CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. –[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 06/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 6230 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sulricorso iscritt o al numero 6230 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da 1. LAVALLE Carlo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M20 D708X) 2. LANZARA Stefania (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69B64 H501N) 3. FREDELLA Nicola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L13 H501L) 4. MARTINI Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64B22 H501K) 5. SARLATTO Cinzia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R48 H501S) 6. LENA Ciro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69P30 C034M) 7. CERRUTO Rosario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H12 F258U) 8. FIORETTI Alessandra (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E65 H294F) 9. ELISEO Ida (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H66 E506P) 10. ROSATI Norma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C48 H501K) 11. SORGENTONE Elvira (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69C63 L103M) 12. ROMANI Filippo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76A02 H501I) 13. BALISTRERI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67L70 H501L) 14. MARZIO Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68L71 D508R) 15. [OSCURATO:PERSONA] Chiara (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76H55 H501R) 16. MORELLI Alessandra (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74M62 E472U) 17. FIERRO Nicola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74P28 E463I) 18. IANNATTONE Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64B10 C034D) 19. BILANCIO Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68D06 B925X) 20. BILANCIO Grazia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E53 B860I) 21. RUSSO Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75E41 L845J) 22. ALTUCCI Lucia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68D48 F839J) 23. GALDIERO Marilena (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66E42 A512Q) Ric. n. 6230/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 24. BONTEMPO Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63H70 G497A) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Stefano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70R25 H501F) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4534/2019, pubblicatain data 5 luglio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I medici indicati in epigrafe come ricorrenti, iscritti a corsi di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici successivi al 1990/1991 ed anteriori al 2006/2007,hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Mini- stri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, per ottenere il «riconoscimento del diritto a percepire le somme loro spettanti a titolo di borsa di studio in base ai due distinti meccanismi di incremento della stessa borsa di studio (annuale/ISTAT e triennale/miglioramento stipendiale CCNL Medici SSN) previsti dall’art. 6, 1° comma, D.lgs. n. 257/1991 e mai percepiti a causa dell’illegittimo reiterato inadempimento dello Stato rispetto ad obbligazioni nascenti da una legge ordi- naria di diritto interno». Le loro domandesono state respinte dal Tribunale di Roma. Ric. n. 6230/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado. Ricorrono i medici indicati in epigrafe , sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri e gli altri Ministeri indicati in epigrafe. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Illegittimo diniego del diritto alla rideterminazione trien- nale della borsa di studio dell’art. 6, comma 1 del D.lgs. n. 257/1991, per i periodi dal 1993 al 1997 nonché dal gennaio 2003 al dicembre 2005». 1.1I ricorrenti premettono che « il bene della vita » da loro ri- chiesto con le domande proposte nel presente giudizio sarebbe esclusivamente «l’incremento della borsa di studio ex art. 6, comma 1, D.lgs. 257/1991, spettante per originaria previsione normativa interna e mai percepito dagli attori a causa dei rei- terati blocchi dei due meccanismi di incremento e dell’omessa adozione del decreto interministeriale che avrebbe dovuto, ogni tre anni, rideterminare l’importo in funzione del miglioramento del trattamento stipendiale dei medici dipendenti dal SSN». Sostengono che la corte d’appello non avrebbe correttamente inteso l’oggetto delle loro domande, avendo invece affermato che «il bene della vita che gli appellanti intendono conseguire con l’iniziativa oggetto del presente giudizio è costituito dalle Ric. n. 6230/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 più favorevoli prescrizioni introdotte solo a partire dal 2007 con l’attuazione del d.lgs. 368/99». Gli stessi ricorrenti danno peraltro atto, nel ricorso (cfr. a pag. 17), che in realtà la corte d’appello ha preso in esame (o, quanto meno ha, anche, preso in esame) la questione oggetto delle loro domande, riconoscendo che «Alla pagina n. 11 della sentenza impugnata la Corte territoriale si soffermava suidue distinti meccanismi di aumento periodico della borsa di studio ex art. 6, comma 1, del D.lgs. 257/1991». Contestano, in ogni caso, la statuizione di rigetto nel merito di tali domande. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.2Osserva, in primo luogo, la Corte, che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 257 del 1991 « dall’art. 6, comma 1, del medesimo decreto legi- slativo, può, quindi, essere proposta esclusivamente nei con- fronti delle università presso le quali i medici specializzandi ab- biano frequentato le rispettive scuole di specializzazione. In relazione a una siffatta domanda, i ministeri convenuti nel presente giudizio devono senz’altro ritenersi sforniti di legitti- mazione passiva sul piano sostanziale, nel senso che essi non sono i titolari del lato passivo delle relative obbligazioni. In relazione a tale aspetto il ricorso risulterebbe certamente in- fondato. Ric. n. 6230/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 di trattamento economico dei medici specializzandi, in particolarecon riferimento all’obbligo di prevedere per gli stessi una «adeguata remunerazione». Hanno cioè sostenuto (e sostengono nella presente sede) che la borsa di studio di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 257 del 1991 da loro percepita, senza gli incrementi automatici pre- visti dalla medesima disposizione (rimasti sospesi o bloccati in base ad una serie di ulteriori successive norme di legge che si sono susseguite nel tempo, sostanzialmente senza soluzione di continuità, fino all’entrata in vigore della nuova disciplina di cui aldecreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368), non sarebbe suf- ficiente ad integrare la «adeguata remunerazione» imposta dalle direttive europee, onde lo Stato italiano sarebbe respon- sabile del mancato conseguimento dei relativi maggiori importi, da parte dei medici specializzandi. Ric. n. 6230/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 il ricorso risulta ma- nifestamente infondato e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Su tutte le questioni di diritto oggetto delle censure dei ricor- renti, la decisione impugnata è, infatti, conforme ai seguenti principi di diritto (eventualmente, se necessario, da intendersi come correzioni ed integrazioni della relativa motivazione), già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che le difese dei ricorrenti non offrono argomenti idonei a rimeditare (cfr., tra le più recenti pronunzie massi- mate: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; S ez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018 , Rv. 648963 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14168del 24/05/2019, Rv. 653939 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 8503del 06/05/2020, Rv. 657919 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019 , Rv. 654216 – 01: in quest’ultima Ric. n. 6230/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 decisione è tra l’altro espressamente escluso ogni dubbio di le- gittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa applicabile, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; su taliultimi punt i , conf., altresì: Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 15014dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a pag. 10, nonché Cass., Sez. 3, Ordi- nanzan. 12702 del 10/05/2023, che richiama a sua volta Cass.nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018;in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli specializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati:Sez. L , Sentenza n. 20403 del 22/09/2009 , Rv. 610255 – 01; Sez. L , Sentenza n. 1891 del 09/02/2012 , Rv. 620912 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 –01; S ez. L , Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021 , Rv. 660867 – 01 ; con specifico ri- guardo alla questionedegli incrementi della borsa di studio di cui al D. Lgs. n. 257 del 1991, cfr.,in particolare : Sez. L, Sen- tenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 –01; Sez. L , Or- dinanza n. 18670 del 27/07/2017 , Rv. 645008 – 02; Sez . L , Ordinanza n. 9104del 01/04/2021, Rv. 660868 –01 ; cfr., inol- tre, tra le innumerevoli decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massimate: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 17184 del 15/06/2023; Sez. 1 , Sentenza n. 36427 del 13/12/2022;Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 31311 del 24/10/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 31112 del 21/10/2022; Sez. 6 - 3 , Or- dinanza n. 30793 del 19/10/2022; Sez. 6 - 3 , Ordinanze n. 30506, 30507, 30508, 30700 e 30710 del 18/10/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 28665 del 03/10/2022; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanzenn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del Ric. n. 6230/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018): l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di la- voro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione –lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvi- sata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta at- tività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sop- perire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costi- tuiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla for- mazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conse- guimento, a fine corso, di un titolo abilitante, sicché è inappli- cabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribu- zione ivi contenuto; gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole uni- versitarie di specializzazione in medicina e chirurgia deri- vantidalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – chenon prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi –devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legi- slativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta ade- guata remunerazione; la previsione di un trattamento economico più elevato per i me- dici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordina- mento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del Ric. n. 6230/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costitui- sce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comuni- tari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trat- tamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007; l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione con- fermata dall’art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha con- solidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al fi- nanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6; in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata re- munerazione, l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni ac- cademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una mano- vra di politica economica riguardante la generalità degli emolu- menti retributivi in senso lato erogati dallo Stato; la predetta sospensione, inoltre, non contrasta con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto d.lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della legge 29 dicembre 1990, n.428) in quanto in detta disciplina comunitaria non è Ric. n. 6230/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa. 1.4 È opportuno precisare che, in relazione all’oggetto della presente controversia, da individuarsi nei termini più sopra esposti, non hanno effettivo e concreto rilievo la coerenza e la ragionevolezza delleprevisioni normative che hanno sospeso o bloccato i meccanismi di operatività degli incrementi automatici dell’importo della borsa di studio previsti dall’art. 6 del decreto legislativo n. 257 del 1991, sul piano del diritto interno.Del pari non rileva, in realtà, neanche stabilire se effettivamente il blocco dei suddetti meccanismi di adeguamento sia effettiva- mente da ritenersi operativo per l’intero periodo di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 257 del 1991. Ciò che rileva, infatti, è esclusivamente stabilire se l’importo spettante ai medici specializzandi, in base alla legge italiana vigente nel periodo in discussione, fosse o meno sufficiente ad integrare la «adeguata remunerazione» imposta dalle direttive europee e, in particolare,se esso lo fosse anche ad ammettere che esso corrispondesse esclusivamente alla misura originaria- mente prevista dall’art. 6, comma 2, di detto decreto legisla- tivo, senza alcun incremento, come ormai deve ritenersi sulla base del consolidato indirizzo di questa Corte di cui si è sopra dato conto. Di conseguenza, non possono avere rilievo le questioni di legit- timità costituzionale sollevate dai ricorrenti e le stesse questioni interpretative in ordine all’applicabilità nel tempo dei meccani- smi di adeguamento della borsa di studio reiterate anche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.: tali que- stioni potrebbero, eventualmente, assumere rilievo esclusiva- mente ai fini della domanda di pagamento della borsa di studio in questione, nel suo corretto ammontare conforme alla legge, in relazione alla quale, come già chiarito, le amministrazioni Ric. n. 6230/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 convenute nel presente giudizio restano sfornite di legittima- zione passiva sul piano sostanziale. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibil e . 2.1Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. 2.2Ritiene la Corte che sussistano, altresì, i presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una ulteriore somma ai sensi della disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.. Il ricorso, infatti, risulta manifestamente infondato in diritto, sussistendo, con riguardo alle questioni fatte valere, un indi- rizzo interpretativo di questa Corte consolidatosi in epoca am- piamente anteriore a quello di proposizione dello stesso ricorso, il quale non espone argomenti idonei a contrastarlo. Dunque, la proposizione della presente impugnazione costitui- sce un evidente abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdi- zioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 –01), sulla base della dili- genza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce,la circostanza di perorare tesi infondate e, comun- que, una impugnazione di legittimità non suscettibile di acco- glimento. La Corte stima equo contenere tale condanna, in favore delle amministrazioni controricorrenti, nella complessiva misura di € 10.000,00. La condanna al pagamento delle spese, nonché dell’ulteriore somma dovuta in base all’art. 96, comma 3, c.p.c., è disposta in solido a carico di tutti i ricorrentionerati, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., in considerazione del loro interesse comune al ricorso, derivante dall’identità delle questioni sollevate, nonché dalla convergenza dei relativi atteggiamenti difensivi (cfr., ex multis: Ric. n. 6230/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20916del 17/10/2016, Rv. 642932 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8832 del 10/04/2018, Rv. 648716 –01; Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Rv. 651335 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9063 del 02/04/2019, Rv. 653446 –01; Sez. 1 , Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022 , Rv. 663943 -02). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile i l ricors o ; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore delleamministrazioni controricorrenti, liquidandole, in solido tra i ricorrenti stessi,in complessivi € 10.000,00, oltreeventuali spese prenotate a debito ed accessori di legge; - condanna , inoltre, i ricorrent i, tra loro in solido , a pagare , in favore delle amministrazionicontroricorrenti, l’ulteriore somma di € 10.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da par