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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 05863/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la manifesta illogicità e la carenza della motivazione in relazione alla non concessione delle attenuanti generiche - è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità, nonché in quanto afferente al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive, avendo il giudice di merito congruamente argomentato la decisione in ragione della capacità a delinquere dell'imputato e dell'assenza di elementi di segno positivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 4ssa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la manifesta illogicità e la carenza della motivazione in relazione alla non concessione delle attenuanti generiche - è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità, nonché in quanto afferente al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive, avendo il giudice di merito congruamente argomentato la decisione in ragione della capacità a delinquere dell'imputato e dell'assenza di elementi di segno positivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 4ssa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 05863/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris