CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da l [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., entrambi rappresentati e difesi da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il suo studio , in Sanremo, via Manzoni 61 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] domicilio eletto presso il suo studio in Roma , viale [OSCURATO:PERSONA] 99 -controricorrente- avverso la sentenzan. 741/2018 resa in sede di rinvio d a l la Corte di Appello di Genova. udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22 settembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Diritto d’autore risarcimento danni in via equitativa Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Sanremo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] espose di avere intrattenuto rapporti di collaborazione professionale con il servizio pubblico televisivo per la durata di quattordici anni, con funzioni di giornalista (al cui fine si era iscritto nel relativo Ordine), cameraman e montatore di filmati. In tale attività professionale, egli aveva realizzato per la RAI circa 3.500 servizi e 5.000 montaggi, pressoché tutti trasmessi in televisione. Il nome del [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non era mai stato mostrato in televisione come autore dei filmati. La RAI si era avvalsa, oltre che dei servigi del ricorrente, del suo laboratorio sito in Sanremo. Nel 2001, la RAI aveva interrotto ogni collaborazione, senza pagare alcun canone per l'occupazione dei locali fino ad allora avvenuta né i costi per l'adeguamento delle strutture. Con il menzionato atto di citazione venne proposta domanda giudiziale con la quale si chiesero congiuntamente: - il pagamento di canoni o indennità di occupazione dei locali menzionati; - il rimborso delle ingenti spese per l'ammodernamento delle attrezzature del laboratorio televisivo; - il risarcimento del danno per la lesione dell'affidamento ingenerato; - il risarcimento del danno per violazione del diritto d'autore.La RAI si costituì in primo grado, contestando le domande e proponendo riconvenzionale per le migliorie apportate a proprie spese. Il Tribunale con sentenza n. 35/2018 rigettò la domanda e la riconvenzionale. Osservava, però, esser pacifico che si intendesse per tale, in questa causa, non il diritto allo sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, in quanto legittimamente acquisito dalla RAI, ma il solo cosiddetto diritto morale d'autore (art. 2577 cpv. c.c.), ossia il diritto a rivendicare, far valere e far conoscere la paternità dell'opera, pur dopo la cessione del diritto di pubblicazione ed utilizzazione della medesima. Diritto che non è trasferibile.Nel giudizio risultava, perché non contestato, che i moltissimi servizi televisivi prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] erano stati trasmessi senza indicazione del suo nome e che in tal modo il diritto morale d'autore era stato effettivamente violato. Poiché però il risarcimento - in assenza di reato - spetta escl usivamente per danni pa trimonia li ed essi non erano stati provati, la domanda andava egualmente rigettata. L’attuale ricorrente formulava atto d'appello, riproponendo le domande già avanzate in primo grado chiedendo, in particolare, il risarcimento del danno sia non patrimoniale, sia patrimoniale per quanto concerne il mancato risarcimento del diritto morale d'autore, anchecon una valutazione equitativa. Si costituiva anche in appello la RAI, chiedendo la reiezione o la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Con lasentenza 5.9.2013 n. 1035, la Corte d'Appello di Genova rigettò l'impugnazione, confermando tutte le statuizioni del primo Giudice e condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite del grado. Contro tale decisione, seppur limitatamente al capo concernente i danni patrimoniali da violazione del diritto morale di autore, si propose ricorso per cassazione basato su due motivi: 1) non avere applicato il criterio risarcitorio equitativo di cui all'art. 1226 (e all'occorrenza 2056) c.c.; 2) non aver motivato in merito all'esclusione della risarcibilità del danno patrimoniale, che non incontra il limite sancito dall'art. 2059 c.c. per quello non patrimoniale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso con la sentenza del 21.3.2017 n. 7183, udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] della VI Sezione, cassando la decisione impugnata con rinvio alla medesima Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, affinché decidesse sulla base del seguente principio: «Nel caso di specie, considerato che i servizi ed i montaggi operati dal [OSCURATO:PERSONA] e la mancata attribuzione della paternità dei medesimi risulta incontestata, la prova del danno subito può esser fornita anche con presunzioni e lo stesso può essere liquidato con valutazione equitativa». Il giudizio veniva riassunto e con la sentenza,oggi impugnata, la Corte d'Appello di Genova in sede di rinvio, ha riconfermato le precedenti pronunce di merito. Avverso tale sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha nno prop osto ricorso per Cassazione con novemotivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituita , contestando le deduzioni del ricorrente. Il ricorrente e il controricorrente ha nno anche depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente principale deduce: 1. Nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte di appello non avrebbe rispettato il principio di diritto stabilito con l’ordinanza di rinvio, violando l’art. 384, comma 2, c.p.c., poiché nel ricorso la censura della mancata liquidazione del danno era stata proposta sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio motivazionale e la Corte li avrebbe trattati unitariamente. La Corte di appello non avrebbe tenuto che in sede di rinvio questa Corte avrebbe precisato che la violazione del diritto morale d’autore sussista «in re ipsa senza che incombe al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione», prova che se non viene fornita non impedisce la liquidazione in via equitativa. In sintesi l’ an può essere provato anche con presunzioni e il danno può essere liquidato in via equitativa. Egualmente infondato sarebbe il passaggio dove è precisato che non sarebbero mai stati specificati i servizi e i montaggi rispetto ai quali vi sarebbe stata la violazione, poiché in tutti gradi e anche in sede di rinvio erano indicati quantitativamente. Eguale sorte subirebbe il passaggio nel quale la sentenza recepisce motivazione della convenuta circa l’impossibilità tecnica di citare il nome dell’autore nei titoli di coda. 1.1 Il motivo è inammissibile. Questa Corte , con il proprio provvedimento cassatorio (reso in sede camerale, sesta sezione civile, a seguito di comunicazione della proposta del consigliere relatore), alla p. 4 della detta relazione , affermò che «L e censure mosse stante la loro connessione possono esser esaminate congiuntamente».La decisione, pertanto, è stata fondata sull’esame di entrambi motivi del ricorso(sia la violazione di legge che l’omessa motivazione). Va opportunamente ricordato che, in caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto, eventualmente enunciato , presuppone come pacifici o accertati definitivamente ( ex multis Cass., Sez. Un., n. 18303/2020). 2.Nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte di appello avrebbe evidenziato che il mancato inserimento del nome dell’autore non sarebbe mai stato contestato dal [OSCURATO:PERSONA]. L’affermazione sarebbe in contrasto con la circostanza che nel caso di specie riguarderebbe una valutazione tecnica e non un fatto, così come indicato nell’art.115 c.p.c. e non sarebbero stati rispettati i termini previsti dall’art. 183 c.p.c. nel primo grado per la sua allegazione. In ogni caso la difesa del ricorrente avrebbecontestato l’affermazione nella memoria di replica del rinvio. In ogni caso l’inserimento sarebbe tecnica nota in altri servizi televisivi con la tecnica della sovraimpressione.2.1Il motivo non tiene conto dell’effettiva portata del decisum che ha fondato la sua decisione senza che le circostanze evidenziate abbiano inciso sulle sue determinazioni. I fatti non contestati (oppur, comunque, contestati dal ricorrente) sono estranei alla valutazione della Corte che si è limitata ad escludere che siano stati forniti «elementi presuntivi tali da integrare una sufficiente dimostrazione dell’esistenza del danno patrimoniale». Senza che le doglianze del motivo abbiano avuto alcun ruolo. 3.Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 (e all’ occorrenza 2056), 2727 e 2729 c.c., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La corte di Appello ha fondato la sua decisione sulla affermazione che in sede di rinvio questa Corte non avrebbe definito alcuna presunzione legale sull’esistenza del danno, evidenziando che il ricorrente aveva fatto riferimento a ipotesi di perdita di chances senza alcun riferimento a fatti concreti. Il ricorrente deduce che l’affermazione è errata, perché è insito nel concetto di perdita di chances la possibilità di delineare delle ipotesi e non dei fatti concreti e quindi con una valutazione sulla base della considerazione di una potenzialità venuta meno. Sarebbe innegabile che l’indicazione del nome dell’autore avrebbe fornito una pubblicità che avrebbe potuto consentire di acquisire nuova clientela. 3.1 La censura è inammissibile e non autosufficiente . La Corte ha , correttamente, proceduto ad accertare se la richiesta di risarcimento fosse fondata su elementi presuntivi adeguati e ha ritenuto che «le mere indicazioni di ipotesi di perdita di occasioni di guadagno (ipotetiche ed astratte perdite di lucro cessante), senza alcun riferimento a fatti concreti e senza alcun riferimento inerente al suo giro di affari né a un decremento dello stesso ricollegabile ai fatti oggetto di causa» fossero elementi presuntivi non adeguati per la dimostrazione «dell’effettiva sussistenza di un qualunque danno patrimoniale»adeguandosi ad un consolidato orientamento di questa Corte sul risarcimento del danno da perdita di chances. In particolare il ricorrente non ha mai dato alcuna indicazione economica sui guadagni realizzati nei numerosi servizi realizzati con la Rai o con altri clienti che potessero costituire la base su cui poter quantificare una ipotesi di liquidazione del danno in via equitativa che deve necessariamente tener conto delle specifiche condizioni economiche e organizzative del ricorrente e non può basarsi su parametri generali validi per qualsiasi tipo di professionalità senza alcun riferimento alle personali condizioni di operatività del danneggiato nel proprio ambito lavorativo. Anche nel ricorso le censure sono generiche esi pretende in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata(cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/ 2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). 4.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). La sentenza impugnata avrebbe omesso ogni motivazione sulla mancata liquidazione del danno in via equitativa per cui la violazione dell’art. 1226 c.c. sarebbe rilevante anche in relazione all’art. 360, comma 1, n. c.p.c. 4.1Il motivo è inammissibile per quanto precisato sub 3.1 5.Nullità dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La sentenza impugnata ha riformato anche il giudizio di I grado che aveva visto compensate le spese del giudizio ponendo a carico del ricorrente tutte le spese, nonostante che tale aspetto nonfosse mai stato impugnato dal resistente.6.Nullità dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 91, 336 e 389 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. sulle spese di II grado. La Corte di Appello avrebbe nuovamente deliberato anchesulle spese del giudizio di Appello poi cassato che erano state già pagate dal ricorrente e delle quali era stata chiesta la restituzione negata in sentenza. Per questo giudizio il ricorrente vedrebbe sorgere l’obbligo di pagare due volte le spese legali del medesimo giudizio. 7.Nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in riferimento alle spese di I grado. La sentenza sotto questo profilo dovrebbe aver violato anche il principio dell’ultra petitum. 8.Nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 385 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in riferimento alle spese di I e II grado. Il giudice di rinvio avrebbe la possibilità di liquidare soltanto le spese del grado di cassazione e quelle dellafase che si svolge dopo il rinvio e non quelle precedenti. 9.Nullità dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 91 e 385 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in riferimento alle spese del giudizio di cassazione. La sentenza impugnata non poteva porre a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità poichè in quel grado il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato vittorioso per la cassazione della sentenza. 9.1 I motivi n.5, 6, 7, 8, 9 possono essere trattati unitariamente perché tra loro collegati. Le censure sono infondate. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio è chiamato a liquidare le spese del giudizio non limitatamente al grado che lo occupa, bensì più in generale, proprio a seguito dell’esito cassatorio del primo processo di merito, avendo presente l’esito complessivo dell’intero giudizio, comprensivo del grado di Cassazione e delleprecedenti fasi . Le statuizioni s ulle spese di lite, succedutesi nei singoli gradi del giudizio, sono da considerarsi ”provvisorie” o sub iudicefino alla definitività della (ultima) decisione che, nel giudizio che ci occupa, è quella del giudice del rinvio. Le spese dei diversi gradi di giudizio vanno così definite sulla base del principio della soccombenza,applicato all’esito globale del processo, senza che possano avere influenza alcuna le statuizioni già espresse o gli esiti non uniformi dei vari gradi del processo . Poiché la Cassazione di una sentenza di rinvio travolge la pronuncia sulle spese relative ai precedenti gradi, il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di essa, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass ., n. 4753/1979 ; Cass., n. 5323 /1983; Cass., n . 12082 /1995 ; Cass., n. 15005 del 21/11/2000 ; Cass., n. 4778/2004; Cass., n. 13356/2021). Ovviamente, la complessiva condanna, pur dettagliata per i gradi percorsi e nuovamente regolati dall’ultima decisione di merito, non ha efficacia alcuna sulla stabilità degli eventuali pagamenti di spese giudiziali già effettuati dal ricorrente nella pendenza dell e statuizi oni successivamente eliminate. Di essi pagamenti (ove non ripetuti) occorre ovviamente tener conto nel saldo di quanto dovuto in base al nuovo regolamento che costituisce l’unica fonte delle obbligazioni sulle spese processuali, essendosi eliminata ogni precedente (soddisfatta o meno). 10. Il primo, il secondo e il terzo motivo sono inammissibili . Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nonosono infondati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00per onorari e € 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a