CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria illustrativa dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di ap- pello di Ancona ha applicato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimilaottocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 102, 122, 589 e 599 bis cod. proc. pen.. Si deduce che il procedimento di perfezionamento dell'accordo era nullo: A) L'istanza di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. era stata formulata dalla difesa in data 6 ottobre 2021 a mezzo pec.. B) All'udienza dell'Il ottobre 2021, data di decisione della Corte di appello, non erano presenti l'imputato e i procuratori speciali nominati dal difensore dell'imputato, bensì solo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega orale. C) Stante l'assenza dei procuratori speciali all'udienza, l'accordo raggiunto in or- dine alla determinazione della pena era nullo. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.. Si rileva che il concordato in appello era volto all'accoglimento del motivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e non genericamente alla semplice rimodulazione della sanzione; tuttavia, nel concor- dato v'era un'erronea rideterminazione della pena, in quanto non era stata ridotta di un terzo. La Corte territoriale ha omesso ogni motivazione. 2.3. Con memoria dell'Il ottobre 2022, la difesa del Braconi insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. La difesa sottolinea che il difensore presente in udienza era un mero sostituto processuale, privo di procura speciale, per cui non poteva concordare la pena con la Procura generale. La Corte territoriale ha recepito acriticamente il concordato, senza considerare la mancata rinunzia al motivo di appello concernente la richiesta di riduzione massima della pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il concordato in appello, chiesto dal difensore munito di procura speciale dell'imputato a mezzo pec, in epoca anteriore all'udienza non conteneva nessuna limitazione né nessun vincolo. L'imputato aveva deciso di non comparire e il difensore presente per delega non risultava aver manifestato dissenso rispetto alla scelta processuale del suo procura- tore. Alla richiesta difensiva v'era stata adesione da parte della Procura e il difensore sostituto d'udienza aveva svolto la funzione di mero nuncius della volontà del difen- sore dell'imputato, per cui non è sostanzialmente intervenuto nel concordato (Sez. 5, n. 34988 del 06/10/2020, Egitto, Rv. 279983). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento al tema specifico del trattamento sanzionatorio, in tema di "pat- teggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale li- beramente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concor- data (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec