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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 18180/2026

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lavverso il decreto del 05/06/2025 della Corte d'Appello di Campobassovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigettodei ricorsi;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso in data 4 febbraio 2025 il Tribunale di Campobasso, inprocedura di prevenzione, ha disposto la confisca delle quote sociali e dei beni aziendalidella srl [OSCURATO:PERSONA] e di altri beni immobili indicati nel dispositivo della decisione, tracui un immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA] .Vi è stata restituzione di altri beni .Secondo il Tribunale il patrimonio sociale della srl [OSCURATO:PERSONA] è confiscabile in ragionedella accertata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA].Costui viene inquadrato nella categoria soggettiva di cui all’art.1 comma 1 lett. b) deld.lgs. n.159 del 2011, in ragione di:-una condanna per riciclaggio, per fatti commessi nel 1996;-più condanne per reati fiscali, per condotte tenute nel 2004;-una condanna per appropriazione indebita, per fatti avvenuti nel 2006;-i contenuti di un titolo cautelare per usura, notificato in data 3 agosto 2015, per fatticommessi tra il 2009 e il 2015 (condanna del 2018);- due procedimenti pendenti per reati fiscali per fatti del 2019 e del 2020.La condizione soggettiva viene fatta risalire all’anno 2009.Quanto al profilo patrimoniale, si ritiene di sottoporre a confisca le quote (intestate aterzi) e i beni della srl [OSCURATO:PERSONA] in ragione della accertata correlazione temporaletra gli investimenti e il periodo di pericolosità, nonché in ragione della assenza di redditi, incapo ai titolari formali delle quote, nel periodo della costituzione.2.

La Corte di Appello di Campobasso con decreto del 5 giugno 2025 ha apportato unasola modifica alla decisione di primo grado, in riferimento alla quota della [OSCURATO:SOCIETA] intestata a [OSCURATO:PERSONA], con conferma delle statuizioni nel resto.In motivazione si precisa che il fondamento cognitivo dell’avvenuto inquadramento delCiampittiello nella categoria tipica della ricorrente commissione di delitti lucrogenetici risiedenella constatazione delle condotte di usura (2009- 2015).

Si tratta di condotte certamentelucrogenetiche, in ragione del fatto che la condotta illecita non si è chiusa con la fase dellapattuizione ma ha comportato effettivi guadagni.

Viene calcolata in circa 270mila euro laquota di profitto non oggetto di confisca in sede penale, con possibile coesistenza delle duemisure.Viene dunque ribadita la sproporzione tra redditività accertata nel periodo e valore degliinvestimenti oggetto di confisca.Si esaminano i flussi economico-finanziari e si motiva circa il fatto che i beni intestatialla società sono stati acquistati subito dopo la cessazione del periodo di pericolosità, concapitali accantonati durante il periodo antecedente.

3. Avverso il provvedimento di secondo grado sono stati introdotti due atti di ricorso,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della srl [OSCURATO:PERSONA].3.1 Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola più censure.Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenutapericolosità sociale ex art.1 comma1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011.Secondo la difesa la iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nella categoria soggettiva dellapericolosità per abituale commissione di delitti produttivi di reddito sarebbe illegittima.Le vicende di usura (nei confronti di più soggetti) si sono definite con la applicazionedella pena ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. nella misura di due anni e sei mesi direclusione.

Da ciò non potrebbe dedursi alcun profilo di pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA],che ha espiato la pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali.

La somma didenaro rinvenuta in sede di perquisizione (pari ad euro 246mila) è stata confiscata.

Lecondotte illecite non avrebbero determinato alcun ricavo ulteriore, al di là degli utili giàoggetto di confisca in sede penale.3.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore violazione di legge in riferimento allastatuizione di confisca.Si ripropone il tema del fatturato ingente di alcune società non oggetto di confisca, pureesse riferibili al [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbe esatta la considerazione per cui dettesocietà non hanno prodotto utili, come da tabella che si incorpora nell’atto di ricorso.3.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore profilo di violazione di legge in riferimento allaconfisca della società le cui quote risultano intestate a terzi.Non vi sarebbe correlazione temporale tra la condizione soggettiva di pericolosità delproposto e l’acquisto dei beni, né si potrebbe ritenere che gli acquisti siano stati realizzaticon risorse accantonate nel periodo di pericolosità.3.4 Il ricorso proposto dalla srl [OSCURATO:PERSONA] articola due censure in tema diviolazione di legge.Al primo motivo ripropone il tema del difetto di correlazione temporale tra il momentodegli acquisti e la cessazione della pericolosità sociale del proposto.Al secondo motivo deduce erronea applicazione di legge in riferimento al tema delladisponibilità dei beni in capo al soggetto proposto, in ragione delle capacità economiche deititolari formali delle quote con particolare riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e CiampittielloLuca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.2.

Il primo motivo di ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], in tema di giudizio dipericolosità, è infondato.La decisione impugnata realizza una corretta applicazione dei principi di diritto espressida questa Corte di legittimità nel corso degli ultimi dieci anni (anche in ragione di quantoevidenziato dalla Corte Edu nella decisione del 2017 [OSCURATO:PERSONA] contro Italia), principirecepiti anche dalla Corte Costituzionale nella nota decisione n.24 del 2019.Come è noto, a seguito dell’intervento della Consulta in tale parte ‘constatativa’ delgiudizio di prevenzione, l’ applicazione della disposizione di cui alla lettera b dell’art. 1 deld.lgs. n.159 del 2011 può dirsi conforme ai principi costituzionali di riferimento se ed inquanto il giudice di merito abbia rispettato, dandone conto in motivazione, quei connotati di«tassatività» dei contenuti, già individuati da questa Corte di Cassazione negli arrestiposteriori alla nota decisione [OSCURATO:PERSONA] contro Italia e così riassunti dalgiudice delle leggi « [..] le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presuppostodella misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specieesaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi«elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art.13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (edunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamentegenerato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito inuna determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componentesignificativa di tale reddito [..] ».Resta pertanto ineliminabile, nel giudizio di prevenzione, la realizzazione di unaoperazione preliminare di inquadramento del soggetto - di cui si discute – in una dellecategorie legali di descrizione della pericolosità, secondo canoni interpretativi tesi avalorizzare la dimensione tassativa delle previsioni di legge, in particolare per quantoconcerne l’area della pericolosità generica (caratterizzata da contenuti legislativi che fannoricorso a locuzioni più elastiche rispetto a quelle della pericolosità qualificata, modellate suspecifiche fattispecie di delitto).In particolare, va evidenziato che è stata proprio la promozione ed il consolidamento disimile opzione ermeneutica a determinare – in sede di decisione sull’incidente di legittimitàcostituzionale – la presa d’atto, da parte della Consulta, di una conformità del «dirittovivente» - in riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b del citato art.1 - ai canoni impostidalla definitiva «attrazione» del sistema della prevenzione in un ambito presidiato dai principicostituzionali espressi dall’articolo 13 Cost. in tema di tutela della libertà personale – nonchédagli artt. 42, 117 Cost. e 1 Prot.

Add.

Cedu in tema di tutela della proprietà –, pur nellariaffermazione della distinzione tra «materia penale» in senso stretto ed intervento«preventivo» e limitativo di diritti costituzionalmente garantiti.Secondo tale assetto interpretativo, riprendendo il testo della citata sent. 24 del 2019: l’aggettivo «delittuoso», che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) delladisposizione, viene letto nel senso che l’attività del proposto debba caratterizzarsi in terminidi “delitto” e non di un qualsiasi illecito (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 19aprile 2018-3 ottobre 2018, n. 43826; sezione seconda, sentenza 23 marzo 2012-3 maggio2012, n. 16348), sì da escludere, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» siasufficiente a fondare la misura, ben potendo l’evasione tributaria consistere anche in meriilleciti amministrativi (Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 6 dicembre 2016-9febbraio 2017, n. 6067; sezione sesta, sentenza 21 settembre 2017-21 novembre 2017, n.53003).

L’avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b)della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose[...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vitadel proposto» (Cass., n. 31209 del 2015), in modo che si possa «attribuire al soggettoproposto una pluralità di condotte passate» (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n. 349), talora richiedendosi che esse connotino «in modosignificativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo cheabbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati ocomunque significativi» (Corte di cassazione, sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2018-15 marzo 2018, n. 11846) [..] .Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «delittuosi» ed ilsignificato attribuito alla nozione di «abitualità», come veri e propri presìdi della legittimitàcostituzionale della stessa «base legale» dell’art.1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 intema di prevenzione : « [..] allorché si versi – come nelle questioni ora all’esame – al di fuoridella materia penale, non può del tutto escludersi che l’esigenza di predeterminazione dellecondizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente econvenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell’interpretazione,fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative purecaratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine daun certo grado di imprecisione.

Essenziale – nell’ottica costituzionale così come in quellaconvenzionale – è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre lapersona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poterragionevolmente prevedere l’applicazione della misura stessa [..] ..

La locuzione «coloroche per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, chevivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile,infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tantodi singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato.

Tale interpretazione dellafattispecie permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla quale ha da ultimo giustamenteinsistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l’attenzione la sentenza n.177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei «tipi di comportamento»(«types of behaviour») assunti a presupposto della misura [..] ».Dai contenuti della decisione n.24 del 2019 Corte Cost. deriva – pertanto – unaparticolare esigenza di uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale maturato nella presentesede di legittimità e richiamato dalla Consulta, sui punti caratterizzanti l’operazioneermeneutica sin qui rievocati, posto che l’adozione di letture diverse delle disposizioniancora vigenti, tese a riportare in vita modelli di classificazione basati su concetti nonrispondenti alla tassatività descrittiva, finirebbe con il porsi in contrasto con il delicato assettodi conformità ai principi costituzionali e convenzionali proposto e realizzato in tale decisione.Va quindi ribadita l'affermazione (v.

Sez.

I n. 349 del 15.6.2017, dep.2018 ric.

Bosco, rv271996 e successive conformi) per cui, nella costruzione della fattispecie legale dipericolosità di cui all’art.1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 il termine 'delittuoso' non èconnotazione di disvalore generico della condotta pregressa, ma attributo che la qualifica,dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggettoproposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che - vuoifacendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso unaautonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori - sianorispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante e consistente in un delittoproduttivo di reddito.3.

Nel caso in esame il nucleo essenziale della parte constatativa della decisione siriconnette alle plurime attività delittuose di usura che risultano commesse in danno di piùpersone e nell’arco temporale intercorso tra il 2009 e il 2015 .Si tratta di condotte delittuose per loro natura ‘produttive di reddito’ (ed infatti ilricorrente sviluppa censure sul quantum ma non sull’an di profitto illecito) ed il cuiaccertamento non può essere messo in dubbio, sia perché oggetto di un titolo cautelare siaperché il procedimento penale si è definito con sentenza applicativa di pena.Il giudice della prevenzione può di certo importare e servirsi di simili supporti cognitivi,essendo inibita esclusivamente la possibilità – secondo la recente giurisprudenza – diservirsi di sentenze di assoluzione nel merito, per la necessaria uniformità di valutazionedelle condotte nei diversi settori del diritto punitivo o preventivo (v.

Sez.

I n. 31209 del24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 – 01, nonché tra le altre, da ultimo Sez.

VI, n. 45280 del30/10/2024, Curci, Rv. 287312 - 01; l’orientamento in parte contrario che era stato espressoin alcuni arresti dalla Sezione II – a far data da Sez.

II, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv.277225 – 05 – risulta recessivo in ragione di quanto affermato da Sez.

II, n. 37849 del30/05/2024, Vurruso, Rv. 287063 - 01).Dunque le doglianze difensive non risultano in linea con il reale contenuto delladecisione impugnata, specie lì dove si compie riferimento alla assenza di pericolosità attualeper la avvenuta espiazione di pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali.

Lamisura applicata è infatti misura patrimoniale, basata su un giudizio di pericolosità ‘storica’,che trova solida base cognitiva nelle reiterate condotte di usura oggetto della decisione dipatteggiamento del 2018 .

4. Ulteriore argomento di critica, sempre introdotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA](sia al primo che al secondo motivo) riguarda la stessa possibilità di operare una confisca‘ulteriore’ di beni, rispetto a quella realizzata in sede penale.Il motivo è parimenti infondato, posto che la difesa non considera che la confisca diprevenzione ha uno statuto regolativo diverso rispetto alla confisca ‘per equivalente’ delprofitto del reato, in quanto basata (quella di prevenzione) sul parametro della sproporzione,come è stato ben evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale.Il punto merita, tuttavia un approfondimento, fermo restando che la Corte di Appello hagià precisato, con motivazione articolata e dunque non sindacabile in questa sede, che ilprofitto delle condotte di usura è stato sensibilmente maggiore di ciò che è caduto inconfisca in sede penale.

Va dunque ribadita, come si è già precisato in più arresti sul tema,la ragione della distinzione.

Sostenere, in particolare, che la confisca di prevenzione debbacostruirsi – nello spazio cronologico caratterizzato dalla constatazione di pericolosità –del proposto nella categoria tipica e della successiva «proiezione» del valore in tal modoottenuto sulle consistenze patrimoniali riferibili al proposto, significa mal interpretare ilparametro della «proporzionalità» della misura di prevenzione.Ciò perché, a differenza della confisca per equivalente (che si basa sulla individuazionedel profitto di ogni singolo reato su cui vi è prova), la confisca di prevenzione è confisca «persproporzione» caratterizzata dal fatto che le basi cognitive sono rappresentate: a) dallaindividuazione di condotte ricorrenti, produttive di reddito illecito, tali da comportare il giudizioconstatativo b) dalla verifica della sproporzione tra redditi e investimenti nel periodo, il chedetermina, in caso positivo, il ragionevole convincimento della esistenza di ulteriori condotteillecite produttive di reddito; c) dalla confisca di ciò che rientra nel limite della sproporzioneaccertata.Nella sproporzione, per essere chiari, va a finire tanto la redditività illecita degli episodicensiti (quelli che hanno consentito l’iscrizione del proposto nella categoria tipizzata dipericolosità) che la redditività aggiuntiva degli episodi ulteriori, ricostruiti in via indiziaria sullabase dell’analisi patrimoniale.La confisca di prevenzione, ove si rispetti il procedimento qui descritto può, per suanatura, colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei singoli reatiaccertati durante la ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità (appare orientatain senso contrario, almeno nel tenore della massima, Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023,Valenti, Rv. 285039 - 02, lì dove si rapporta il profitto dei reati accertati al possibile valore, inmodo congruente, della confisca, opzione da cui si dissente per ciò che si dirà in seguito).Questo ragionamento è frutto della evoluzione giurisprudenziale interna (vedi tra lemolte Sez. 1, n. 15954 del 10/11/2021, dep. 2022, ric.

Mellea, n.m.; Sez. 5, n. 18837 del01/02/2024, Martinelli, Rv. 286518 - 02) e non appare contrastato dai contenuti della recentedecisione Garofalo contro Italia, per le ragioni che seguono.La confisca di prevenzione italiana, per sua natura e conformazione legislativa, non puòessere ritenuta ‘pertinenziale’ ma appartiene alla categoria della confisca ‘recuperatoria’ delragionevolmenteprobabile incremento patrimoniale correlato alla condizione di pericolosità.Come si è detto, la constatazione della condizione soggettiva di pericolosità (qualificatao semplice ma per abitualità delittuosa lucrogenetica) consente di aprire la verificapatrimoniale, nel rispetto del principio della ‘correlazione temporale’.

Da ciò deriva che laconfisca, sul piano normativo, tende al recupero della ‘ricchezza ingiustificata’essenzialmente attraverso le due ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, d.lgs. 159 del 2011: a) laesistenza di prova diretta della derivazione del patrimonio dalla attività illecita; b) la esistenzadi una ragionevole presunzione di derivazione, basata sulla riconosciuta sproporzione traentrate lecite e valore degli investimenti.

La maggior parte delle applicazioni pratiche dell’istituto si basano proprio sull’analisieconomica della sproporzione, che, con onere probatorio gravante sull’accusa, assume ilvalore di prova indiziaria della derivazione illecita del patrimonio, come ribadito dalla stessaCorte cost. nella decisione n. 24 del 2019: « [..] la circostanza che la sproporzione del valoredei beni rispetto al reddito o all’attività economica, da mero indicatore dell’origine illecita deibeni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, arequisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, nonmodifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti,continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativaall’origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa dicolui il quale abbia la disponibilità del bene e – in sede di valutazione dei presupposti dellaconfisca – non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..] ».Non può, pertanto, affermarsi – in chiave di equilibrio dei poteri delle parti – che laprocedura di prevenzione trasferisca sull’interessato un onere eccessivo di dimostrazionedella liceità del patrimonio, posto che – come si è detto – la verifica del parametro dellasproporzione di valori è sostenuta dall’accusa.Peraltro, la giurisprudenza ha più volte affermato che l’onere gravante sul proposto osul terzo è di mera allegazione e va parametrato anche al tempo in cui si sono verificati gliacquisti: non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto dellarichiesta di confisca, l’onere di fornire allegazioni specifiche sulla propria capacità produttivadi reddito in tempi molto remoti, che eccedano la ragionevole indicazione dell’attività svoltaall’epoca o di eventi specifici che abbiano determinato un incremento delle entrate,spettando all’accusa la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il redditoe il patrimonio e della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggettoportatore di pericolosità(v.

Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Celentano, Rv. 283979 - 02).Dunque in presenza di una ragionata ricostruzione di un periodo di pericolositàsoggettiva (caratterizzato dalla adesione a una associazione criminale di stampo mafioso odalla dedizione abituale ad attività delittuose lucrogenetiche) l’analisi della sproporzione traredditività lecita e valore degli investimenti, all’esito del contraddittorio e delle eventualiallegazioni difensive, è al tempo stesso: a) il parametro probatorio che consente di ritenere ibeni come «frutto» di attività illecite compiute nel periodo dal proposto (anche ulterioririspetto a quelle espressamente censite); b) il limite di valore della confisca.Andare oltre il periodo di correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquistodei beni o oltre il valore economico della sproporzione significherebbe violare la logicagiuridica dello strumento recuperatorio/preventivo e imboccare la strada della sanzione, coninevitabile attribuzione di una etichetta penalistica all’istituto.Ed è questo l’assetto, descritto in estrema sintesi, che ha consentito alla Corte Edu diaffermare, con la invocata decisione del 13 febbraio 2025 Garofalo contro Italia, la natura«non penale» della confisca di prevenzione per ritenuta pericolosità semplice (aspetto maideciso in precedenza da Strasburgo), pur evidenziandosi che non si tratta di uno strumentopreventivo ‘in senso proprio’, dato che, in caso di confisca disgiunta (così come in caso diconfisca post mortem), l’ablazione non ha lo scopo di inibire la prosecuzione dell’attivitàpericolosa del soggetto che si trova nella disponibilità dei beni.

Le considerazioni che permeano il ragionamento della Corte Edu possono esseresintetizzate nel modo che segue.[OSCURATO:PERSONA] ha applicato icriteriposti, sul tema, dalla giurisprudenzaWelch-[OSCURATO:SOCIETA].: a)se la misura è imposta all’esito di una condanna nel quadro di un procedimento penale; b)quale sia la qualificazione giuridica a livello nazionale; c) la natura e lo scopo della misura; d)la gravità della misura; e) le procedure per l’adozione e l’applicazione della misura.5.

Nel caso concreto, la Corte ha ribadito che, in assenza di un riconoscimento a livellonazionale della natura penale della misura, il criterio determinante è quello della natura edello scopo della stessa.A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che nel corso degli anni, e in particolare inseguito alla riforma del 2008-2009, la natura della confisca abbia perso il suo originalecarattere preventivo(in senso stretto del termine), per acquisire quello di misuraripristinatoria, in particolare, rispondendo al principio secondo il quale il "crimine non devepagare".La Corte ha richiamato i principi che permettono di considerare una misura"preventiva”: nella sua giurisprudenza, la Corte ha spesso sottolineato, sebbene in contestidiversi, che la caratteristica principale delle misure preventive è che devono essere basatesu elementi concreti che siano realmente indicativi del persistere del rischio che tali misurecercano di scongiurare (si veda, mutatis mutandis, Labitacontro Italia [GC], n. 26772/95, §193, CEDU 2000-IV; Vlasov e Benyash c.

Russia, nn. 51279/09 e 32098/13, § 34, 20settembre 2016; e Pagerie c.

Francia, n. 24203/16, § 194, 19 gennaio 2023, tutti relativi arestrizioni alla libertà di circolazione).

La Corte ha inoltre sottolineato che le misurepreventive applicate nei confronti dei singoli devono essere adottate tenendo conto delcomportamento o delle azioni della persona interessata, a seguito di una valutazioneindividuale e dettagliata del rischio in questione (vedi Domenjoud c.

Francia, nn. 34749/16 e79607/17, § 104, 16 maggio 2024; vedi anche Advisory opinion as to whether an individualmay be denied authorisation to work as a security guard or officer on account of being closeto or belonging to a religious movement [GC], richiesta n.

P16-2023-001, Consiglio di Statobelga, §§ 97-98 e 100-01, 14 dicembre 2023).stretto della confisca (di prevenzione) italiana in quanto:- può essere imposta indipendentemente dalla “pericolosità attuale” del proposto inquanto l’imposizione della misura di confisca preventiva non richiede necessariamentel’accertamento dell’attualità del pericolo e, quindi, del rischio che vengano commessi ulteriorireati che la misura in questione mirerebbe a prevenire;- può essere applicata anche in caso di decesso di quest’ultima, anche quando ibeni in questione sono di proprietà di persone che non rappresentano, e non hanno mairappresentato, un pericolo per la società.A questo proposito, la Corte ha inoltre sottolineato che: "nella sua formulazioneoriginale, [la misura] si basava su una valutazione prognostica: l’esame della presunzioneche l’individuo commettesse reati aveva come obiettivo una valutazione del rischio che infuturo ne venissero commessi di ulteriori.

Nella sua formulazione attuale, invece, la misura sibasa su una valutazione diagnostica: le autorità nazionali devono accertare se, durante undeterminato periodo di tempo, si possa presumere che l’individuo in questione abbiacommesso reati e se, durante tale periodo, abbia acquisito beni e proprietà la cui originelecita non possa essere dimostrata.

Nessuna ulteriore valutazione di “pericolosità” o“rischio”, volta a determinare se l’individuo in questione commetterà ulteriori reati in futuro, ènella giurisprudenza nazionale."Sono affermazioni del tutto condivisibili e rispondenti all’assetto normativo.

Aspettocentrale della decisione risulta quindi essere la valutazione dello scopo ripristinatorio dellaconfisca.

La Corte ha concluso che la misura persegua tale finalità, nella misura in cui:- l’ambito di applicazione della misura è limitato dal suo scopo diimpedirel’ingiusto arricchimento: fondandosi anche sulla giurisprudenza della Cortecostituzionale interna, il carattere non penale può giustificarsi solo se i reatipresumibilmente commessi dall’individuo siano fonte di profitti illeciti, in un importoragionevolmente congruo con il valore dei beni da confiscare;- il provvedimento può essere applicato solo in relazione ai beni acquisitidall’individuo interessato durante il periodo in cui egli aveva presumibilmentecommesso reati che comportavano profitti illeciti, dimostrando così che questoprovvedimento mira a prevenire l’arricchimento ingiusto sulla base dellacommissione di reati;- la confisca è limitata ai soli profitti illeciti derivanti dai reati presumibilmentecommessi dall’individuo (a differenza ad es. della confisca per la lottizzazioneabusiva esaminata nel caso [OSCURATO:SOCIETA]. e altri, § 227, in cui la Corte ha ritenutoche il fatto che il provvedimento potesse essere applicato indiscriminatamente eindipendentemente dal terreno sul quale era stato commesso il reato di lottizzazionefosse un fattore che deponeva a favore della sua finalità punitiva) e, anche sullabase della stessa giurisprudenza costituzionale, non si estende anche al prodottodel reato, dato che ciò produrrebbe effetti pregiudizievoli sulla sfera personaledell ’ individuo interessato che andrebbero oltre la semplice privazionedell ’arricchimento ingiusto derivante dal reato.Come può notarsi, le valutazioni espresse dalla Corte Edu nel caso Garofalo simodellano, essenzialmente sul percorso interpretativo realizzato dalla giurisprudenzainterna (e culminato nella decisione Corte cost. n. 24 del 2019) in punto di sistemazioneconcettuale della confisca di prevenzione come strumento di recupero coattivo eautoritativo di profitti illeciti basato su una seria ricognizione di tipo «constatativo» dellapericolosità soggettiva (con parametri probatori che per rispettare il principio ditassatività devono posizionarsi in una soglia necessariamente elevata, pur non essendorichiesta necessariamente la condanna irrevocabile) cui faccia seguito, nell’ambito delperimetro temporale interessato, l’analisi della sproporzione tra reddito e investimentinon contraddetta da allegazioni difensive contrarie.

In simile cornice va sottolineato in particolare che il parametro della «congruità», inuna corretta lettura della decisione e delle sue matrici, non va rapportato al profitto dei«soli» reati accertati, ma – come si è detto sopra – alla redditività della intera attivitàillecita presumibilmente svolta nel periodo interessato.Ciò significa, in altre parole, ancorare il limite di ragionevolezza della confisca alvalore della effettiva e misurata sproporzione di valori tra reddito e investimenti (percome risulta all’esito del contraddittorio processuale), posto che in quel valore va aconfluire – secondo un procedimento logico-deduttivo – tanto il profitto dei reatiespressamente censiti che di quelli ritenuti probabili.

Dunque, la lettura qui ribadita lega -senza strappi o distonìe - il ragionamento interno e quello sovranazionale.Nel caso in esame la Corte di secondo grado ha realizzato una ampia ricostruzionedella sproporzione tra redditi e investimenti riferibili al proposto e la difesa non ha affermatoche la confisca ecceda il limite della sproporzione.E’ stata piuttosto allegata una tesi di ‘riduzione’ della sproporzione basata sui pretesiricavi di altre imprese non sottoposte a confisca, ma si tratta di una tesi apprezzata marespinta in sede di merito con motivazioni ampie e fondate sull’esame dei dati contabili, conoperazione che risulta insindacabile in sede di legittimità ed in tema di prevenzione (nel cuiambito, come è noto, il ricorso è limitato alla violazione di legge).6.

Per il resto, tanto le doglianze residue del [OSCURATO:PERSONA] che quelle della compaginesocietaria [OSCURATO:PERSONA] (da intendersi, queste ultime, come proposte dai soci,altrimenti il ricorso sarebbe inammissibile per quanto ritenuto da Sez.

I n. 42238 del18/05/2017, Mancuso, Rv. 270973 - 01) invocano il principio della correlazione temporale tracondizione soggettiva di pericolosità e acquisto dei beni, posto che la maggior parte degliinvestimenti è posteriore alla cessazione della pericolosità del proposto.Tuttavia in sede di merito si è fatta coerente applicazione del principio di dirittoespresso, tra le altre, da Sez.

VI, n. 36421 del 06/09/2021, Palmeri, Rv. 281990 – 01,secondo cui in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delleutilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolositàsociale, purchè il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattualidimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nelperiodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi edunivoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità.Nel caso in esame il lasso temporale è molto contenuto e la motivazione espressa insede di merito appare congrua e non rivalutabile nella presente sede di legittimità.

Anche inpunto di disponibilità dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA] le critiche sono reiterative e lamotivazione espressa in sede di merito non è qui rivalutabile, in quanto del tutto congrua.Nel loro complesso i ricorsi vanno, pertanto, rigettati con condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lavverso il decreto del 05/06/2025 della Corte d'Appello di Campobassovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigettodei ricorsi;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 4 febbraio 2025 il Tribunale di Campobasso, inprocedura di prevenzione, ha disposto la confisca delle quote sociali e dei beni aziendalidella srl [OSCURATO:PERSONA] e di altri beni immobili indicati nel dispositivo della decisione, tracui un immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA] .Vi è stata restituzione di altri beni .Secondo il Tribunale il patrimonio sociale della srl [OSCURATO:PERSONA] è confiscabile in ragionedella accertata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA].Costui viene inquadrato nella categoria soggettiva di cui all’art.1 comma 1 lett. b) deld.lgs. n.159 del 2011, in ragione di:-una condanna per riciclaggio, per fatti commessi nel 1996;-più condanne per reati fiscali, per condotte tenute nel 2004;-una condanna per appropriazione indebita, per fatti avvenuti nel 2006;-i contenuti di un titolo cautelare per usura, notificato in data 3 agosto 2015, per fatticommessi tra il 2009 e il 2015 (condanna del 2018);- due procedimenti pendenti per reati fiscali per fatti del 2019 e del 2020.La condizione soggettiva viene fatta risalire all’anno 2009.Quanto al profilo patrimoniale, si ritiene di sottoporre a confisca le quote (intestate aterzi) e i beni della srl [OSCURATO:PERSONA] in ragione della accertata correlazione temporaletra gli investimenti e il periodo di pericolosità, nonché in ragione della assenza di redditi, incapo ai titolari formali delle quote, nel periodo della costituzione.2. La Corte di Appello di Campobasso con decreto del 5 giugno 2025 ha apportato unasola modifica alla decisione di primo grado, in riferimento alla quota della [OSCURATO:SOCIETA] intestata a [OSCURATO:PERSONA], con conferma delle statuizioni nel resto.In motivazione si precisa che il fondamento cognitivo dell’avvenuto inquadramento delCiampittiello nella categoria tipica della ricorrente commissione di delitti lucrogenetici risiedenella constatazione delle condotte di usura (2009- 2015). Si tratta di condotte certamentelucrogenetiche, in ragione del fatto che la condotta illecita non si è chiusa con la fase dellapattuizione ma ha comportato effettivi guadagni. Viene calcolata in circa 270mila euro laquota di profitto non oggetto di confisca in sede penale, con possibile coesistenza delle duemisure.Viene dunque ribadita la sproporzione tra redditività accertata nel periodo e valore degliinvestimenti oggetto di confisca.Si esaminano i flussi economico-finanziari e si motiva circa il fatto che i beni intestatialla società sono stati acquistati subito dopo la cessazione del periodo di pericolosità, concapitali accantonati durante il periodo antecedente. 3. Avverso il provvedimento di secondo grado sono stati introdotti due atti di ricorso,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della srl [OSCURATO:PERSONA].3.1 Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola più censure.Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenutapericolosità sociale ex art.1 comma1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011.Secondo la difesa la iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nella categoria soggettiva dellapericolosità per abituale commissione di delitti produttivi di reddito sarebbe illegittima.Le vicende di usura (nei confronti di più soggetti) si sono definite con la applicazionedella pena ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. nella misura di due anni e sei mesi direclusione. Da ciò non potrebbe dedursi alcun profilo di pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA],che ha espiato la pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. La somma didenaro rinvenuta in sede di perquisizione (pari ad euro 246mila) è stata confiscata. Lecondotte illecite non avrebbero determinato alcun ricavo ulteriore, al di là degli utili giàoggetto di confisca in sede penale.3.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore violazione di legge in riferimento allastatuizione di confisca.Si ripropone il tema del fatturato ingente di alcune società non oggetto di confisca, pureesse riferibili al [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe esatta la considerazione per cui dettesocietà non hanno prodotto utili, come da tabella che si incorpora nell’atto di ricorso.3.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore profilo di violazione di legge in riferimento allaconfisca della società le cui quote risultano intestate a terzi.Non vi sarebbe correlazione temporale tra la condizione soggettiva di pericolosità delproposto e l’acquisto dei beni, né si potrebbe ritenere che gli acquisti siano stati realizzaticon risorse accantonate nel periodo di pericolosità.3.4 Il ricorso proposto dalla srl [OSCURATO:PERSONA] articola due censure in tema diviolazione di legge.Al primo motivo ripropone il tema del difetto di correlazione temporale tra il momentodegli acquisti e la cessazione della pericolosità sociale del proposto.Al secondo motivo deduce erronea applicazione di legge in riferimento al tema delladisponibilità dei beni in capo al soggetto proposto, in ragione delle capacità economiche deititolari formali delle quote con particolare riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e CiampittielloLuca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.2. Il primo motivo di ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], in tema di giudizio dipericolosità, è infondato.La decisione impugnata realizza una corretta applicazione dei principi di diritto espressida questa Corte di legittimità nel corso degli ultimi dieci anni (anche in ragione di quantoevidenziato dalla Corte Edu nella decisione del 2017 [OSCURATO:PERSONA] contro Italia), principirecepiti anche dalla Corte Costituzionale nella nota decisione n.24 del 2019.Come è noto, a seguito dell’intervento della Consulta in tale parte ‘constatativa’ delgiudizio di prevenzione, l’ applicazione della disposizione di cui alla lettera b dell’art. 1 deld.lgs. n.159 del 2011 può dirsi conforme ai principi costituzionali di riferimento se ed inquanto il giudice di merito abbia rispettato, dandone conto in motivazione, quei connotati di«tassatività» dei contenuti, già individuati da questa Corte di Cassazione negli arrestiposteriori alla nota decisione [OSCURATO:PERSONA] contro Italia e così riassunti dalgiudice delle leggi « [..] le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presuppostodella misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specieesaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi«elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art.13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (edunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamentegenerato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito inuna determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componentesignificativa di tale reddito [..] ».Resta pertanto ineliminabile, nel giudizio di prevenzione, la realizzazione di unaoperazione preliminare di inquadramento del soggetto - di cui si discute – in una dellecategorie legali di descrizione della pericolosità, secondo canoni interpretativi tesi avalorizzare la dimensione tassativa delle previsioni di legge, in particolare per quantoconcerne l’area della pericolosità generica (caratterizzata da contenuti legislativi che fannoricorso a locuzioni più elastiche rispetto a quelle della pericolosità qualificata, modellate suspecifiche fattispecie di delitto).In particolare, va evidenziato che è stata proprio la promozione ed il consolidamento disimile opzione ermeneutica a determinare – in sede di decisione sull’incidente di legittimitàcostituzionale – la presa d’atto, da parte della Consulta, di una conformità del «dirittovivente» - in riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b del citato art.1 - ai canoni impostidalla definitiva «attrazione» del sistema della prevenzione in un ambito presidiato dai principicostituzionali espressi dall’articolo 13 Cost. in tema di tutela della libertà personale – nonchédagli artt. 42, 117 Cost. e 1 Prot. Add. Cedu in tema di tutela della proprietà –, pur nellariaffermazione della distinzione tra «materia penale» in senso stretto ed intervento«preventivo» e limitativo di diritti costituzionalmente garantiti.Secondo tale assetto interpretativo, riprendendo il testo della citata sent. 24 del 2019: l’aggettivo «delittuoso», che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) delladisposizione, viene letto nel senso che l’attività del proposto debba caratterizzarsi in terminidi “delitto” e non di un qualsiasi illecito (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 19aprile 2018-3 ottobre 2018, n. 43826; sezione seconda, sentenza 23 marzo 2012-3 maggio2012, n. 16348), sì da escludere, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» siasufficiente a fondare la misura, ben potendo l’evasione tributaria consistere anche in meriilleciti amministrativi (Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 6 dicembre 2016-9febbraio 2017, n. 6067; sezione sesta, sentenza 21 settembre 2017-21 novembre 2017, n.53003). L’avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b)della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose[...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vitadel proposto» (Cass., n. 31209 del 2015), in modo che si possa «attribuire al soggettoproposto una pluralità di condotte passate» (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n. 349), talora richiedendosi che esse connotino «in modosignificativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo cheabbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati ocomunque significativi» (Corte di cassazione, sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2018-15 marzo 2018, n. 11846) [..] .Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «delittuosi» ed ilsignificato attribuito alla nozione di «abitualità», come veri e propri presìdi della legittimitàcostituzionale della stessa «base legale» dell’art.1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 intema di prevenzione : « [..] allorché si versi – come nelle questioni ora all’esame – al di fuoridella materia penale, non può del tutto escludersi che l’esigenza di predeterminazione dellecondizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente econvenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell’interpretazione,fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative purecaratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine daun certo grado di imprecisione. Essenziale – nell’ottica costituzionale così come in quellaconvenzionale – è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre lapersona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poterragionevolmente prevedere l’applicazione della misura stessa [..] .. La locuzione «coloroche per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, chevivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile,infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tantodi singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato. Tale interpretazione dellafattispecie permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla quale ha da ultimo giustamenteinsistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l’attenzione la sentenza n.177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei «tipi di comportamento»(«types of behaviour») assunti a presupposto della misura [..] ».Dai contenuti della decisione n.24 del 2019 Corte Cost. deriva – pertanto – unaparticolare esigenza di uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale maturato nella presentesede di legittimità e richiamato dalla Consulta, sui punti caratterizzanti l’operazioneermeneutica sin qui rievocati, posto che l’adozione di letture diverse delle disposizioniancora vigenti, tese a riportare in vita modelli di classificazione basati su concetti nonrispondenti alla tassatività descrittiva, finirebbe con il porsi in contrasto con il delicato assettodi conformità ai principi costituzionali e convenzionali proposto e realizzato in tale decisione.Va quindi ribadita l'affermazione (v. Sez. I n. 349 del 15.6.2017, dep.2018 ric. Bosco, rv271996 e successive conformi) per cui, nella costruzione della fattispecie legale dipericolosità di cui all’art.1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 il termine 'delittuoso' non èconnotazione di disvalore generico della condotta pregressa, ma attributo che la qualifica,dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggettoproposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che - vuoifacendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso unaautonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori - sianorispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante e consistente in un delittoproduttivo di reddito.3. Nel caso in esame il nucleo essenziale della parte constatativa della decisione siriconnette alle plurime attività delittuose di usura che risultano commesse in danno di piùpersone e nell’arco temporale intercorso tra il 2009 e il 2015 .Si tratta di condotte delittuose per loro natura ‘produttive di reddito’ (ed infatti ilricorrente sviluppa censure sul quantum ma non sull’an di profitto illecito) ed il cuiaccertamento non può essere messo in dubbio, sia perché oggetto di un titolo cautelare siaperché il procedimento penale si è definito con sentenza applicativa di pena.Il giudice della prevenzione può di certo importare e servirsi di simili supporti cognitivi,essendo inibita esclusivamente la possibilità – secondo la recente giurisprudenza – diservirsi di sentenze di assoluzione nel merito, per la necessaria uniformità di valutazionedelle condotte nei diversi settori del diritto punitivo o preventivo (v. Sez. I n. 31209 del24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 – 01, nonché tra le altre, da ultimo Sez. VI, n. 45280 del30/10/2024, Curci, Rv. 287312 - 01; l’orientamento in parte contrario che era stato espressoin alcuni arresti dalla Sezione II – a far data da Sez. II, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv.277225 – 05 – risulta recessivo in ragione di quanto affermato da Sez. II, n. 37849 del30/05/2024, Vurruso, Rv. 287063 - 01).Dunque le doglianze difensive non risultano in linea con il reale contenuto delladecisione impugnata, specie lì dove si compie riferimento alla assenza di pericolosità attualeper la avvenuta espiazione di pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. Lamisura applicata è infatti misura patrimoniale, basata su un giudizio di pericolosità ‘storica’,che trova solida base cognitiva nelle reiterate condotte di usura oggetto della decisione dipatteggiamento del 2018 . 4. Ulteriore argomento di critica, sempre introdotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA](sia al primo che al secondo motivo) riguarda la stessa possibilità di operare una confisca‘ulteriore’ di beni, rispetto a quella realizzata in sede penale.Il motivo è parimenti infondato, posto che la difesa non considera che la confisca diprevenzione ha uno statuto regolativo diverso rispetto alla confisca ‘per equivalente’ delprofitto del reato, in quanto basata (quella di prevenzione) sul parametro della sproporzione,come è stato ben evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale.Il punto merita, tuttavia un approfondimento, fermo restando che la Corte di Appello hagià precisato, con motivazione articolata e dunque non sindacabile in questa sede, che ilprofitto delle condotte di usura è stato sensibilmente maggiore di ciò che è caduto inconfisca in sede penale. Va dunque ribadita, come si è già precisato in più arresti sul tema,la ragione della distinzione. Sostenere, in particolare, che la confisca di prevenzione debbacostruirsi – nello spazio cronologico caratterizzato dalla constatazione di pericolosità –del proposto nella categoria tipica e della successiva «proiezione» del valore in tal modoottenuto sulle consistenze patrimoniali riferibili al proposto, significa mal interpretare ilparametro della «proporzionalità» della misura di prevenzione.Ciò perché, a differenza della confisca per equivalente (che si basa sulla individuazionedel profitto di ogni singolo reato su cui vi è prova), la confisca di prevenzione è confisca «persproporzione» caratterizzata dal fatto che le basi cognitive sono rappresentate: a) dallaindividuazione di condotte ricorrenti, produttive di reddito illecito, tali da comportare il giudizioconstatativo b) dalla verifica della sproporzione tra redditi e investimenti nel periodo, il chedetermina, in caso positivo, il ragionevole convincimento della esistenza di ulteriori condotteillecite produttive di reddito; c) dalla confisca di ciò che rientra nel limite della sproporzioneaccertata.Nella sproporzione, per essere chiari, va a finire tanto la redditività illecita degli episodicensiti (quelli che hanno consentito l’iscrizione del proposto nella categoria tipizzata dipericolosità) che la redditività aggiuntiva degli episodi ulteriori, ricostruiti in via indiziaria sullabase dell’analisi patrimoniale.La confisca di prevenzione, ove si rispetti il procedimento qui descritto può, per suanatura, colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei singoli reatiaccertati durante la ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità (appare orientatain senso contrario, almeno nel tenore della massima, Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023,Valenti, Rv. 285039 - 02, lì dove si rapporta il profitto dei reati accertati al possibile valore, inmodo congruente, della confisca, opzione da cui si dissente per ciò che si dirà in seguito).Questo ragionamento è frutto della evoluzione giurisprudenziale interna (vedi tra lemolte Sez. 1, n. 15954 del 10/11/2021, dep. 2022, ric. Mellea, n.m.; Sez. 5, n. 18837 del01/02/2024, Martinelli, Rv. 286518 - 02) e non appare contrastato dai contenuti della recentedecisione Garofalo contro Italia, per le ragioni che seguono.La confisca di prevenzione italiana, per sua natura e conformazione legislativa, non puòessere ritenuta ‘pertinenziale’ ma appartiene alla categoria della confisca ‘recuperatoria’ delragionevolmenteprobabile incremento patrimoniale correlato alla condizione di pericolosità.Come si è detto, la constatazione della condizione soggettiva di pericolosità (qualificatao semplice ma per abitualità delittuosa lucrogenetica) consente di aprire la verificapatrimoniale, nel rispetto del principio della ‘correlazione temporale’. Da ciò deriva che laconfisca, sul piano normativo, tende al recupero della ‘ricchezza ingiustificata’essenzialmente attraverso le due ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, d.lgs. 159 del 2011: a) laesistenza di prova diretta della derivazione del patrimonio dalla attività illecita; b) la esistenzadi una ragionevole presunzione di derivazione, basata sulla riconosciuta sproporzione traentrate lecite e valore degli investimenti. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell’istituto si basano proprio sull’analisieconomica della sproporzione, che, con onere probatorio gravante sull’accusa, assume ilvalore di prova indiziaria della derivazione illecita del patrimonio, come ribadito dalla stessaCorte cost. nella decisione n. 24 del 2019: « [..] la circostanza che la sproporzione del valoredei beni rispetto al reddito o all’attività economica, da mero indicatore dell’origine illecita deibeni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, arequisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, nonmodifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti,continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativaall’origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa dicolui il quale abbia la disponibilità del bene e – in sede di valutazione dei presupposti dellaconfisca – non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..] ».Non può, pertanto, affermarsi – in chiave di equilibrio dei poteri delle parti – che laprocedura di prevenzione trasferisca sull’interessato un onere eccessivo di dimostrazionedella liceità del patrimonio, posto che – come si è detto – la verifica del parametro dellasproporzione di valori è sostenuta dall’accusa.Peraltro, la giurisprudenza ha più volte affermato che l’onere gravante sul proposto osul terzo è di mera allegazione e va parametrato anche al tempo in cui si sono verificati gliacquisti: non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto dellarichiesta di confisca, l’onere di fornire allegazioni specifiche sulla propria capacità produttivadi reddito in tempi molto remoti, che eccedano la ragionevole indicazione dell’attività svoltaall’epoca o di eventi specifici che abbiano determinato un incremento delle entrate,spettando all’accusa la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il redditoe il patrimonio e della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggettoportatore di pericolosità(v. Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Celentano, Rv. 283979 - 02).Dunque in presenza di una ragionata ricostruzione di un periodo di pericolositàsoggettiva (caratterizzato dalla adesione a una associazione criminale di stampo mafioso odalla dedizione abituale ad attività delittuose lucrogenetiche) l’analisi della sproporzione traredditività lecita e valore degli investimenti, all’esito del contraddittorio e delle eventualiallegazioni difensive, è al tempo stesso: a) il parametro probatorio che consente di ritenere ibeni come «frutto» di attività illecite compiute nel periodo dal proposto (anche ulterioririspetto a quelle espressamente censite); b) il limite di valore della confisca.Andare oltre il periodo di correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquistodei beni o oltre il valore economico della sproporzione significherebbe violare la logicagiuridica dello strumento recuperatorio/preventivo e imboccare la strada della sanzione, coninevitabile attribuzione di una etichetta penalistica all’istituto.Ed è questo l’assetto, descritto in estrema sintesi, che ha consentito alla Corte Edu diaffermare, con la invocata decisione del 13 febbraio 2025 Garofalo contro Italia, la natura«non penale» della confisca di prevenzione per ritenuta pericolosità semplice (aspetto maideciso in precedenza da Strasburgo), pur evidenziandosi che non si tratta di uno strumentopreventivo ‘in senso proprio’, dato che, in caso di confisca disgiunta (così come in caso diconfisca post mortem), l’ablazione non ha lo scopo di inibire la prosecuzione dell’attivitàpericolosa del soggetto che si trova nella disponibilità dei beni. Le considerazioni che permeano il ragionamento della Corte Edu possono esseresintetizzate nel modo che segue.[OSCURATO:PERSONA] ha applicato icriteriposti, sul tema, dalla giurisprudenzaWelch-[OSCURATO:SOCIETA].: a)se la misura è imposta all’esito di una condanna nel quadro di un procedimento penale; b)quale sia la qualificazione giuridica a livello nazionale; c) la natura e lo scopo della misura; d)la gravità della misura; e) le procedure per l’adozione e l’applicazione della misura.5. Nel caso concreto, la Corte ha ribadito che, in assenza di un riconoscimento a livellonazionale della natura penale della misura, il criterio determinante è quello della natura edello scopo della stessa.A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che nel corso degli anni, e in particolare inseguito alla riforma del 2008-2009, la natura della confisca abbia perso il suo originalecarattere preventivo(in senso stretto del termine), per acquisire quello di misuraripristinatoria, in particolare, rispondendo al principio secondo il quale il "crimine non devepagare".La Corte ha richiamato i principi che permettono di considerare una misura"preventiva”: nella sua giurisprudenza, la Corte ha spesso sottolineato, sebbene in contestidiversi, che la caratteristica principale delle misure preventive è che devono essere basatesu elementi concreti che siano realmente indicativi del persistere del rischio che tali misurecercano di scongiurare (si veda, mutatis mutandis, Labitacontro Italia [GC], n. 26772/95, §193, CEDU 2000-IV; Vlasov e Benyash c. Russia, nn. 51279/09 e 32098/13, § 34, 20settembre 2016; e Pagerie c. Francia, n. 24203/16, § 194, 19 gennaio 2023, tutti relativi arestrizioni alla libertà di circolazione). La Corte ha inoltre sottolineato che le misurepreventive applicate nei confronti dei singoli devono essere adottate tenendo conto delcomportamento o delle azioni della persona interessata, a seguito di una valutazioneindividuale e dettagliata del rischio in questione (vedi Domenjoud c. Francia, nn. 34749/16 e79607/17, § 104, 16 maggio 2024; vedi anche Advisory opinion as to whether an individualmay be denied authorisation to work as a security guard or officer on account of being closeto or belonging to a religious movement [GC], richiesta n. P16-2023-001, Consiglio di Statobelga, §§ 97-98 e 100-01, 14 dicembre 2023).stretto della confisca (di prevenzione) italiana in quanto:- può essere imposta indipendentemente dalla “pericolosità attuale” del proposto inquanto l’imposizione della misura di confisca preventiva non richiede necessariamentel’accertamento dell’attualità del pericolo e, quindi, del rischio che vengano commessi ulteriorireati che la misura in questione mirerebbe a prevenire;- può essere applicata anche in caso di decesso di quest’ultima, anche quando ibeni in questione sono di proprietà di persone che non rappresentano, e non hanno mairappresentato, un pericolo per la società.A questo proposito, la Corte ha inoltre sottolineato che: "nella sua formulazioneoriginale, [la misura] si basava su una valutazione prognostica: l’esame della presunzioneche l’individuo commettesse reati aveva come obiettivo una valutazione del rischio che infuturo ne venissero commessi di ulteriori. Nella sua formulazione attuale, invece, la misura sibasa su una valutazione diagnostica: le autorità nazionali devono accertare se, durante undeterminato periodo di tempo, si possa presumere che l’individuo in questione abbiacommesso reati e se, durante tale periodo, abbia acquisito beni e proprietà la cui originelecita non possa essere dimostrata. Nessuna ulteriore valutazione di “pericolosità” o“rischio”, volta a determinare se l’individuo in questione commetterà ulteriori reati in futuro, ènella giurisprudenza nazionale."Sono affermazioni del tutto condivisibili e rispondenti all’assetto normativo. Aspettocentrale della decisione risulta quindi essere la valutazione dello scopo ripristinatorio dellaconfisca. La Corte ha concluso che la misura persegua tale finalità, nella misura in cui:- l’ambito di applicazione della misura è limitato dal suo scopo diimpedirel’ingiusto arricchimento: fondandosi anche sulla giurisprudenza della Cortecostituzionale interna, il carattere non penale può giustificarsi solo se i reatipresumibilmente commessi dall’individuo siano fonte di profitti illeciti, in un importoragionevolmente congruo con il valore dei beni da confiscare;- il provvedimento può essere applicato solo in relazione ai beni acquisitidall’individuo interessato durante il periodo in cui egli aveva presumibilmentecommesso reati che comportavano profitti illeciti, dimostrando così che questoprovvedimento mira a prevenire l’arricchimento ingiusto sulla base dellacommissione di reati;- la confisca è limitata ai soli profitti illeciti derivanti dai reati presumibilmentecommessi dall’individuo (a differenza ad es. della confisca per la lottizzazioneabusiva esaminata nel caso [OSCURATO:SOCIETA]. e altri, § 227, in cui la Corte ha ritenutoche il fatto che il provvedimento potesse essere applicato indiscriminatamente eindipendentemente dal terreno sul quale era stato commesso il reato di lottizzazionefosse un fattore che deponeva a favore della sua finalità punitiva) e, anche sullabase della stessa giurisprudenza costituzionale, non si estende anche al prodottodel reato, dato che ciò produrrebbe effetti pregiudizievoli sulla sfera personaledell ’ individuo interessato che andrebbero oltre la semplice privazionedell ’arricchimento ingiusto derivante dal reato.Come può notarsi, le valutazioni espresse dalla Corte Edu nel caso Garofalo simodellano, essenzialmente sul percorso interpretativo realizzato dalla giurisprudenzainterna (e culminato nella decisione Corte cost. n. 24 del 2019) in punto di sistemazioneconcettuale della confisca di prevenzione come strumento di recupero coattivo eautoritativo di profitti illeciti basato su una seria ricognizione di tipo «constatativo» dellapericolosità soggettiva (con parametri probatori che per rispettare il principio ditassatività devono posizionarsi in una soglia necessariamente elevata, pur non essendorichiesta necessariamente la condanna irrevocabile) cui faccia seguito, nell’ambito delperimetro temporale interessato, l’analisi della sproporzione tra reddito e investimentinon contraddetta da allegazioni difensive contrarie. In simile cornice va sottolineato in particolare che il parametro della «congruità», inuna corretta lettura della decisione e delle sue matrici, non va rapportato al profitto dei«soli» reati accertati, ma – come si è detto sopra – alla redditività della intera attivitàillecita presumibilmente svolta nel periodo interessato.Ciò significa, in altre parole, ancorare il limite di ragionevolezza della confisca alvalore della effettiva e misurata sproporzione di valori tra reddito e investimenti (percome risulta all’esito del contraddittorio processuale), posto che in quel valore va aconfluire – secondo un procedimento logico-deduttivo – tanto il profitto dei reatiespressamente censiti che di quelli ritenuti probabili. Dunque, la lettura qui ribadita lega -senza strappi o distonìe - il ragionamento interno e quello sovranazionale.Nel caso in esame la Corte di secondo grado ha realizzato una ampia ricostruzionedella sproporzione tra redditi e investimenti riferibili al proposto e la difesa non ha affermatoche la confisca ecceda il limite della sproporzione.E’ stata piuttosto allegata una tesi di ‘riduzione’ della sproporzione basata sui pretesiricavi di altre imprese non sottoposte a confisca, ma si tratta di una tesi apprezzata marespinta in sede di merito con motivazioni ampie e fondate sull’esame dei dati contabili, conoperazione che risulta insindacabile in sede di legittimità ed in tema di prevenzione (nel cuiambito, come è noto, il ricorso è limitato alla violazione di legge).6. Per il resto, tanto le doglianze residue del [OSCURATO:PERSONA] che quelle della compaginesocietaria [OSCURATO:PERSONA] (da intendersi, queste ultime, come proposte dai soci,altrimenti il ricorso sarebbe inammissibile per quanto ritenuto da Sez. I n. 42238 del18/05/2017, Mancuso, Rv. 270973 - 01) invocano il principio della correlazione temporale tracondizione soggettiva di pericolosità e acquisto dei beni, posto che la maggior parte degliinvestimenti è posteriore alla cessazione della pericolosità del proposto.Tuttavia in sede di merito si è fatta coerente applicazione del principio di dirittoespresso, tra le altre, da Sez. VI, n. 36421 del 06/09/2021, Palmeri, Rv. 281990 – 01,secondo cui in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delleutilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolositàsociale, purchè il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattualidimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nelperiodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi edunivoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità.Nel caso in esame il lasso temporale è molto contenuto e la motivazione espressa insede di merito appare congrua e non rivalutabile nella presente sede di legittimità. Anche inpunto di disponibilità dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA] le critiche sono reiterative e lamotivazione espressa in sede di merito non è qui rivalutabile, in quanto del tutto congrua.Nel loro complesso i ricorsi vanno, pertanto, rigettati con condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18180/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris