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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 02564/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23368/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in TORINO n.265/2022 depositata il 18/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha impugnato, con il ricorso 26/2019 proposto innanzi alla CTP di Torino, l’avviso di accertamento n.

T001380102018/2018 emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] di Torino, per rettificare la rendita catastale oggetto di dichiarazione DOCFA T00230510, relativamente all’unità immobiliare sita inComune di Collegno.

Foglio 8, particella 2411, Subalterno 9, Cat.

D/7.

2. La CTP di Torino, con la sentenza n. 395/5/20 del 23.1.2020, harigettato il ricorso.

3. La sentenza di primo grado è stataimpugnata dinanzi alla CTR del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello.

4. In particolare, ha ritenuto che non risulta ssero variazioni significative rispetto alla rendita catastale già definita nel 2016- che il contribuente non aveva contestato- e che il diverso utilizzo di alcune stanze non fosse sufficiente a incidere sulla rendita.

Lo stato di manutenzione dell’immobile è stato considerato irrilevante, poiché non influisce sulla determinazione catastale e dipende esclusivamente dal proprietario.

La Corte ha chiari to inoltre che, per gli immobili di categoria D, il sopralluogo non è obbligatorio: la rendita può essere determinata tramite stima direttae può basarsi sulla documentazione disponibile, compresa quella prodotta dal contribuente.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate.

6. Successivamentela società ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare deve rilevarsi che vi è istanza di riunione al fascicolo recante n. 3597/2020 RG.

1.1. Tale istanza va respinta, rilevandosi che la trattazione dei medesimi fascicoli avviene nel corso della stessa udienza e che tale adempimento, di carattere ordinatorio, risulta quindi superfluo, non incidendo sulla regolarità e completezza del procedimento.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’error in iudicando, per violazione degli artt. 10 e 20 regio decreto-legge del 13 aprile 1939 n. 652, in relazione all’art 360, c.1, n. 3 c.p.c.

2.1. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto preclusa la nuova richiesta di modifica della rendita catastale presentata nel 2017, basandosi sul fatto che il contribuente non aveva contestato la rendita attribuita nel 2016.

Secondo la contribuente tale conclusione è infondata: la rendita catastale ha efficacia pluriennale e può essere sempre oggetto di variazione o rettifica, senza limiti e senza che la mancata costituzione in un precedente giudizio possa valere come acquiescenza.

La società sostiene che la CTRabbia violato gli artt. 10 e 20 del R.D.L. 652/1939, poiché ciò che legittima una nuova istanza DOCFA è unicamente la necessità di adeguare la rendita alla reale condizione economica dell’immobile, non l’esistenza di variazioni edilizie né il comportamento processuale del contribuente.

2.2. La censura non coglie laratio della decisione.

2.3. La CTR si è espressa affermando che: “Il contribuente propone nel 2017 una nuova determinazione della rendita catastale dell’Immobile classificato D/7 al sub 9 del foglio 8 particella 2411 sito in Collegno.

Dalla documentazione predisposta dal tecnico incaricato si evince che non vi sono variazioni rispetto alla precedente determinazione della rendita da parte dell'ufficio nel 2016 e non contestata dal contribuente che non si è costituito in giudizio a seguito di ricorso/reclamo.

Né il contribuente puòporre la scarsa manutenzione dell’immobile come motivo visto che tale fatto non incide sulla rendita e che esso dipende unicamente dal proprietario (che tra l’altro aveva dichiarato nel 2014 di averlo ristrutturato).

Dagli atti risulta che gli unici cambiamenti nell’immobile dichiarati con il Docfa del 21/7/207 sono la diversa utilizzazione di alcuni spazi interni che passano da uffici a sala riunioni ed archivio, non sufficienti a modificare la rendita catastale.”

2.4. Non si tratta dunque di preclusione determinata dalla esistenza di una precedente DOCFA non contestata, ma di nuova valutazione riguardo alla mancanza di modifiche significative, sulle quali la CTR, in ogni caso, si esprime, ritenendo che le modifiche intervenute nell’immobile —in particolare la diversa utilizzazione di due stanze trasformate da uffici in sala riunioni e archivio — non giustificano una rendita inferiore.

2.5. Sotto altro profilo, trattasi di valutazione delle prove: il giudice del gravame ha ritenuto espressamente trattarsi di minime variazioni, che ha valutato comenon significative.

2.6. La censura si palesa quindi anche come inammissibile, in quanto attinente alla valutazione del fatto, di cui si chiede alla Corte di legittimità di operare una nuova valutazione: il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra varie, v.

Cass. n. 32505/23) (Cass. 13/02/2025, n. 3730).

2.7. La censura non può quindi essere accolta.

3. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente contesta l’error in ludicando per violazione degli artt. 832 c.c., 42, 41, 23, 53 Cost., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

3.1. Parte contribuente, facendo riferimento anche a precedente di merito, ha richiamato il presunto stato di degrado dell’immobile, contestando l’affermazione dell’ufficio erariale secondo cui ciò non incide sulla rendita e che la manutenzione resta responsabilità del proprietario.

3.2. La censura non merita accoglimento: in disparte il fatto che la scarsa manutenzione di un immobile non può essere invocata per ridurre la rendita catastale, deve sottolinearsi che la CTR ha offerto una propria diversa valutazione sullo stato dei beni, rilevando chenel caso concreto l’immobile era stato ristrutturato nel 2014 (cfr. sentenza), rendendo non condivisibile l’affermazione che in soli tre anni si fosse deteriorato al punto da giustificare una diminuzione della rendita.

3.3. Il motivo non è dunque fondato.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’ error in ludicando per falsa applicazione dell'art. 4, comma 21, del d.l 19.12.1984, n. 853, convertito dalla legge n. 17 del 17.2.1985, in relazione all’art. 360. comma 1, n. 3, c.p.c.

4.1. La contribuente contesta, nella sostanza, irregolarità procedurali e l’uso di dati inadeguati nella determinazione della rendita catastale, lamentando l’assenza di sopralluogo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente respinto tali doglianze, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui, per gli immobili di categoria D, il sopralluogo non è un diritto del contribuente né un requisito di legittimità dell’avviso, poiché la rendita può essere definita tramite stima diretta basata sulla documentazione disponibile, inclusi i dati forniti dal proprietario o dal professionista incaricato.

4.2. La censura è infondata.

4.3. Rettamente la CTR ha applicato principi già espressi da questa Corte da tempo e ribaditi con orientamento consolidato: il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili dicategoria D/1 deve basarsi, a norma deld.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, e dell'art. 34 deld.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo allo scopo essere desunte anche dalle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio, senza necessità disopralluogo (Cass. 16/02/2015, n. 3103 (Rv. 634488 - 01)).

E, anche: i n tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visitasopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese alsopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamentod'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14630(Rv. 675081 - 01)).

4.5. Il motivo va conseguentemente respinto.

5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’ error in i udicando per violazione dell'art. 10 r.d.l [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 652 e dell’art. 28 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1142, in relazione allar.t 360, c. 1, n. 3, c.p.c.

5.1. La rendita catastale dell’immobile industriale sarebbe stata determinata con una metodologia errata. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, per gli immobili soggetti a stima diretta, la vetustà e l’obsolescenza devono essere considerate.

Inoltre, il principio di ordinarietà sarebbe stato applicato in modo scorretto, poiché l’erarioe la CTR avrebbero riferito la valutazione alle condizioni dell’immobile risalenti all’epoca censuaria del 1988-1989, invece che allo stato effettivo del bene al momento della variazione DOCFA del 2017: la rendita sarebbestata attribuita senza tener conto del reale degrado e delle condizioni attuali dell’immobile.

5.2. Il motivo va rigettato.

5.3. Per quanto già sopra osservato, la CTR si è espressa in merito alla non condivisibilità della affermazione dello stato di degrado dell’immobile, con valutazione di merito la cui ponderazione probatoria non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità, essendo preclusa dal rito.

6. Con il quinto motivo di ricorso, contesta la nullità' della sentenza per omessa pronuncia su questioni decisive, in violazione degli artt.112, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., art 111, comma 6, Cost., in relazione all’ar.t 360, c.1. n. 4, c.p.c.

6.1. Si lamenta, in sostanza, che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sui seguenti aspetti: 5.a) inadeguatezza dei dati statistici presi in considerazione quali valori correnti di mercato; 5.b) omessa applicazione dell'art 37, comma 2, TUIR relativamente alla revisione decennale delle rendite degli immobili a destinazione speciale; 5.c) omesso esame delle circostanze risultanti dalla perizia di parte.

6.2. A seguito della riforma, ai sensi del n. 4) dell’art. 360 c. 1 c.p.c. può a tutt’oggi contestarsi il profilo della motivazione, ma solo nei ristretti limiti ormai consentiti.

In questa prospettiva, va osservato che la censura, pur denunciando l'omessa motivazione, si è limitata a contestare la valutazione effettuata dalla Commissione tributaria e non condivisa dalla contribuente, richiedendo alla Corte di cassazione una nuova e diversa valutazione di merito, che è però preclusa in questa sede (Cass.18/04/2024, n.10510), come già detto in relazione a precedente motivo.

6.3. Va anche rammentato che, nella motivazione della propria decisione, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento utilizzando i dati probatori che ritiene rilevanti e (così) concludenti ai fini della definizione della lite contestata, né è tenuto ad analiticamente disattendere tutte le risultanze processuali prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli abbia indicato gli elementi posti a fondamento del decisum dai quali possano desumersi come confutati per implicito quelli non accolti (v.

Cass., 5 febbraio 2024, n. 3232; Cass., 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., 18 ottobre 2001, n. 12751; Cass., 24 maggio 1999, n. 5045)(Cass. 02/06/2025, n. 14812).

6.4. Il motivo non può dunque essere accolto.

7. Con il sesto motivo di ricorso, si eccepisce infine l’omesso esame degli elementi di fatto posti a fondamento dell’istanza di parte, in relazione al vizio di cui all’art.360, c.1, n.5 c.p.c.

7.1. Deduce la contribuente che il ricorso di primo grado mirava a far riconoscere all’organo giurisdizionale le ragioni alla base della denuncia di variazione della rendita, sottolineando che l’amministrazione erariale aveva ignorato le caratteristiche effettive dell’immobile, come previsto per i beni soggetti a stima diretta.

I motivi d’appello evidenziavano che la CTP non aveva considerato fattori rilevanti, quali le trasformazioni urbanistiche che avevano convertito l’area da produttiva a residenziale e di servizi, penalizzando la domanda e il valore degli immobili industriali.

Si rilevava altresì inoltre un crollo dei valori immobiliari e delle aste giudiziarie fino al 50% rispetto al periodo ante-2008.

La CTR, limitandosi a rilevare la sola diversa utilizzazione interna di alcune stanze, avrebbe dunque trascurato elementi fondamentali, esprimendo un giudizio non corrispondente allo stato reale dell’immobile.

7.2. La censura ripropone, in sostanza, quanto già dedotto con riferimento ad altri motivi, sollecitando una diversa valutazione delle prove – come selezionate dal giudice del gravame – da parte del giudice di legittimità, con una pretesa in questa sede non consentita.

7.3. Va anche osservato che, sul punto, questa Corte ha già chiarito che ‹‹L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omessoesame" come riferito ad "unfatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate›› (Cass. 26/01/2022, n. 2268; Cass. 08/10/2014, 22152).

7.4. Anche l’ultimo motivo va dunque rigettato.

8. In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

10. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4305,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23368/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in TORINO n.265/2022 depositata il 18/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha impugnato, con il ricorso 26/2019 proposto innanzi alla CTP di Torino, l’avviso di accertamento n. T001380102018/2018 emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] di Torino, per rettificare la rendita catastale oggetto di dichiarazione DOCFA T00230510, relativamente all’unità immobiliare sita inComune di Collegno. Foglio 8, particella 2411, Subalterno 9, Cat. D/7. 2. La CTP di Torino, con la sentenza n. 395/5/20 del 23.1.2020, harigettato il ricorso. 3. La sentenza di primo grado è stataimpugnata dinanzi alla CTR del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello. 4. In particolare, ha ritenuto che non risulta ssero variazioni significative rispetto alla rendita catastale già definita nel 2016- che il contribuente non aveva contestato- e che il diverso utilizzo di alcune stanze non fosse sufficiente a incidere sulla rendita. Lo stato di manutenzione dell’immobile è stato considerato irrilevante, poiché non influisce sulla determinazione catastale e dipende esclusivamente dal proprietario. La Corte ha chiari to inoltre che, per gli immobili di categoria D, il sopralluogo non è obbligatorio: la rendita può essere determinata tramite stima direttae può basarsi sulla documentazione disponibile, compresa quella prodotta dal contribuente. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate. 6. Successivamentela società ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve rilevarsi che vi è istanza di riunione al fascicolo recante n. 3597/2020 RG. 1.1. Tale istanza va respinta, rilevandosi che la trattazione dei medesimi fascicoli avviene nel corso della stessa udienza e che tale adempimento, di carattere ordinatorio, risulta quindi superfluo, non incidendo sulla regolarità e completezza del procedimento. 2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’error in iudicando, per violazione degli artt. 10 e 20 regio decreto-legge del 13 aprile 1939 n. 652, in relazione all’art 360, c.1, n. 3 c.p.c. 2.1. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto preclusa la nuova richiesta di modifica della rendita catastale presentata nel 2017, basandosi sul fatto che il contribuente non aveva contestato la rendita attribuita nel 2016. Secondo la contribuente tale conclusione è infondata: la rendita catastale ha efficacia pluriennale e può essere sempre oggetto di variazione o rettifica, senza limiti e senza che la mancata costituzione in un precedente giudizio possa valere come acquiescenza. La società sostiene che la CTRabbia violato gli artt. 10 e 20 del R.D.L. 652/1939, poiché ciò che legittima una nuova istanza DOCFA è unicamente la necessità di adeguare la rendita alla reale condizione economica dell’immobile, non l’esistenza di variazioni edilizie né il comportamento processuale del contribuente. 2.2. La censura non coglie laratio della decisione. 2.3. La CTR si è espressa affermando che: “Il contribuente propone nel 2017 una nuova determinazione della rendita catastale dell’Immobile classificato D/7 al sub 9 del foglio 8 particella 2411 sito in Collegno. Dalla documentazione predisposta dal tecnico incaricato si evince che non vi sono variazioni rispetto alla precedente determinazione della rendita da parte dell'ufficio nel 2016 e non contestata dal contribuente che non si è costituito in giudizio a seguito di ricorso/reclamo. Né il contribuente puòporre la scarsa manutenzione dell’immobile come motivo visto che tale fatto non incide sulla rendita e che esso dipende unicamente dal proprietario (che tra l’altro aveva dichiarato nel 2014 di averlo ristrutturato). Dagli atti risulta che gli unici cambiamenti nell’immobile dichiarati con il Docfa del 21/7/207 sono la diversa utilizzazione di alcuni spazi interni che passano da uffici a sala riunioni ed archivio, non sufficienti a modificare la rendita catastale.” 2.4. Non si tratta dunque di preclusione determinata dalla esistenza di una precedente DOCFA non contestata, ma di nuova valutazione riguardo alla mancanza di modifiche significative, sulle quali la CTR, in ogni caso, si esprime, ritenendo che le modifiche intervenute nell’immobile —in particolare la diversa utilizzazione di due stanze trasformate da uffici in sala riunioni e archivio — non giustificano una rendita inferiore. 2.5. Sotto altro profilo, trattasi di valutazione delle prove: il giudice del gravame ha ritenuto espressamente trattarsi di minime variazioni, che ha valutato comenon significative. 2.6. La censura si palesa quindi anche come inammissibile, in quanto attinente alla valutazione del fatto, di cui si chiede alla Corte di legittimità di operare una nuova valutazione: il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra varie, v. Cass. n. 32505/23) (Cass. 13/02/2025, n. 3730). 2.7. La censura non può quindi essere accolta. 3. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente contesta l’error in ludicando per violazione degli artt. 832 c.c., 42, 41, 23, 53 Cost., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. 3.1. Parte contribuente, facendo riferimento anche a precedente di merito, ha richiamato il presunto stato di degrado dell’immobile, contestando l’affermazione dell’ufficio erariale secondo cui ciò non incide sulla rendita e che la manutenzione resta responsabilità del proprietario. 3.2. La censura non merita accoglimento: in disparte il fatto che la scarsa manutenzione di un immobile non può essere invocata per ridurre la rendita catastale, deve sottolinearsi che la CTR ha offerto una propria diversa valutazione sullo stato dei beni, rilevando chenel caso concreto l’immobile era stato ristrutturato nel 2014 (cfr. sentenza), rendendo non condivisibile l’affermazione che in soli tre anni si fosse deteriorato al punto da giustificare una diminuzione della rendita. 3.3. Il motivo non è dunque fondato. 4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’ error in ludicando per falsa applicazione dell'art. 4, comma 21, del d.l 19.12.1984, n. 853, convertito dalla legge n. 17 del 17.2.1985, in relazione all’art. 360. comma 1, n. 3, c.p.c. 4.1. La contribuente contesta, nella sostanza, irregolarità procedurali e l’uso di dati inadeguati nella determinazione della rendita catastale, lamentando l’assenza di sopralluogo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente respinto tali doglianze, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui, per gli immobili di categoria D, il sopralluogo non è un diritto del contribuente né un requisito di legittimità dell’avviso, poiché la rendita può essere definita tramite stima diretta basata sulla documentazione disponibile, inclusi i dati forniti dal proprietario o dal professionista incaricato. 4.2. La censura è infondata. 4.3. Rettamente la CTR ha applicato principi già espressi da questa Corte da tempo e ribaditi con orientamento consolidato: il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili dicategoria D/1 deve basarsi, a norma deld.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, e dell'art. 34 deld.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo allo scopo essere desunte anche dalle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio, senza necessità disopralluogo (Cass. 16/02/2015, n. 3103 (Rv. 634488 - 01)). E, anche: i n tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visitasopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese alsopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamentod'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14630(Rv. 675081 - 01)). 4.5. Il motivo va conseguentemente respinto. 5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’ error in i udicando per violazione dell'art. 10 r.d.l [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 652 e dell’art. 28 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1142, in relazione allar.t 360, c. 1, n. 3, c.p.c. 5.1. La rendita catastale dell’immobile industriale sarebbe stata determinata con una metodologia errata. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, per gli immobili soggetti a stima diretta, la vetustà e l’obsolescenza devono essere considerate. Inoltre, il principio di ordinarietà sarebbe stato applicato in modo scorretto, poiché l’erarioe la CTR avrebbero riferito la valutazione alle condizioni dell’immobile risalenti all’epoca censuaria del 1988-1989, invece che allo stato effettivo del bene al momento della variazione DOCFA del 2017: la rendita sarebbestata attribuita senza tener conto del reale degrado e delle condizioni attuali dell’immobile. 5.2. Il motivo va rigettato. 5.3. Per quanto già sopra osservato, la CTR si è espressa in merito alla non condivisibilità della affermazione dello stato di degrado dell’immobile, con valutazione di merito la cui ponderazione probatoria non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità, essendo preclusa dal rito. 6. Con il quinto motivo di ricorso, contesta la nullità' della sentenza per omessa pronuncia su questioni decisive, in violazione degli artt.112, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., art 111, comma 6, Cost., in relazione all’ar.t 360, c.1. n. 4, c.p.c. 6.1. Si lamenta, in sostanza, che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sui seguenti aspetti: 5.a) inadeguatezza dei dati statistici presi in considerazione quali valori correnti di mercato; 5.b) omessa applicazione dell'art 37, comma 2, TUIR relativamente alla revisione decennale delle rendite degli immobili a destinazione speciale; 5.c) omesso esame delle circostanze risultanti dalla perizia di parte. 6.2. A seguito della riforma, ai sensi del n. 4) dell’art. 360 c. 1 c.p.c. può a tutt’oggi contestarsi il profilo della motivazione, ma solo nei ristretti limiti ormai consentiti. In questa prospettiva, va osservato che la censura, pur denunciando l'omessa motivazione, si è limitata a contestare la valutazione effettuata dalla Commissione tributaria e non condivisa dalla contribuente, richiedendo alla Corte di cassazione una nuova e diversa valutazione di merito, che è però preclusa in questa sede (Cass.18/04/2024, n.10510), come già detto in relazione a precedente motivo. 6.3. Va anche rammentato che, nella motivazione della propria decisione, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento utilizzando i dati probatori che ritiene rilevanti e (così) concludenti ai fini della definizione della lite contestata, né è tenuto ad analiticamente disattendere tutte le risultanze processuali prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli abbia indicato gli elementi posti a fondamento del decisum dai quali possano desumersi come confutati per implicito quelli non accolti (v. Cass., 5 febbraio 2024, n. 3232; Cass., 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., 18 ottobre 2001, n. 12751; Cass., 24 maggio 1999, n. 5045)(Cass. 02/06/2025, n. 14812). 6.4. Il motivo non può dunque essere accolto. 7. Con il sesto motivo di ricorso, si eccepisce infine l’omesso esame degli elementi di fatto posti a fondamento dell’istanza di parte, in relazione al vizio di cui all’art.360, c.1, n.5 c.p.c. 7.1. Deduce la contribuente che il ricorso di primo grado mirava a far riconoscere all’organo giurisdizionale le ragioni alla base della denuncia di variazione della rendita, sottolineando che l’amministrazione erariale aveva ignorato le caratteristiche effettive dell’immobile, come previsto per i beni soggetti a stima diretta. I motivi d’appello evidenziavano che la CTP non aveva considerato fattori rilevanti, quali le trasformazioni urbanistiche che avevano convertito l’area da produttiva a residenziale e di servizi, penalizzando la domanda e il valore degli immobili industriali. Si rilevava altresì inoltre un crollo dei valori immobiliari e delle aste giudiziarie fino al 50% rispetto al periodo ante-2008. La CTR, limitandosi a rilevare la sola diversa utilizzazione interna di alcune stanze, avrebbe dunque trascurato elementi fondamentali, esprimendo un giudizio non corrispondente allo stato reale dell’immobile. 7.2. La censura ripropone, in sostanza, quanto già dedotto con riferimento ad altri motivi, sollecitando una diversa valutazione delle prove – come selezionate dal giudice del gravame – da parte del giudice di legittimità, con una pretesa in questa sede non consentita. 7.3. Va anche osservato che, sul punto, questa Corte ha già chiarito che ‹‹L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omessoesame" come riferito ad "unfatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate›› (Cass. 26/01/2022, n. 2268; Cass. 08/10/2014, 22152). 7.4. Anche l’ultimo motivo va dunque rigettato. 8. In conclusione il ricorso va integralmente rigettato. 9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 10. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4305,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto
Sentenza Cassazione n. 02564/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris