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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31511/2026

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a lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondoquanto disposto dall’ art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] generale, LauraCondemi, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli confermava lapronuncia del Tribunale di Avellino in data 15/04/2019 che aveva dichiarato VirgilioReale responsabile del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., conirrogazione della pena di mesi tre di reclusione, condizionalmente sospesasubordinatamente allo svolgimento di attività non retribuita in favore dellacollettività per giorni venti.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputatotramite il difensore di fiducia che ha articolato quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 420-ter comma 5,cod. proc. pen. per avere la Corte di appello disatteso l’eccezione difensiva dinullità della sentenza di primo grado a sostegno della quale si era rappresentatoche il Tribunale aveva respinto l’istanza di rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],nonostante il concomitante impegno professionale del difensore di fiduciadell’imputato, prontamente comunicato e documentato.La richiesta di differimento era stata depositata- così si legge nel ricorso- dopola notifica dell’avviso del processo fissato dinanzi alla Corte di Cassazione,avvenuta il 18/05/2018, per la successiva udienza del 04/07/2018 ormaiprossima, sicchè anche una presentazione ad horas non avrebbe potuto sortire uneffetto diverso; con tale istanza erano anche state rappresentate “l’importanza ela delicatezza” di entrambi i processi e la “mancanza di collaboratori di studio”.Il diniego ha irrimediabilmente privato la difesa della possibilità dicontroesaminare l’unico testimone introdotto dal Pubblico Ministero ed escusso nelcorso dell’istruttoria dibattimentale.2.2.

Con il secondo motivo si deducono la violazione dell’art. 54 cod. pen. edil vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa digiustificazione dello stato di necessità.Deduce la difesa ricorrente che nel giudizio di primo grado era statadocumentata la situazione di indigenza e di precarietà dell’imputato (a seguitodella separazione coniugale e della perdita di attività lavorativa) il quale, dopoavere chiesto accoglienza alla [OSCURATO:PERSONA] e a seguito della indisponibilità ditale struttura, aveva trovato riparo in un locale inutilizzato sito all’interno di casepopolari, dandone comunicazione al Comune.2.3.

Con il terzo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio dimotivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanzeLa Corte di appello non ha speso alcuna argomentazione in ordine al diniegodella diminuente che era concedibile alla luce della precaria condizionedell’imputato e del fatto che la condotta di occupazione non è stata clandestina enon ha determinato alcuna manomissione o danno all’immobile.2.4.

Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in punto di mancatadeclaratoria di estinzione del reato per prescrizione atteso che il termine ordinario(sei anni decorrente dalla sentenza di primo grado) era ormai decorso alla data diemissione (02/10/2025) del decreto di citazione per il giudizio di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Manifestamente infondata è l’eccezione di nullità dedotta con il primomotivo di ricorso.Vanno ricordati i princìpi di diritto affermati da questa Corte a Sezioni Unite(Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912-01 ed ancorprima Sez.

U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828-01) secondo cuil’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimoimpedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art.420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospettil'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b)indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della suafunzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento dialtro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) indichil'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sianel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.Con specifico riferimento alla prima delle richiamate condizioni, si è inparticolare ritenuto “particolarmente pregnante l'obbligo per il difensore diprospettare, al giudice al quale si chiede il rinvio, con assoluta tempestività, ilproprio impedimento (appunto, "appena conosciuta" la contemporaneità deidiversi impegni) e ciò al fine di poter consentire al giudice stesso di individuare ladata della nuova udienza (in caso di accoglimento dell'istanza di differimento)anche in relazione alle esigenze organizzative del proprio ufficio, e far sì chel'eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti odisfunzioni giudiziarie”.Nel caso di specie, dall’esame degli atti processuali (consentito a questa Cortein ragione della natura processuale della questione proposta), risulta chel'impedimento non veniva prospettato appena conosciuta la contemporaneità dialtro impegno professionale: al contrario, il difensore depositava l’istanza didifferimento dell’udienza dibattimentale fissata per il giorno 04/07/2018 soltantoin data 28/06/2018, pur avendo ricevuto più di un mese prima (e cioè il18/05/2018) l’avviso di fissazione di udienza per lo stesso giorno avanti la Cortedi cassazione per altro procedimento penale.Correttamente, pertanto, i giudici di secondo grado hanno disattesol’eccezione difensiva di nullità della sentenza appellata.3.

Del tutto generico è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce laviolazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimentodella causa di giustificazione dello stato di necessità.Si tratta di doglianza che - seppure formalmente dedotta sotto la categoriadei vizi contemplati dall’art. 606 cod. proc. pen. - è pedissequamente reiterativadi quella già proposta con l’atto di appello, già esaminata e valutata dalla Corte diappello con corretti argomenti giuridici e di natura fattuale.Va, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa [OSCURATO:PERSONA] il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motiviproposti con l’appello e disattesi in secondo grado, sia per l’insindacabilità dellevalutazioni di merito ove adeguatamente e logicamente motivate, sia per lagenericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denuncianoun errore logico o giuridico ovvero la carenza o illogicità della motivazione (exmultis Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli,Rv. 276970-01).[OSCURATO:PERSONA] di merito ha osservato che, nel caso di specie, l’occupazione dellocale di proprietà del comune di Avellino era avvenuta quantomeno nel novembre2013 ed era in corso al momento del sopralluogo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] 4 marzo 2015, sicchè, avuto riguardo al lungo arco temporale, essa era statafinalizzata non a fronteggiare un pericolo attuale e transitorio di danno grave allapersona non altrimenti evitabile, bensì per soddisfare un bisogno abitativopermanente.Tale apparato argomentativo si salda con la motivazione della sentenza diprimo grado (trattandosi di “doppia conforme) ove si è dato conto che l’imputatoaveva cambiato la serratura del locale, posizionato mobilio, collocato i propri effettipersonali e che nella stessa istanza del 26/11/2013 prodotta dalla difesa indibattimento, il Reale aveva chiesto al Sindaco l’assegnazione di un alloggiocomunale comunicando di avere, nel frattempo, occupato abusivamentel’immobile di proprietà dell’ente ove era stato poi trovato circa due anni dopo.La Corte territoriale ha quindi affrontato e vagliato il profilo della ricorrenzadella causa di giustificazione dello stato di necessità senza incorrere in alcunaillogicità e applicando correttamente il principio ampiamente consolidato di questaCorte secondo cui l’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallostato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, il qualeben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero dialtri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., acondizione che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, anche gli altrielementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta el'inevitabilità del pericolo.

Ne consegue che la stessa può essere invocata solo inrelazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità direperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa(Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Malfitano, Rv. 280304-01; Sez. 2, n. 10694 del30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520-01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015,Cannalire, Rv. 263296-01; Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro, Rv.253035-01; Sez. 2, n. 24290 del 19/03/2003, Bocchino, Rv. 225447-01).4.

Altrettanto generico è il terzo motivo di ricorso con il quale si censura ilmancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.La Corte di appello – anche confrontandosi direttamente con le deduzionidifensive – ha fondato il diniego sulla lunga durata dell’occupazione abusiva e sullapregressa condanna penale, ritenendo irrilevanti le precarie condizioni economicherichiamate dalla difesa poiché già considerate dal giudice di primo che per taleragione aveva irrogato una pena in misura prossima al minimo edittale.Si tratta di un giudizio implicante una valutazione discrezionale tipica delgiudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità in quanto sorretto dapuntuale motivazione immune da vizi manifestamente illogici e non frutto di meroarbitrio.5.

Manifestamente infondato, infine, è il quarto motivo di ricorso con il qualesi censura la mancata declaratoria di estinzione del reato in quanto estinto perintervenuta prescrizione deducendo che tra la data della sentenza di primo grado(15/04/2019) e l’emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello(02/10/2025) è decorso un arco temporale superiore al termine ordinario di seianni.La consumazione del reato va effettivamente individuata nel giorno15/04/2019 (data della pronuncia della sentenza di primo grado stante la naturapermanente dell’illecito, contestato in imputazione con formula “aperta”) e da essodeve farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario di sei anni, termineaumentato di anni uno e mesi sei per gli eventi interruttivi verificatisi (termine informale scadenza il 15/10/2026).Tuttavia, deve trovare applicazione la disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge23 giugno 2017, n. 103 che è applicabile ai reati commessi nel tempo di vigenzadella legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendostata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, edalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1gennaio 2020 vige la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01); come è noto,la Corte costituzionale con sentenza n. 38, in data 10 febbraio 2026, depositata il23 marzo 2026 e pubblicata sulla G.U. il 25 marzo 2026, ha dichiarato non fondatele questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge27 settembre 2021, n. 134, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, dellalegge 9 gennaio 2019, n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondocomma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Lecce.Nella fattispecie occorre, pertanto, anche tenere conto di un tempo disospensione non superiore anno e sei mesi nell’intervallo tra la scadenza deltermine per il deposito della sentenza di primo grado (30 aprile 2019) e quellodella pronuncia di appello (19 novembre 2025) e dell’ulteriore sospensione di mesisette e giorni sei (decorrenti dal 19 novembre 2025, stante la motivazionecontestuale della sentenza di appello, alla data odierna di pronuncia del dispositivodella sentenza di legittimità), per un totale di anni due, mesi uno e giorni sei,sicchè il termine di prescrizione verrà formalmente a scadenza solo in data 21novembre 2028.6.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell’imputatoricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il giorno 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondoquanto disposto dall’ art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] generale, LauraCondemi, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli confermava lapronuncia del Tribunale di Avellino in data 15/04/2019 che aveva dichiarato VirgilioReale responsabile del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., conirrogazione della pena di mesi tre di reclusione, condizionalmente sospesasubordinatamente allo svolgimento di attività non retribuita in favore dellacollettività per giorni venti.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputatotramite il difensore di fiducia che ha articolato quattro motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 420-ter comma 5,cod. proc. pen. per avere la Corte di appello disatteso l’eccezione difensiva dinullità della sentenza di primo grado a sostegno della quale si era rappresentatoche il Tribunale aveva respinto l’istanza di rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],nonostante il concomitante impegno professionale del difensore di fiduciadell’imputato, prontamente comunicato e documentato.La richiesta di differimento era stata depositata- così si legge nel ricorso- dopola notifica dell’avviso del processo fissato dinanzi alla Corte di Cassazione,avvenuta il 18/05/2018, per la successiva udienza del 04/07/2018 ormaiprossima, sicchè anche una presentazione ad horas non avrebbe potuto sortire uneffetto diverso; con tale istanza erano anche state rappresentate “l’importanza ela delicatezza” di entrambi i processi e la “mancanza di collaboratori di studio”.Il diniego ha irrimediabilmente privato la difesa della possibilità dicontroesaminare l’unico testimone introdotto dal Pubblico Ministero ed escusso nelcorso dell’istruttoria dibattimentale.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione dell’art. 54 cod. pen. edil vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa digiustificazione dello stato di necessità.Deduce la difesa ricorrente che nel giudizio di primo grado era statadocumentata la situazione di indigenza e di precarietà dell’imputato (a seguitodella separazione coniugale e della perdita di attività lavorativa) il quale, dopoavere chiesto accoglienza alla [OSCURATO:PERSONA] e a seguito della indisponibilità ditale struttura, aveva trovato riparo in un locale inutilizzato sito all’interno di casepopolari, dandone comunicazione al Comune.2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio dimotivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanzeLa Corte di appello non ha speso alcuna argomentazione in ordine al diniegodella diminuente che era concedibile alla luce della precaria condizionedell’imputato e del fatto che la condotta di occupazione non è stata clandestina enon ha determinato alcuna manomissione o danno all’immobile.2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in punto di mancatadeclaratoria di estinzione del reato per prescrizione atteso che il termine ordinario(sei anni decorrente dalla sentenza di primo grado) era ormai decorso alla data diemissione (02/10/2025) del decreto di citazione per il giudizio di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Manifestamente infondata è l’eccezione di nullità dedotta con il primomotivo di ricorso.Vanno ricordati i princìpi di diritto affermati da questa Corte a Sezioni Unite(Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912-01 ed ancorprima Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828-01) secondo cuil’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimoimpedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art.420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospettil'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b)indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della suafunzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento dialtro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) indichil'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sianel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.Con specifico riferimento alla prima delle richiamate condizioni, si è inparticolare ritenuto “particolarmente pregnante l'obbligo per il difensore diprospettare, al giudice al quale si chiede il rinvio, con assoluta tempestività, ilproprio impedimento (appunto, "appena conosciuta" la contemporaneità deidiversi impegni) e ciò al fine di poter consentire al giudice stesso di individuare ladata della nuova udienza (in caso di accoglimento dell'istanza di differimento)anche in relazione alle esigenze organizzative del proprio ufficio, e far sì chel'eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti odisfunzioni giudiziarie”.Nel caso di specie, dall’esame degli atti processuali (consentito a questa Cortein ragione della natura processuale della questione proposta), risulta chel'impedimento non veniva prospettato appena conosciuta la contemporaneità dialtro impegno professionale: al contrario, il difensore depositava l’istanza didifferimento dell’udienza dibattimentale fissata per il giorno 04/07/2018 soltantoin data 28/06/2018, pur avendo ricevuto più di un mese prima (e cioè il18/05/2018) l’avviso di fissazione di udienza per lo stesso giorno avanti la Cortedi cassazione per altro procedimento penale.Correttamente, pertanto, i giudici di secondo grado hanno disattesol’eccezione difensiva di nullità della sentenza appellata.3. Del tutto generico è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce laviolazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimentodella causa di giustificazione dello stato di necessità.Si tratta di doglianza che - seppure formalmente dedotta sotto la categoriadei vizi contemplati dall’art. 606 cod. proc. pen. - è pedissequamente reiterativadi quella già proposta con l’atto di appello, già esaminata e valutata dalla Corte diappello con corretti argomenti giuridici e di natura fattuale.Va, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa [OSCURATO:PERSONA] il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motiviproposti con l’appello e disattesi in secondo grado, sia per l’insindacabilità dellevalutazioni di merito ove adeguatamente e logicamente motivate, sia per lagenericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denuncianoun errore logico o giuridico ovvero la carenza o illogicità della motivazione (exmultis Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli,Rv. 276970-01).[OSCURATO:PERSONA] di merito ha osservato che, nel caso di specie, l’occupazione dellocale di proprietà del comune di Avellino era avvenuta quantomeno nel novembre2013 ed era in corso al momento del sopralluogo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] 4 marzo 2015, sicchè, avuto riguardo al lungo arco temporale, essa era statafinalizzata non a fronteggiare un pericolo attuale e transitorio di danno grave allapersona non altrimenti evitabile, bensì per soddisfare un bisogno abitativopermanente.Tale apparato argomentativo si salda con la motivazione della sentenza diprimo grado (trattandosi di “doppia conforme) ove si è dato conto che l’imputatoaveva cambiato la serratura del locale, posizionato mobilio, collocato i propri effettipersonali e che nella stessa istanza del 26/11/2013 prodotta dalla difesa indibattimento, il Reale aveva chiesto al Sindaco l’assegnazione di un alloggiocomunale comunicando di avere, nel frattempo, occupato abusivamentel’immobile di proprietà dell’ente ove era stato poi trovato circa due anni dopo.La Corte territoriale ha quindi affrontato e vagliato il profilo della ricorrenzadella causa di giustificazione dello stato di necessità senza incorrere in alcunaillogicità e applicando correttamente il principio ampiamente consolidato di questaCorte secondo cui l’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallostato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, il qualeben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero dialtri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., acondizione che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, anche gli altrielementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta el'inevitabilità del pericolo. Ne consegue che la stessa può essere invocata solo inrelazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità direperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa(Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Malfitano, Rv. 280304-01; Sez. 2, n. 10694 del30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520-01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015,Cannalire, Rv. 263296-01; Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro, Rv.253035-01; Sez. 2, n. 24290 del 19/03/2003, Bocchino, Rv. 225447-01).4. Altrettanto generico è il terzo motivo di ricorso con il quale si censura ilmancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.La Corte di appello – anche confrontandosi direttamente con le deduzionidifensive – ha fondato il diniego sulla lunga durata dell’occupazione abusiva e sullapregressa condanna penale, ritenendo irrilevanti le precarie condizioni economicherichiamate dalla difesa poiché già considerate dal giudice di primo che per taleragione aveva irrogato una pena in misura prossima al minimo edittale.Si tratta di un giudizio implicante una valutazione discrezionale tipica delgiudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità in quanto sorretto dapuntuale motivazione immune da vizi manifestamente illogici e non frutto di meroarbitrio.5. Manifestamente infondato, infine, è il quarto motivo di ricorso con il qualesi censura la mancata declaratoria di estinzione del reato in quanto estinto perintervenuta prescrizione deducendo che tra la data della sentenza di primo grado(15/04/2019) e l’emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello(02/10/2025) è decorso un arco temporale superiore al termine ordinario di seianni.La consumazione del reato va effettivamente individuata nel giorno15/04/2019 (data della pronuncia della sentenza di primo grado stante la naturapermanente dell’illecito, contestato in imputazione con formula “aperta”) e da essodeve farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario di sei anni, termineaumentato di anni uno e mesi sei per gli eventi interruttivi verificatisi (termine informale scadenza il 15/10/2026).Tuttavia, deve trovare applicazione la disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge23 giugno 2017, n. 103 che è applicabile ai reati commessi nel tempo di vigenzadella legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendostata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, edalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1gennaio 2020 vige la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01); come è noto,la Corte costituzionale con sentenza n. 38, in data 10 febbraio 2026, depositata il23 marzo 2026 e pubblicata sulla G.U. il 25 marzo 2026, ha dichiarato non fondatele questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge27 settembre 2021, n. 134, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, dellalegge 9 gennaio 2019, n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondocomma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Lecce.Nella fattispecie occorre, pertanto, anche tenere conto di un tempo disospensione non superiore anno e sei mesi nell’intervallo tra la scadenza deltermine per il deposito della sentenza di primo grado (30 aprile 2019) e quellodella pronuncia di appello (19 novembre 2025) e dell’ulteriore sospensione di mesisette e giorni sei (decorrenti dal 19 novembre 2025, stante la motivazionecontestuale della sentenza di appello, alla data odierna di pronuncia del dispositivodella sentenza di legittimità), per un totale di anni due, mesi uno e giorni sei,sicchè il termine di prescrizione verrà formalmente a scadenza solo in data 21novembre 2028.6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell’imputatoricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il giorno 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31511/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris