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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01333/2022

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la seguente 1 4 GEN SENTENZA 222 sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso la sentenza del 04/11/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dal responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. udito per le parti civili l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese udito per il ricorrente responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi proposti udito per il ricorrente imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 novembre 2020 la Corte d'Appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio ed in riforma della sentenza del 6 giugno 2016 del Tribunale di Piacenza, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], con i doppi benefici, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 113 e 589, comma 2 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché, in solido con i responsabili civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, previa assegnazione di provvisionali immediatamente esecutive e con condanna alla rifusione delle spese di giudizio, anche per i precedenti gradi.

2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione da parte dell'imputato, con tre motivi di impugnazione, e dal responsabile civile, con sei motivi di censura.

3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Col primo motivo è stata lamentata violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. stante la violazione dei limiti della cognizione del Giudice del rinvio.

In particolare, la Corte territoriale - premesso che questa Corte di legittimità aveva osservato che il Giudice del merito non aveva adeguatamente considerato la regola generale di cui all'art. 141, comma 4, c.d.s. - aveva tuttavia riesaminato ex novo la posizione dell'imputato soffermandosi su profili di colpa non evidenziati dal Giudice.

In specie, al contrario ed in considerazione di una doppia pronuncia di assoluzione, doveva escludersi ogni diversa valutazione nel merito del risultato probatorio, data la possibilità di ricorrere solamente per violazione di legge.

3.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato il mancato rispetto del principio della condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, atteso che la sentenza di assoluzione era stata riformata senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale concernente le prove dichiarative assunte, e violando l'obbligo di motivazione rafforzata.

In realtà la riforma si era fondata sulla mera rivalutazione degli apporti dichiarativi del giudizio di primo grado, senza aggancio a tutte le risultanze probatorie invero connotate dal requisito della decisività, ed al contrario ignorate dalla Corte del rinvio, con particolare riferimento alle deposizioni tanto dei testi Brancaccio, Pavanetto e Ancona, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, che avevano dato conto del corretto e non censurato posizionamento dei dispositivi di sicurezza, quanto dei consulenti della difesa e del responsabile civile.

Al riguardo, l'istruttoria avrebbe dovuto avere ad oggetto la determinazione del momento in cui l'imputato avrebbe potuto realmente percepire la situazione di pericolo, e in proposito non era dato comprendere che cosa avrebbe potuto fare l'imputato, che in precedenza, prima dell'incrocio dell'autoveicolo della vittima col secondo furgone di scorta al carico eccezionale, non aveva potuto evidenziare problematiche di sorta.

D'altronde simili ragionamenti avevano condotto proprio all'assoluzione del conducente del secondo veicolo di scorta.

In ordine poi alla velocità del mezzo, essa doveva considerarsi irrilevante e in ogni caso l'autista non poteva sindacare le indicazioni del caposcorta, il quale non aveva ritenuto di predisporre il senso unico alternato nel tratto di strada.

Per quanto poi riguardava la segnalazione corretta del carico sporgente, circostanza che era stata posta a base dell'affermazione di responsabilità, la Corte avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione istruttoria, mentre al contrario erano state ignorate le deduzioni dei consulenti di parte a fronte del corredo fotografico realizzato nell'immediatezza del fatto.

Né la Corte d'Appello aveva inteso confutare specificamente i rilievi della prima decisione, senza darne conto della loro incompletezza quanto alla conformazione stradale, alla bontà dell'illuminazione, all'assenza di tracce di frenata, alla traiettoria al centro della carreggiata siccome sempre mantenuta dalla vittima del sinistro alla guida della propria autovettura.

Oltretutto andava disposta, secondo il ricorrente, nuova audizione dei testi Trenchi e Penna, dal momento che la sentenza di assoluzione aveva ritenuto che i testi avessero incrociato il convoglio eccezionale diversi minuti prima dell'incidente e in una posizione statica ad un semaforo.

Mentre - quanto al posizionamento dei -pannelli retroriflettenti - le fotografie della Polizia stradale dopo l'urto davano conto dello spostamento della struttura del semirimorchio verso l'esterno a seguito della collisione con l'altra vettura, e lo stesso consulente del Pubblico ministero aveva confermato il corretto collocamento di pannelli e luci di ingombro.

Mentre nella planimetria redatta emergeva il posizionamento dei pannelli al fine di segnalare la sagoma del trasporto eccezionale.

In realtà la Corte territoriale, senza esaminare alcuno, aveva ribaltato l'esito del giudizio diversamente interpretando le risultanze istruttorie senza provvedere all'audizione degli agenti della Polizia stradale e dei consulenti delle difese, mentre lo stesso consulente del Pubblico ministero aveva dato conto dello spostamento del carico in conseguenza dell'urto.

Del tutto travisate dovevano considerarsi le dimensioni del tratto stradale dove è avvenuto il sinistro.

A fronte di uno spazio libero di 1,85 metri a disposizione dell'autovettura del giovane, larga 1,61 metri, al margine destro nella direzione di marcia del giovane vi era ulteriore banchina asfaltata di 3,60 metri.

Vi era quindi spazio del tutto sufficiente, confermato dal passaggio senza danni di altra autovettura pochi secondi prima, ed in proposito la Corte territoriale aveva fatto ricorso a mere congetture senza tenere conto dei chiari passaggi argomentativi del primo Giudice, i quali appunto davano conto della possibilità di passaggio in ragione dello stato dei luoghi.In relazione poi alla possibile distrazione della giovane vittima ventenne, in possesso di patente di guida da soli sei mesi, non avrebbero dovuto sfuggire all'automobilista la tipologia e le caratteristiche dell'autoarticolato, già evidenti anche a seguìto del passaggio dei primi due veicoli di scorta del carico eccezionale, mentre tutti i tecnici esaminati avevano confermato l'ampia possibilità di percepire la presenza del veicolo eccezionale in considerazione dello stato dei luoghi.

Non era chiaro poi il significato della cooperazione colposa tra i conducenti dei veicoli, laddove il caposcorta era stato condannato e il conducente del secondo furgone di scorta assolto.

Sì che non poteva procedersi al ribaltamento della prima decisione senza una rinnovazione dell'istruttoria, come ribadito anche in ambito sovranazionale, mentre la Corte territoriale non aveva in alcun modo motivato, neppure implicitamente, circa le ragioni che l'avevano condotta a non disporre la rinnovazione dell'istruttoria delle prove dichiarative indicate, decisive per affermare la penale responsabilità dell'imputato.

3.3. Col terzo motivo è stata censurata la determinazione in un anno del periodo di sospensione della patente di guida, sanzione accessoria sproporzionata rispetto alle effettive responsabilità dell'imputato, sì che doveva essere altresì considerato che, in tal modo, il ricorrente non sarebbe stato in grado di mantenere la famiglia.

4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

4.1. Col primo motivo di ricorso è stata svolta analoga censura rispetto al punto 3.1., circa l'ambito di cognizione del Giudice del rinvio.

4.2. Col secondo motivo è stato rilevato che la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria tramite l'esame dei soggetti (agente Brancaccio e consulenti Checchini, Truffelli e Sottana), le cui dichiarazioni erano state ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio.

4.3. Col terzo motivo la ricorrente ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ritrascritto gli argomenti utilizzati dalla Corte di cassazione per giustificare l'accoglimento dei ricorsi ai sensi dell'art. 141 cod. strad..

Non era stata pertanto giustificata la responsabilità dell'autista, inserito in una scorta dalla quale dipendeva la sua condotta, aspetto che invece aveva condotto il Tribunale di Piacenza ad una pronuncia di assoluzione nei confronti del medesimo imputato.

4.4. Col quarto motivo, deducendo vizio di motivazione, parte ricorrente ha dedotto che illogicamente il Giudice del rinvio aveva assunto che già da ben seicento metri l'autista del trasporto eccezionale avrebbe avvistato l'automobile del giovane e che già in quel momento avrebbe dovuto percepire l'esistenza del rischio e, quindi, rallentare se non fermarsi.

Al contrario, la dinamica ricostruttiva emersa avrebbe consentito invece di concludere che lo scontro si sarebbe comunque verificato, mentre la Corte territoriale si era contraddetta evidenziando la presenza di una banchina laterale nella quale il giovane avrebbe trovato adeguato spazio per evitare l'urto ed incrociare il trasporto eccezionale.

In ogni caso, a partire (seicento metri) dall'entrata nel campo del sinistro, vi era ancora spazio e tempo per l'intervento della scorta, cui spettava la regolazione del convoglio, e non era spiegata la responsabilità dell'autista.

Tanto più che nell'immediatezza era passata altra autovettura, che aveva incrociato il trasporto eccezionale proseguendo indenne la propria corsa.

La sentenza impugnata aveva invece illogicamente valorizzato altre deposizioni, che avevano ad oggetto l'incrocio dei veicoli in altro contesto, rispetto a quanto accaduto nell'immediatezza prima del sinistro.

Ancor più, quindi, avrebbe dovuto procedersi alla rinnovazione dell'istruttoria a cominciare dai consulenti del Pubblico ministero.

Quanto al posizionamento della segnaletica luminosa, erano ripetute le considerazioni già svolte dalla difesa dell'imputato, in relazione tra l'altro al grafico della Polizia stradale che dava conto dell'inesistenza di alcuna sporgenza esterna rispetto alla sagoma longitudinale del carico, mentre la Corte territoriale aveva fatto riferimento allo spostamento del carico dopo l'urto.

4.5. Col quinto motivo, quanto alla velocità mantenuta dal trasporto, le considerazioni circa l'irrilevanza della velocità rispetto alla verificazione del sinistro e alle sue conseguenze erano state ignorate dalla sentenza impugnata, che aveva parimenti sempre scollegato la presenza dell'autista nell'ambito della scorta.

In realtà lo spazio per l'incrocio dei veicoli esisteva.

4.6. Col sesto motivo di censura è stato lamentato l'ammontare della provvisionale siccome determinata, che non teneva conto di quanto già determinato dal Tribunale di Piacenza in esito alla condanna del capo scorta Bertolo in solido col responsabile civile Gi&[OSCURATO:PERSONA], né appariva avere considerato il concorso di colpa della vittima.

In ogni caso doveva perlomeno sussistere la certezza dell'esistenza del danno sino all'ammontare della somma liquidata, mentre in specie essa era disancorata da ogni pur minima valutazione della pretesa civilistica anche alla luce del rilevante concorso di colpa della vittima.

5. Le parti civili hanno depositato memoria con allegati.

6. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di chiedere il rigetto dei ricorsi proposti dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dal responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. [OSCURATO:PERSONA]

7. I ricorsi sono infondati.

8. In via del tutto preliminare va ricordato che la Quarta Sezione di questa Corte di legittimità (sentenza n. 6410 del 22 gennaio 2019) ha osservato - in sede di annullamento della precedente decisione della Corte d'Appello - che "sebbene l'enunciato.., faccia essenzialmente carico al [OSCURATO:PERSONA], nella parte descrittiva, di avere tenuto una velocità eccedente il limite previsto nella specie ..., nondimeno la stessa contestazione richiama testualmente la specifica disposizione di cui al comma 4 dell'art. 141 Cod.

Strada, di particolare pertinenza rispetto al caso di che trattasi, in base alla quale «Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli (...)».

Del resto è sufficiente la lettura delle pagine 31 e 32 della sentenza impugnata per avere chiaro che tale obbligo.., gravasse in pari tempo anche sullo stesso [OSCURATO:PERSONA], non essendo all'evidenza sufficiente che egli guidasse il proprio autoarticolato nell'osservanza - peraltro dubbia - del limite di velocità, ma essendo comunque necessario che egli riducesse a sua volta la velocità fino a fermarsi: il [OSCURATO:PERSONA] del resto... disponeva di una ampia visuale dell'opposta corsia di marcia, da cui proveniva il Solari; era perciò certamente in grado di vedere che la vettura condotta dalla vittima procedeva verso un tratto di strada in cui l'incrocio con il convoglio diveniva malagevole; e, d'altronde, poteva disporre anche di una banchina asfaltata laterale, ideale per la sosta temporanea del trasporto eccezionale (pag. 41 sentenza impugnata)...

Pertanto non appare corretto il percorso argomentativo della Corte di merito nella parte in cui sottrae il [OSCURATO:PERSONA] a responsabilità per l'accaduto sulla base della sola stima della velocità come - almeno ipoteticamente - rientrante nei limiti massimi prescritti.

Deve infatti trovare applicazione anche al [OSCURATO:PERSONA] la citata regola generale di cui all'art. 141, comma 4, Cod.

Strada, che ha formato oggetto di addebito e che - come si è visto - è volta a disciplinare in modo particolarmente calzante situazioni corrispondenti a quella verificatasi nell'occasione.

Ciò vale a maggior motivo se si considera che, come evidenziato nel ricorso del P. G. territoriale, è la stessa Corte di merito (pag. 46 sentenza) a osservare che il Solari entrò nel campo del sinistro a 600 metri dal complesso trasportante, e ad una trentina di secondi di distanza temporale da questo; non doveva perciò sfuggire che il [OSCURATO:PERSONA] - oltretutto posizionato più in alto degli altri utenti della strada, essendo alla guida di un semirimorchio - era nelle condizioni di vederlo per tempo e di regolare così con un certo anticipo la propria andatura, fino ad arrestare la marcia: ciò che verosimilmente, riducendo la violenza dell'impatto tra l'auto del Solari e il trasporto eccezionale, avrebbe avuto esito salvifico".

8.1. In proposito, quanto alla cognizione del Giudice del rinvio, per un verso è stato ricordato dai ricorrenti il principio in forza del quale i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

D'altra parte, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (ad es.

Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629).

Allo stesso tempo, peraltro, è nozione ribadita che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122), con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato.

8.2. In ogni caso la sentenza impugnata si è - per quanto di interesse - correttamente mantenuta nel solco delle valutazioni che questa Corte di legittimità aveva espresso.

8.3. In proposito, va così anzitutto ricordato che l'art. 141, comma 4, cod. strad., prescrive che "Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli ecc.".

Oltre a ciò, l'art. 16, comma 2 del regolamento di attuazione del codice della strada prevede che "Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con il pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada".

8.4. Preso atto del contesto normativo, in parte comunque replicato specificamente - come è stato correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata - anche nel corpo dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata al responsabile civile e avente ad oggetto il trasporto eccezionale, e ravvisata da questa Corte di legittimità la violazione di legge consistita nella mancata applicazione della norma di cui all'art. 141, comma 4 cit. anche all'autista del trasporto, la Corte territoriale ha in tal modo rilevato la grave imprudenza nella condotta di guida dell'odierno ricorrente.

Quest'ultimo infatti era pacificamente collocato in posizione sopraelevata rispetto alla sede stradale e quindi anche con un campo visivo necessariamente più ampio rispetto alla visuale dello sfortunato Solari.

Si trovava altresì alla guida di un trasporto eccezionale che - elemento all'evidenza incontestato - occupava uno spazio della carreggiata ben maggiore rispetto alla corsia di pertinenza, e in quel momento in condizione di patente illiceità attesa la violazione dell'obbligo di istituzione del senso unico alternato (v. supra).

Non aveva infine regolato la propria velocità sino a fermarsi benché - su strada rettilinea e visuale libera - dall'opposta direzione provenisse un'autovettura il cui incrocio, in ogni caso e proprio per la condizione di illiceità, si presentava del tutto malagevole e, nella migliore delle ipotesi, possibile solamente in ristrettissimi spazi dell'ordine di qualche centimetro (non potendosi comunque valutare come carreggiata usufruibile l'esistente spazio alla destra del Solari, che non costituiva carreggiata come abbondantemente esplicato già dal Tribunale piacentino).

8.5. Al riguardo, proprio le considerazioni che precedono, lette in connessione con la sentenza del Tribunale di Piacenza che - dopo avere svolto riflessioni analoghe quanto alla posizione del caposcorta Bertolo ormai condannato in via definitiva - pure aveva assolto l'odierno ricorrente, appaiono decisive nel rigetto dei ricorsi.

Vero è, infatti, che il Giudice di primo grado aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che le modalità di regolazione della circolazione del trasporto eccezionale competevano in via esclusiva all'ambito di valutazione del caposcorta, senza possibilità alcuna per l'autista di sindacare le scelte di quest'ultimo in ordine alla marcia e alla sosta del convoglio, a meno che non fossero risultate manifestamente illecite.

8.6. Per vero la Corte territoriale, al di là di ogni questione legata alla visibilità del carico sporgente, ha appunto evocato la colpevole inerzia dell'odierno ricorrente, autista del mezzo autorizzato al trasporto eccezionale e tenuto espressamente - come dipendente della società responsabile civile che si era formalmente impegnata in proposito - tra l'altro al rispetto delle specifiche richiamate norme sull'obbligo di senso unico alternato (che in sé non possono tra l'altro non rappresentare una specificazione, per la particolarità della fattispecie regolata, della generale norma fissata, v. supra, nell'ipotesi di incrocio malagevole di veicoli).

In altre parole, se la responsabilità del capo scorta può anche essere ritenuta esclusiva quanto alle modalità di regolazione della circolazione, nella situazione data la decisione, purtroppo evidente nei fatti, di non provvedere all'istituzione del senso unico alternato - causa prima ed ineliminabile del sinistro mortale - rappresentava un'opzione manifestamente illecita, cui il [OSCURATO:PERSONA] - conducente specificamente addetto ed espressamente abilitato - si è invece supinamente adeguato.

9. In definitiva, il materiale processuale è rimasto intatto e non è stato oggetto di alcuna rivalutazione sotto il profilo dell'attendibilità di prove dichiarative, bensì è stata operata una complessiva rivisitazione in diritto dell'insieme istruttorio.

La necessità invero per il giudice di appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di un diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nell'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (ad es.

Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694).

10. Ogni ulteriore questione comune agitata dalle parti ricorrenti rimane all'evidenza assorbita.

11. In relazione infine alle doglianze specificamente proposte dai ricorrenti, e con riferimento anzitutto al terzo motivo di censura proposto dell'imputato, è stato anche recentemente osservato che nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento) (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393).

Il giudice infatti, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente (Sez.

U, n. 8488 del 27/05/1998, [OSCURATO:PERSONA]. 210982).

Alla stregua di quanto precede, pertanto, non può non ritenersi la congruità anche quantitativa della misura, proprio in ragione della massima entità del danno cagionato e della non secondaria gravità dell'infrazione commessa.11.1.

Per quanto invece concerne l'ultimo profilo di doglianza sollevato dal responsabile civile, non è invero deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale (Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348).

Infatti, per giurisprudenza assolutamente consolidata, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (da ult., Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; ex plurimis, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773), trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486).

Quanto alla condanna generica, si aggiunge infine per mera completezza, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv. 279625).

In specie, naturalmente, non vi è questione circa l'astratta lesività del fatto, mentre il quantum è devoluto al separato giudizio risarcitorio in sede civile.

11.1.1. Il motivo di censura, pertanto, non può trovare accoglimento.

12. L'infondatezza delle impugnazioni non può che comportare il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 1 4 GEN SENTENZA 222 sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante avverso la sentenza del 04/11/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dal responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. udito per le parti civili l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese udito per il ricorrente responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi proposti udito per il ricorrente imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 2020 la Corte d'Appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio ed in riforma della sentenza del 6 giugno 2016 del Tribunale di Piacenza, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], con i doppi benefici, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 113 e 589, comma 2 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché, in solido con i responsabili civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, previa assegnazione di provvisionali immediatamente esecutive e con condanna alla rifusione delle spese di giudizio, anche per i precedenti gradi. 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione da parte dell'imputato, con tre motivi di impugnazione, e dal responsabile civile, con sei motivi di censura. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Col primo motivo è stata lamentata violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. stante la violazione dei limiti della cognizione del Giudice del rinvio. In particolare, la Corte territoriale - premesso che questa Corte di legittimità aveva osservato che il Giudice del merito non aveva adeguatamente considerato la regola generale di cui all'art. 141, comma 4, c.d.s. - aveva tuttavia riesaminato ex novo la posizione dell'imputato soffermandosi su profili di colpa non evidenziati dal Giudice. In specie, al contrario ed in considerazione di una doppia pronuncia di assoluzione, doveva escludersi ogni diversa valutazione nel merito del risultato probatorio, data la possibilità di ricorrere solamente per violazione di legge. 3.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato il mancato rispetto del principio della condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, atteso che la sentenza di assoluzione era stata riformata senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale concernente le prove dichiarative assunte, e violando l'obbligo di motivazione rafforzata. In realtà la riforma si era fondata sulla mera rivalutazione degli apporti dichiarativi del giudizio di primo grado, senza aggancio a tutte le risultanze probatorie invero connotate dal requisito della decisività, ed al contrario ignorate dalla Corte del rinvio, con particolare riferimento alle deposizioni tanto dei testi Brancaccio, Pavanetto e Ancona, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, che avevano dato conto del corretto e non censurato posizionamento dei dispositivi di sicurezza, quanto dei consulenti della difesa e del responsabile civile. Al riguardo, l'istruttoria avrebbe dovuto avere ad oggetto la determinazione del momento in cui l'imputato avrebbe potuto realmente percepire la situazione di pericolo, e in proposito non era dato comprendere che cosa avrebbe potuto fare l'imputato, che in precedenza, prima dell'incrocio dell'autoveicolo della vittima col secondo furgone di scorta al carico eccezionale, non aveva potuto evidenziare problematiche di sorta. D'altronde simili ragionamenti avevano condotto proprio all'assoluzione del conducente del secondo veicolo di scorta. In ordine poi alla velocità del mezzo, essa doveva considerarsi irrilevante e in ogni caso l'autista non poteva sindacare le indicazioni del caposcorta, il quale non aveva ritenuto di predisporre il senso unico alternato nel tratto di strada. Per quanto poi riguardava la segnalazione corretta del carico sporgente, circostanza che era stata posta a base dell'affermazione di responsabilità, la Corte avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione istruttoria, mentre al contrario erano state ignorate le deduzioni dei consulenti di parte a fronte del corredo fotografico realizzato nell'immediatezza del fatto. Né la Corte d'Appello aveva inteso confutare specificamente i rilievi della prima decisione, senza darne conto della loro incompletezza quanto alla conformazione stradale, alla bontà dell'illuminazione, all'assenza di tracce di frenata, alla traiettoria al centro della carreggiata siccome sempre mantenuta dalla vittima del sinistro alla guida della propria autovettura. Oltretutto andava disposta, secondo il ricorrente, nuova audizione dei testi Trenchi e Penna, dal momento che la sentenza di assoluzione aveva ritenuto che i testi avessero incrociato il convoglio eccezionale diversi minuti prima dell'incidente e in una posizione statica ad un semaforo. Mentre - quanto al posizionamento dei -pannelli retroriflettenti - le fotografie della Polizia stradale dopo l'urto davano conto dello spostamento della struttura del semirimorchio verso l'esterno a seguito della collisione con l'altra vettura, e lo stesso consulente del Pubblico ministero aveva confermato il corretto collocamento di pannelli e luci di ingombro. Mentre nella planimetria redatta emergeva il posizionamento dei pannelli al fine di segnalare la sagoma del trasporto eccezionale. In realtà la Corte territoriale, senza esaminare alcuno, aveva ribaltato l'esito del giudizio diversamente interpretando le risultanze istruttorie senza provvedere all'audizione degli agenti della Polizia stradale e dei consulenti delle difese, mentre lo stesso consulente del Pubblico ministero aveva dato conto dello spostamento del carico in conseguenza dell'urto. Del tutto travisate dovevano considerarsi le dimensioni del tratto stradale dove è avvenuto il sinistro. A fronte di uno spazio libero di 1,85 metri a disposizione dell'autovettura del giovane, larga 1,61 metri, al margine destro nella direzione di marcia del giovane vi era ulteriore banchina asfaltata di 3,60 metri. Vi era quindi spazio del tutto sufficiente, confermato dal passaggio senza danni di altra autovettura pochi secondi prima, ed in proposito la Corte territoriale aveva fatto ricorso a mere congetture senza tenere conto dei chiari passaggi argomentativi del primo Giudice, i quali appunto davano conto della possibilità di passaggio in ragione dello stato dei luoghi.In relazione poi alla possibile distrazione della giovane vittima ventenne, in possesso di patente di guida da soli sei mesi, non avrebbero dovuto sfuggire all'automobilista la tipologia e le caratteristiche dell'autoarticolato, già evidenti anche a seguìto del passaggio dei primi due veicoli di scorta del carico eccezionale, mentre tutti i tecnici esaminati avevano confermato l'ampia possibilità di percepire la presenza del veicolo eccezionale in considerazione dello stato dei luoghi. Non era chiaro poi il significato della cooperazione colposa tra i conducenti dei veicoli, laddove il caposcorta era stato condannato e il conducente del secondo furgone di scorta assolto. Sì che non poteva procedersi al ribaltamento della prima decisione senza una rinnovazione dell'istruttoria, come ribadito anche in ambito sovranazionale, mentre la Corte territoriale non aveva in alcun modo motivato, neppure implicitamente, circa le ragioni che l'avevano condotta a non disporre la rinnovazione dell'istruttoria delle prove dichiarative indicate, decisive per affermare la penale responsabilità dell'imputato. 3.3. Col terzo motivo è stata censurata la determinazione in un anno del periodo di sospensione della patente di guida, sanzione accessoria sproporzionata rispetto alle effettive responsabilità dell'imputato, sì che doveva essere altresì considerato che, in tal modo, il ricorrente non sarebbe stato in grado di mantenere la famiglia. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4.1. Col primo motivo di ricorso è stata svolta analoga censura rispetto al punto 3.1., circa l'ambito di cognizione del Giudice del rinvio. 4.2. Col secondo motivo è stato rilevato che la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria tramite l'esame dei soggetti (agente Brancaccio e consulenti Checchini, Truffelli e Sottana), le cui dichiarazioni erano state ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio. 4.3. Col terzo motivo la ricorrente ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ritrascritto gli argomenti utilizzati dalla Corte di cassazione per giustificare l'accoglimento dei ricorsi ai sensi dell'art. 141 cod. strad.. Non era stata pertanto giustificata la responsabilità dell'autista, inserito in una scorta dalla quale dipendeva la sua condotta, aspetto che invece aveva condotto il Tribunale di Piacenza ad una pronuncia di assoluzione nei confronti del medesimo imputato. 4.4. Col quarto motivo, deducendo vizio di motivazione, parte ricorrente ha dedotto che illogicamente il Giudice del rinvio aveva assunto che già da ben seicento metri l'autista del trasporto eccezionale avrebbe avvistato l'automobile del giovane e che già in quel momento avrebbe dovuto percepire l'esistenza del rischio e, quindi, rallentare se non fermarsi. Al contrario, la dinamica ricostruttiva emersa avrebbe consentito invece di concludere che lo scontro si sarebbe comunque verificato, mentre la Corte territoriale si era contraddetta evidenziando la presenza di una banchina laterale nella quale il giovane avrebbe trovato adeguato spazio per evitare l'urto ed incrociare il trasporto eccezionale. In ogni caso, a partire (seicento metri) dall'entrata nel campo del sinistro, vi era ancora spazio e tempo per l'intervento della scorta, cui spettava la regolazione del convoglio, e non era spiegata la responsabilità dell'autista. Tanto più che nell'immediatezza era passata altra autovettura, che aveva incrociato il trasporto eccezionale proseguendo indenne la propria corsa. La sentenza impugnata aveva invece illogicamente valorizzato altre deposizioni, che avevano ad oggetto l'incrocio dei veicoli in altro contesto, rispetto a quanto accaduto nell'immediatezza prima del sinistro. Ancor più, quindi, avrebbe dovuto procedersi alla rinnovazione dell'istruttoria a cominciare dai consulenti del Pubblico ministero. Quanto al posizionamento della segnaletica luminosa, erano ripetute le considerazioni già svolte dalla difesa dell'imputato, in relazione tra l'altro al grafico della Polizia stradale che dava conto dell'inesistenza di alcuna sporgenza esterna rispetto alla sagoma longitudinale del carico, mentre la Corte territoriale aveva fatto riferimento allo spostamento del carico dopo l'urto. 4.5. Col quinto motivo, quanto alla velocità mantenuta dal trasporto, le considerazioni circa l'irrilevanza della velocità rispetto alla verificazione del sinistro e alle sue conseguenze erano state ignorate dalla sentenza impugnata, che aveva parimenti sempre scollegato la presenza dell'autista nell'ambito della scorta. In realtà lo spazio per l'incrocio dei veicoli esisteva. 4.6. Col sesto motivo di censura è stato lamentato l'ammontare della provvisionale siccome determinata, che non teneva conto di quanto già determinato dal Tribunale di Piacenza in esito alla condanna del capo scorta Bertolo in solido col responsabile civile Gi&[OSCURATO:PERSONA], né appariva avere considerato il concorso di colpa della vittima. In ogni caso doveva perlomeno sussistere la certezza dell'esistenza del danno sino all'ammontare della somma liquidata, mentre in specie essa era disancorata da ogni pur minima valutazione della pretesa civilistica anche alla luce del rilevante concorso di colpa della vittima. 5. Le parti civili hanno depositato memoria con allegati. 6. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di chiedere il rigetto dei ricorsi proposti dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dal responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. [OSCURATO:PERSONA] 7. I ricorsi sono infondati. 8. In via del tutto preliminare va ricordato che la Quarta Sezione di questa Corte di legittimità (sentenza n. 6410 del 22 gennaio 2019) ha osservato - in sede di annullamento della precedente decisione della Corte d'Appello - che "sebbene l'enunciato.., faccia essenzialmente carico al [OSCURATO:PERSONA], nella parte descrittiva, di avere tenuto una velocità eccedente il limite previsto nella specie ..., nondimeno la stessa contestazione richiama testualmente la specifica disposizione di cui al comma 4 dell'art. 141 Cod. Strada, di particolare pertinenza rispetto al caso di che trattasi, in base alla quale «Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli (...)». Del resto è sufficiente la lettura delle pagine 31 e 32 della sentenza impugnata per avere chiaro che tale obbligo.., gravasse in pari tempo anche sullo stesso [OSCURATO:PERSONA], non essendo all'evidenza sufficiente che egli guidasse il proprio autoarticolato nell'osservanza - peraltro dubbia - del limite di velocità, ma essendo comunque necessario che egli riducesse a sua volta la velocità fino a fermarsi: il [OSCURATO:PERSONA] del resto... disponeva di una ampia visuale dell'opposta corsia di marcia, da cui proveniva il Solari; era perciò certamente in grado di vedere che la vettura condotta dalla vittima procedeva verso un tratto di strada in cui l'incrocio con il convoglio diveniva malagevole; e, d'altronde, poteva disporre anche di una banchina asfaltata laterale, ideale per la sosta temporanea del trasporto eccezionale (pag. 41 sentenza impugnata)... Pertanto non appare corretto il percorso argomentativo della Corte di merito nella parte in cui sottrae il [OSCURATO:PERSONA] a responsabilità per l'accaduto sulla base della sola stima della velocità come - almeno ipoteticamente - rientrante nei limiti massimi prescritti. Deve infatti trovare applicazione anche al [OSCURATO:PERSONA] la citata regola generale di cui all'art. 141, comma 4, Cod. Strada, che ha formato oggetto di addebito e che - come si è visto - è volta a disciplinare in modo particolarmente calzante situazioni corrispondenti a quella verificatasi nell'occasione. Ciò vale a maggior motivo se si considera che, come evidenziato nel ricorso del P. G. territoriale, è la stessa Corte di merito (pag. 46 sentenza) a osservare che il Solari entrò nel campo del sinistro a 600 metri dal complesso trasportante, e ad una trentina di secondi di distanza temporale da questo; non doveva perciò sfuggire che il [OSCURATO:PERSONA] - oltretutto posizionato più in alto degli altri utenti della strada, essendo alla guida di un semirimorchio - era nelle condizioni di vederlo per tempo e di regolare così con un certo anticipo la propria andatura, fino ad arrestare la marcia: ciò che verosimilmente, riducendo la violenza dell'impatto tra l'auto del Solari e il trasporto eccezionale, avrebbe avuto esito salvifico". 8.1. In proposito, quanto alla cognizione del Giudice del rinvio, per un verso è stato ricordato dai ricorrenti il principio in forza del quale i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). D'altra parte, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (ad es. Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629). Allo stesso tempo, peraltro, è nozione ribadita che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122), con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato. 8.2. In ogni caso la sentenza impugnata si è - per quanto di interesse - correttamente mantenuta nel solco delle valutazioni che questa Corte di legittimità aveva espresso. 8.3. In proposito, va così anzitutto ricordato che l'art. 141, comma 4, cod. strad., prescrive che "Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli ecc.". Oltre a ciò, l'art. 16, comma 2 del regolamento di attuazione del codice della strada prevede che "Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con il pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada". 8.4. Preso atto del contesto normativo, in parte comunque replicato specificamente - come è stato correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata - anche nel corpo dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata al responsabile civile e avente ad oggetto il trasporto eccezionale, e ravvisata da questa Corte di legittimità la violazione di legge consistita nella mancata applicazione della norma di cui all'art. 141, comma 4 cit. anche all'autista del trasporto, la Corte territoriale ha in tal modo rilevato la grave imprudenza nella condotta di guida dell'odierno ricorrente. Quest'ultimo infatti era pacificamente collocato in posizione sopraelevata rispetto alla sede stradale e quindi anche con un campo visivo necessariamente più ampio rispetto alla visuale dello sfortunato Solari. Si trovava altresì alla guida di un trasporto eccezionale che - elemento all'evidenza incontestato - occupava uno spazio della carreggiata ben maggiore rispetto alla corsia di pertinenza, e in quel momento in condizione di patente illiceità attesa la violazione dell'obbligo di istituzione del senso unico alternato (v. supra). Non aveva infine regolato la propria velocità sino a fermarsi benché - su strada rettilinea e visuale libera - dall'opposta direzione provenisse un'autovettura il cui incrocio, in ogni caso e proprio per la condizione di illiceità, si presentava del tutto malagevole e, nella migliore delle ipotesi, possibile solamente in ristrettissimi spazi dell'ordine di qualche centimetro (non potendosi comunque valutare come carreggiata usufruibile l'esistente spazio alla destra del Solari, che non costituiva carreggiata come abbondantemente esplicato già dal Tribunale piacentino). 8.5. Al riguardo, proprio le considerazioni che precedono, lette in connessione con la sentenza del Tribunale di Piacenza che - dopo avere svolto riflessioni analoghe quanto alla posizione del caposcorta Bertolo ormai condannato in via definitiva - pure aveva assolto l'odierno ricorrente, appaiono decisive nel rigetto dei ricorsi. Vero è, infatti, che il Giudice di primo grado aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che le modalità di regolazione della circolazione del trasporto eccezionale competevano in via esclusiva all'ambito di valutazione del caposcorta, senza possibilità alcuna per l'autista di sindacare le scelte di quest'ultimo in ordine alla marcia e alla sosta del convoglio, a meno che non fossero risultate manifestamente illecite. 8.6. Per vero la Corte territoriale, al di là di ogni questione legata alla visibilità del carico sporgente, ha appunto evocato la colpevole inerzia dell'odierno ricorrente, autista del mezzo autorizzato al trasporto eccezionale e tenuto espressamente - come dipendente della società responsabile civile che si era formalmente impegnata in proposito - tra l'altro al rispetto delle specifiche richiamate norme sull'obbligo di senso unico alternato (che in sé non possono tra l'altro non rappresentare una specificazione, per la particolarità della fattispecie regolata, della generale norma fissata, v. supra, nell'ipotesi di incrocio malagevole di veicoli). In altre parole, se la responsabilità del capo scorta può anche essere ritenuta esclusiva quanto alle modalità di regolazione della circolazione, nella situazione data la decisione, purtroppo evidente nei fatti, di non provvedere all'istituzione del senso unico alternato - causa prima ed ineliminabile del sinistro mortale - rappresentava un'opzione manifestamente illecita, cui il [OSCURATO:PERSONA] - conducente specificamente addetto ed espressamente abilitato - si è invece supinamente adeguato. 9. In definitiva, il materiale processuale è rimasto intatto e non è stato oggetto di alcuna rivalutazione sotto il profilo dell'attendibilità di prove dichiarative, bensì è stata operata una complessiva rivisitazione in diritto dell'insieme istruttorio. La necessità invero per il giudice di appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di un diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nell'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (ad es. Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694). 10. Ogni ulteriore questione comune agitata dalle parti ricorrenti rimane all'evidenza assorbita. 11. In relazione infine alle doglianze specificamente proposte dai ricorrenti, e con riferimento anzitutto al terzo motivo di censura proposto dell'imputato, è stato anche recentemente osservato che nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento) (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393). Il giudice infatti, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, [OSCURATO:PERSONA]. 210982). Alla stregua di quanto precede, pertanto, non può non ritenersi la congruità anche quantitativa della misura, proprio in ragione della massima entità del danno cagionato e della non secondaria gravità dell'infrazione commessa.11.1. Per quanto invece concerne l'ultimo profilo di doglianza sollevato dal responsabile civile, non è invero deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale (Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348). Infatti, per giurisprudenza assolutamente consolidata, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (da ult., Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; ex plurimis, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773), trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486). Quanto alla condanna generica, si aggiunge infine per mera completezza, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv. 279625). In specie, naturalmente, non vi è questione circa l'astratta lesività del fatto, mentre il quantum è devoluto al separato giudizio risarcitorio in sede civile. 11.1.1. Il motivo di censura, pertanto, non può trovare accoglimento. 12. L'infondatezza delle impugnazioni non può che comportare il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate nei termini di cui al dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'i
Sentenza Cassazione n. 01333/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris