si fronteggiavano; b) che i piani vigenti al momento della costruzione prevedevano un'altezza massima di metri 10,50 mentre il fabbricato risultava essere alto metri 14,60; tanto esposto, dichiarava illegittimo quanto costruito da [OSCURATO:PERSONA] nel suo immobile e precisamente: al piano terra e al primo piano, dal filo del preesistente muro posto a metri 2,60 circa dal confine con il cortile comune fino al detto confine con il cortile comune e per l'intera altezza dei piani inferiormente alla distanza di metri 10,00 dal fronte del fabbricato dell'[OSCURATO:PERSONA]; al terzo, quarto e quinto piano, inferiormente alla distanza di metri 10,00 dal fronte del fabbricato della società attrice. Per l'effetto, condannava il convenuto a demolire le opere illegittime costruite, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Rigettava, quindi, la domanda di risarcimento danni, per difetto di prova della loro esistenza. 3.- Con citazione notificata il 25 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Biella, deducendo che era stata mal individuata la normativa applicabile al caso di specie, essendo state le opere completate entro ill 1986, cioè prima che entrasse in vigore il nuovo piano regolatore generale adottato con delibera n. 617/1982, vigente solo dopo l'approvazione regionale del 17 febbraio 1987, che stabiliva la distanza di metri 10,00 tra costruzioni finestrate fronteggianti. In conseguenza, secondo l'appellante, all'epoca dell'esecuzione dell'opera, era vigente il piano regolatore del 1979 e, in particolare, l'art. 21 delle norme tecniche di attuazione, che nulla disponeva sulle distanze, con l'effetto che avrebbe dovuto applicarsi la distanza codicìstica di metri 3,00, prevista dall'art. 873 c.c. La immobiliare [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame e chiedeva che fosse respinto l'appello, insistendo nel sostenere che gli interventi edilizi in questione non erano stati ancora ultimati alla data di entrata in vigore del nuovo piano regolatore generale del 1987 e, quindi, _rientravano nell'ambito di applicazione di tale nuovo piano regolatore generale. Spiegava, poi, appello incidentale condizionato. 4.- Decidendo sul gravame avanzato dall'appellante, cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 1090/2007, pubblicata il 2 luglio 2007, rigettava l'appello principale e confermava la sentenza impugnata, affermando che l'appellante principale non aveva dimostrato l'effettiva ultimazione dei lavori strutturali in epoca precedente alla vigenza del nuovo piano regolatore generale del 1982, entrato in vigore nel 1987. Dichiarava, all'esito, non doversi procedere all'esame dell'appello incidentale, proposto solo in via subordinata rispetto all'accoglimento dell'appello principale. 5.- Con ricorso notificato il 23 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] impugnava, davanti a questa Corte, la sentenza d'appello, articolando quattro motivi di critica. Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato la [OSCURATO:PERSONA]. Resisteva con controricorso al ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. 6.- La Corte di legittimità, con la sentenza n. 2856, depositata il 7 febbraio 2014, dichiarava l'infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso mentre accoglieva il terzo motivo, con cui era stata dedotta la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto il Giudice d'appello, nel ritenere che la parte appellante non avesse dato la prova certa dell'ultimazione dei lavori strutturali anteriormente alla vigenza del nuovo piano regolatore, non aveva fatto corretta applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio, spettando, infatti, al proprietario che chiede la demolizione dell'opera, in violazione della normativa sulle distanze, dimostrare che, al momento dell'entrata in vigore della disciplina più rigorosa, essa non era completata, mentre il convenuto avrebbe potuto limitarsi a contestare, senza altro onere probatorio, neppure nel caso avesse articolato prova testimoniale sul punto, sempre che non vi fosse stata inequivoca rinuncia ai vantaggi derivatigli dai principi che disciplinano la prova. Era, altresì, dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale, con il quale si assumeva la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9, primo comma, n. 1, del d.m. 2 aprile 1968, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché afferente a questione reputata assorbita dalla Corte di merito. Pertanto, cassava la sentenza impugnata, relativamente al motivo accolto, e rinviava ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, anche per la regolamentazione delle spese processuali. 7.- Con citazione notificata il 7 maggio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] S.s. riassumeva il giudizio, davanti alla Corte d'appello di Torino, sostenendo che la prova dell'ultimazione dei lavori successivamente alla data del 17 febbraio 1987 - data di entrata in vigore del nuovo piano regolatore generale del 1982 - poteva trarsi dall'assenza di contestazione dello stesso Pezzaro, che, a pagina 5 del ricorso per cassazione, aveva affermato che, alla data del 17 febbraio 1987, esistevano soltanto "solette, colonne e strutture", ma che l'attività di costruzione non era affatto ultimata. Era, poi, richiamato il materiale probatorio acquisito in primo grado e, in particolare, le testimonianze assunte all'udienza del 19 febbraio 1997 con i testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Erano, inoltre, richiamati i documenti fotografici prodotti da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 26 aprile 1989, che avrebbero dimostrato che i lavori erano ancora in fieri. Secondo l'assunto del riassumente, i titoli edilizi prodotti in causa dal Pezzaro, ed esaminati dal consulente d'ufficio, non contenevano elementi idonei a collocare l'ultimazione delle opere di causa in un momento anteriore al 1988-1989. Infine, era evocata la stessa relazione tecnica d'ufficio, che era giunta alla conclusione che gli interventi, al momento della loro realizzazione, erano disciplinati dall'art. 3.2.2., punto 5, del piano regolare generale, il quale prevedeva un'altezza massima pari a metri 10,50 o pari all'esistente e una visuale libera di metri 10,00. Produceva, quindi, nuovi documenti e chiedeva l'ammissione di nuove testimonianze, insistendo per la conferma della sentenza di prime cure.Spiegava, altresì, appello incidentale condizionato, domandando che, nel caso in cui la Corte territoriale non avesse ritenuto raggiunta la prova dell'intervenuta ultimazione dei lavori dopo il 17 febbraio 1987, la costruzione del Pezzaro fosse comunque ritenuta illegittima, alla stregua delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale, divenuto efficace nel febbraio 1987. In proposito, richiamava l'art. 21 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale del 1979, riguardante i nuclei di antica formazione - in zona A -, laddove si prevedeva che, in caso di ricostruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e nuove costruzioni, fossero applicabili i seguenti indici: df (distanza minima tra le fronti) e dc (distanza minima dai confini) nulla oppure non inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti,, computati senza tenere conto delle superfetazioni. Da ciò traeva la conclusione che il Pezzaro non avrebbe potuto avanzare il suo fabbricato verso il confine del cortile comune, atteso che egli avrebbe dovuto mantenere, rispetto al preesistente edificio dell'[OSCURATO:PERSONA], parimenti fronteggiante il suddetto cortile comune, le stesse distanze già in essere tra i volumi edificati, ossia la distanza di metri 6,80. Soggiungeva che la variante specifica, adottata dal Comune di Cossato nel 1985,, la quale aveva derogato a tali distanze, doveva ritenersi illegittima, in quanto contrastante con l'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, con la conseguenza che doveva essere disapplicata ed essere sostituita dalla previsione della distanza minima di metri 10,00 tra pareti finestrate, prevista dal predetto d.m. n. 1444/1968. Si costituiva nel giudizio di rinvio [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti e della deduzione di nuovi mezzi istruttori nel giudizio riassunto. Insisteva, poi, nell'affermazione che mancava del tutto la prova dell'ultimazione delle opere strutturali del fabbricato in epoca successiva al 1987. Richiamava, al riguardo, le risultanze di un accertamento tecnico preventivo svolto nel 1985, con le fotografie ivi allegate. Sottolineava la circostanza che l'ultima concessione edilizia n. 114 del 30 aprile 1986 era stata rilasciata in sanatoria e i disegni e le fotografie allegati alla domanda di sanatoria dimostravano la consistenza di quanto realizzato in epoca anteriore. Richiamava, altresì, l'autorizzazione edilizia n. 191/1984, allegata alla relazione tecnica d'ufficio, la quale avrebbe documentato che le solette dei piani secondo e terzo erano già state eseguite a quella data, nonché l'autorizzazione edilizia n. 104 del 13 maggio 1985, la quale aveva ad oggetto la sanatoria del tetto. Evocava, poi, le deposizioni testimoniali dei testi Prevelato, Vercellone e Barberis, che avrebbero confermato che le solette, le colonne e la struttura erano già state realizzate fin dal 1984. Ne sarebbe conseguito che la nuova normativa del piano regolatore generale non poteva trovare applicazione, perché l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto all'onere probatorio di dimostrare che i lavori strutturali fossero stati proseguiti e ultimati dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale condizionato, perché già respinto dalla Corte di cassazione, e comunque la sua infondatezza nel merito. Deduceva, al riguardo, che la norma di cui all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 non avrebbe potuto trovare diretta applicazione nei rapporti tra privati. Secondo la parte convenuta, l'art. 21 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del 1979, come modificato nel 1985, a seguito di variante specifica, non prevedeva alcuna disposizione sulle distanze tra edifici e, quindi, doveva trovare applicazione la distanza prevista dall'art. 873 c.c. In ogni caso, evidenziava che nella fattispecie la soprelevazione e la creazione di un porticato non avrebbero determinato alcuna modifica rispetto agli allineamenti preesistenti, per cui le opere realizzate avrebbero dovuto ritenersi lecite. Nel corso del giudizio erano disattese le istanze istruttorie avanzate dall'[OSCURATO:PERSONA]. 8.- Quindi, la Corte d'appello di Torino, all'esito del giudizio di rinvio, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento della domanda proposta dalla parte che aveva riassunto il giudizio, rigettava l'appello principale interposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermava le statuizioni della sentenza di primo grado, condannando, per l'effetto, il Pezzaro a demolire le opere illegittimamente costruite entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Disponeva, all'esito, la condanna del Pezzaro alla refusione delle spese di lite. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava: a) che la produzione di nuovi documenti nel giudizio di rinvio era preclusa, così come dovevano ritenersi inammissibili le prove nuove articolate dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto già affermato nell'ordinanza emessa in corso di causa; b) che non poteva ritenersi raggiunta la prova, il cui onere ricadeva sulla [OSCURATO:PERSONA], che le opere realizzate da [OSCURATO:PERSONA] fossero state ultimate dopo l'entrata in vigore del piano regolatore generale adottato nel 1982, ossia dopo il 22 febbraio 1987; c) che per ultimazione dei lavori doveva intendersi l'ultimazione della struttura, costituente la sagoma esterna di ingombro dell'edificio da costruire, comprensiva del tetto; d) che le testimonianze assunte in giudizio non consentivano di collocare con certezza cronologica l'epoca di ultimazione di tali lavori, se non altro per il fatto che i testimoni si erano contraddetti a vicenda; e) che nella richiesta, datata 30 aprile 1986, di una concessione finale in sanatoria, che avrebbe dovuto sanare tutte le opere effettuate senza concessione a partire dal 1983 - richiesta seguita dalla concessione n. 144 del 22 luglio 1986 - si faceva riferimento alla documentazione tecnica allegata, dalla quale risultava che l'ampliamento planimetrico (pilastri e balcone al piano terreno, primo piano e secondo piano) era già stato realizzato, e allo stesso modo dal prospetto verso il cortile interno risultavano già realizzati, a tale data, i porticati in sopravanzo al piano terra, primo e secondo piano; f) che eloquente era anche la piantina del piano terreno, dove erano rappresentati la proprietà Pezzaro all'esito della realizzazione dei tre pilastri, il cortile comune e il fabbricato di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA], atteso che nella tavola I allegata si rinveniva, altresì, una fotografia dell'immobile in costruzione, dove il tetto risultava già realizzato alla data del 15 maggio 1985, con l'effetto che, alla data della richiesta di sanatoria, tutti gli elementi strutturali fondamentali, costituenti la sagoma della costruzione, dovevano ritenersi già ultimati; g) che, in sede di accertamenti peritali, era stato verificato che il vecchio fabbricato Pezzaro, prima della modifica, era posto a distanza di metri 6,80 dal filo del fabbricato dell'[OSCURATO:PERSONA], mentre, per effetto dell'ampliamento e della sopraelevazione realizzati, la distanza tra il filo esterno delle colonne del fabbricato Pezzaro e il fabbricato dell'[OSCURATO:PERSONA] risultava di soli metri 5,26 dal piano terra fino al terzo piano fuori terra; h) che, inoltre, l'altezza totale dell'immobile Pezzaro a filo gronda risultava pari a metri 14,60 e, quindi, rispetto al fabbricato iniziale, il tetto era stato innalzato di almeno 1 metro; i) che, secondo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il fabbricato era stato ampliato e modificato, dal lato prospettante il cortile comune e la proprietà della [OSCURATO:PERSONA], in maniera sostanziale, con aumento di altezza, superficie coperta e volumetria, con la conseguenza che il nuovo fabbricato non rispettava la distanza di metri 10,00 prevista dal piano regolatore generale tra pareti finestrate o case di civile abitazione che si fronteggiavano; /) che la nozione di costruzione non si poteva identificare tout court con quella di edificio, ma si doveva estendere a qualunque manufatto non completamenl:e interrato, che avesse avuto i caratteri della solidità, stabilità, immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera; m) che, nel caso di specie, le opere realizzate integravano, senza dubbio, i presupposti di una nuova costruzione, essendo stato l'intero fronte dell'edificio traslato in avanti e sopraelevato di tre piani, mediante la realizzazione di porticati in mattoni per ogni piano; n) che, pur non potendo trovare applicazione il nuovo piano regolatore entrato in vigore il 22 febbraio 1987, in quanto gli elementi strutturali fondamentali erano già stati realizzati prima della sua entrata in vigore, nondimeno doveva trovare seguito il primo motivo dell'appello incidentale subordinato, attraverso il quale era stata sostenuta l'illegittimità della nuova costruzione anche sulla base della disciplina urbanistica previgente al nuovo piano regolatore generale, appello ammissibile in quanto il corrispondente ricorso incidentale non era stato esaminato nel merito dalla Corte di legittimità; o) che, essendo stata la concessione edilizia per gli interventi sul fronte in questione rilasciata il 15 maggio 1985, ossia dopo l'entrata in vigore della variante al piano regolatore generale adottata il 21 marzo 1985, che non prevedeva alcuna distanza tra i fabbricati, la previsione della variante in parte qua era illegittima e doveva essere, quindi, disapplicata e sostituita con la prescrizione sulla distanza minima di metri 10,00 tra pareti finestrate di cui all'art. 9, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, distanza nella fattispecie non rispettata; p) che, per l'effetto, doveva essere accolta la domanda dell'attrice in riassunzione, con l'integrale conferma delle statuizioni di riduzione in pristino adottate dal Tribunale di Biella nella sentenza di primo grado. 9.- Avverso la sentenza adottata all'esito del giudizio di rinvio ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a tre motivi, l'intimata [OSCURATO:PERSONA] S.s. Ha ulteriormente resistito con controricorso al ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. 10.- Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 11.- Quindi, con gli atti evocati in epigrafe, il ricorrente e la controricorrente hanno rispettivamente rinunciato al ricorso principale e al ricorso incidentale e hanno accettato le rinunce avversarle. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto l'appello incidentale condizionato, il quale faceva riferimento alla distanza tra volumi edificati preesistenti, ai sensi dell'art. 21 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del 1979, prima della modifica del 1985, per il primo piano fuori terra, e dell'art. 9, primo comma, n. 1, del d.m. n. 1444/1968, per i restanti piani - ove è appunto stabilito che nelle zone A le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti -, ossia una domanda nuova e inammissibile, atteso che la domanda in primo grado era stata decisa avendo riguardo alla distanza tra pareti finestrate. 2.- Attraverso il secondo motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale - a fronte dell'appello incidentale condizionato, volto a far valere la distanza tra volumi edificati preesistenti, ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 1, del d.m. n. 1444/1968 - disposto, dopo aver disapplicato la norma del piano regolatore vigente ratione temporis, che fosse applicato l'art. 9, primo comma, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, con la conseguente prescrizione del rispetto della distanza minima di metri 10,00 tra pareti finestrate, conclusione già raggiunta dall'originaria sentenza di prime cure sulla base di un riferimento normativo diverso. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e dell'art. 873 c.c., per avere la Corte di merito fatto applicazione dell'art. 9, primo comma, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, nella parte in cui dispone il distacco di metri 10,00 tra pareti finestrate, ad una fattispecie non sussumibile nella citata norma, essendo tale previsione riferita alle sole costruzioni di nuovi edifici riguardanti aree ricadenti in porzioni territoriali diverse dalle zone A, ossia dai centri storici cittadini. 4.- Mediante il quarto motivo, il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello confermato il precedente decisum del Tribunale di Biella, benché le domande spiegate dall'[OSCURATO:PERSONA], con l'appello incidentale accolto, fossero diverse da tale decisum, in quanto quantitativamente inferiori, cosic:ché sarebbe stato concesso più di quanto richiesto. 5.- Il quinto motivo afferisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per avere la Corte distrettuale regolato, in sede di rinvio, le spese del giudizio di legittimità, ponendole integralmente a carico del Pezzaro, sebbene questi fosse stato parte vittoriosa nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto era stato accolto il terzo motivo di ricorso ed era stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. 6.- Con il primo motivo del ricorso incidentale, la c:ontroricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione degli artt. 345, 392 e 394 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto inammissibili i nuovi documenti da essa prodotti in sede di giudizio di rinvio e le prove testimoniali in tale giudizio richieste cori la citazione in riassunzione, che avrebbero costituito una mera, ulteriore conferma a supporto di pretese e considerazioni già svolte e avvalorate dalle risultanze acquisite nei precedenti gradi di giudizio e, in ogni caso, avrebbero dato immediata applicazione alle statuizioni rese inter partes dalla Corte di legittimità, quale precipitato della modificazione della materia del contendere discesa dalla pronuncia della Corte di cassazione, in ragione della quale si era resa necessaria un'ulteriore attività assertiva e probatoria. 7.- Il secondo motivo del ricorso incidentale concerne, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 3.2.2., punto 5, delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale del 1982 e dell'art. 21 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale del 1979, in combinato disposto con l'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, anche con riferimento all'art. 116 c.p.c., per erronea sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo, per avere la Corte d'appello ricostruito erroneamente la quaestio facti ai fini dell'individuazione della normativa applicabile, poiché, ove i documenti prodotti e la testimonianza richiesta fossero stati ammessi nel giudizio di rinvio, sarebbe stata ulteriormente confermata la conclusione in base alla quale le opere erano state ultimate dal Pezzaro dopo il 17 febbraio 1987. 8.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale, la controricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 873 c.c., dell'art. 21 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale del 1979 (e della variante specifica del 1985) nonché dell'art. 9, primo comma, nn. 1 e 2, del d.m. n. 1444/1968, per avere la Corte di merito ritenuto che l'appellante incidentale avesse richiesto l'applicazione degli strumenti urbanistici, come integrati e sostituiti dall'art. 9, primo comma, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, e quindi l'arretramento dell'immobile del Pezzaro alla distanza minima di metri 10,00 tra pareti finestrate, come in effetti disposto dalla sentenza impugnata, mentre in realtà, nel giudizio di rinvio, era stata richiesta l'applicazione delle previsioni del piano regolatore generale del 1979 (e della variante specifica del 1985), come integrate e modificate dall'art. 9, primo comma, n. 1, del d.m. n. 1444/1968, con il conseguente arretramento dell'edificio Pezzaro a distanza pari a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti 9.- Sennonché, come anzidetto, rispettivamente il 29 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, dopo la fissazione dell'udienza pubblica per la decisione e prima che questa fosse tenuta, il ricorrente e la controricorrente, tramite i loro difensori, hanno depositato atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, con reciproca accettazione delle rinunce avversarie, deducendo che "nelle more è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione della vertenza in questione". Gli atti di rinuncia, con relative accettazioni delle rinunce delle rispettive controparti, concludono per "la pronuncia di estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese". Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese di tale giudizio, in ragione delle intervenute adesioni alle rinunce (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto delle rinunce, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall'art. 13, comma 1-quater, del d
Sentenza Cassazione n. 24975/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris