CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 45251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/4/2022 della Corte d'appello di Lecce Sezione staccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 aprile 2022 la Corte d'appello di Lecce, Sezione staccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 9 giugno 2021 del Tribunale di Taranto, con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena di tre mesi di arresto in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004 (capi A e B della rubrica, accertati il 5 febbraio 2015), a causa del mancato conferimento del mandato difensivo all'[OSCURATO:PERSONA], che aveva proposto l'impugnazione in loro nome. La Corte d'appello, nel rilevare l'inammissibilità della impugnazione, ha evidenziato la mancanza di data certa nel mandato difensivo che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto dagli imputati il 6 agosto 2018, sottolineando che successivamente a tale data lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era qualificato come sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., e che tale mandato non era stato depositato ma solo inviato a mezzo di posta elettronica a un funzionario del Tribunale di Taranto, né mai prodotto nel corso delle udienze, con la conseguente violazione dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, hanno denunciato l'errata applicazione dell'art. 96 cod. proc. pen., per essere stata presente in atti, sin dal 3 giugno 2021, la nomina a favore dell'[OSCURATO:PERSONA], e anche dell'art. 127 cod. proc. pen., per la mancata fissazione di una udienza camerale partecipata nella quale verificare la sussistenza del mandato difensivo. Hanno esposto di aver prodotto copia della nomina difensiva depositata il 3 giugno 2021 presso la Procura della Repubblica in Taranto, ossia prima della conclusione del giudizio di primo grado, avvenuta il 9 giugno 2021, allorquando era stata pronunciata la sentenza di condanna da parte del Tribunale di Taranto, e tale nomina era stata menzionata dagli imputati sin dal 19 marzo 2021, quando avevano chiesto la trattazione in presenza del processo, e depositata il 10 giugno 2021 presso la cancelleria del Tribunale di Taranto, in occasione della richiesta di copia degli atti. Hanno aggiunto che a seguito della richiesta di trattazione in presenza del giudizio di appello, inviata dagli imputati a mezzo p.e.c., nell'udienza del 20 aprile 2022 l'[OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato alla Corte d'appello che gli imputati, nell'avanzare tale richiesta, avevano manifestato la loro consapevolezza della presentazione dell'appello nel loro interesse da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], che, comunque, nel verbale stenotìpico dell'udienza del 9 giugno 2021 risultava essere il difensore di fiducia di entrambi gli imputati, che comunque aveva provveduto a depositare nuova nomina per poter chiedere copia degli atti del giudizio di primo grado. La nomina difensiva poteva, comunque, ritenersi dimostrata sulla base di elementi inequivoci, costituiti dalla richiesta degli imputati di trattazione in presenza con l'indicazione dell'[OSCURATO:PERSONA] come difensore in data 15 ottobre 2021, dalla comunicazione della nomina in data 9 giugno 2021, dalle richieste di rinvio del 10 gennaio 2018 e del 2 maggio 2018 per concomitanti impegni processuali del medesimo difensore, dalle richieste di copia degli atti, cosicché, non emergendo con immediata evidenza, l'inammissibilità della impugnazione avrebbe dovuto essere pronunciata all'esito di udienza camerale partecipata ai sensi dell'art. 127, comma 1, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo hanno lamentato un vizio della motivazione con riferimento al percorso logico posto a base della valutazione degli atti, a seguito della quale era stata ritenuta invalida la nomina del difensore degli imputati, essendovi plurimi e inequivoci elementi deponenti univocamente nel senso della sussistenza di tale nomina, idonei a consentire dì ravvisare la manifestazione di volontà degli imputati di nominare l'[OSCURATO:PERSONA], ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità, anche nel caso di inosservanza delle forme prescritte dall'art. 96 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La Corte d'appello è pervenuta alla dichiarazione di inammissibilità della impugnazione congiuntamente proposta dai ricorrenti, per carenza di legittimazione del difensore che in loro nome !a propose, all'esito di una analitica ricostruzione delle nomine difensive provenienti dagli imputati e presenti in atti. In particolare, è stato evidenziato che: - difensore di fiducia di entrambi gli imputati risultava l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui nomina era stata depositata all'udienza del 21 settembre 2016; - l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano era in precedenza stata nominata di fiducia dalla Duello e all'udienza del 21 settembre 2016 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato indicato come suo sostituto processuale; - l'avv. [OSCURATO:PERSONA] assistette gli imputati nel corso delle udienze del 8 marzo 2017, 20 settembre 2017 e 7 novembre 2018, quale sostituto degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Gambirasio, depositando la relativa delega;‘°`. - all'udienza del 9 giugno 2021, conclusiva del giudizio di primo grado, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era comparso quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; - l'impugnazione nell'interesse degli imputati era stata proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, su sollecitazione della cancelleria in ordine alla prova della propria legittimazione, aveva fatto pervenire in cancelleria un mandato difensivo in data 6 agosto 2018. Sulla base di questi elementi la Corte d'appello, evidenziando la mancanza di data certa del mandato difensivo del 6 agosto 2018 prodotto dai ricorrenti, successivamente al quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al giudizio quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il mancato deposito di tale mandato e la mancata produzione dello stesso in udienza (non risultante dai verbali), ha escluso la presenza in atti di un valido mandato difensivo a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva presentato l'atto d'appello nell'interesse e in nome degli imputati, dichiarandone pertanto l'inammissibilità per carenza di legittimazione. 3. Dall'esame degli atti dei giudizi di merito, ai quali questa Corte ha accesso, in ragione della natura processuale delle censure formulate con il ricorso, in relazione alle quali il giudice di legittimità è anche giudice del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525), oltre che da quelli allegati a corredo del ricorso, le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte d'appello risultano corrette. Nella richiesta di copia degli atti del giudizio di primo grado, avanzata il 3 giugno 2021 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi collaboratrice dello studio legale Micera - Bruno, non v'è traccia della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nella stessa data risulta depositata presso la Procura della Repubblica in Taranto la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia di entrambi gli imputati: tale nomina, però, oltre a non essere stata portata a conoscenza della Corte d'appello, benché il difensore degli imputati fosse stato espressamente sollecitato a farlo, è inefficace, non essendo stata depositata al giudice che procede o nella sua cancelleria, come prescritto dall'art. 96 cod. proc. pen., posto che a tale data l'autorità procedente era il Tribunale, innanzi al quale pendeva il giudizio di primo grado, e non il pubblico ministero (cfr., nel senso della inefficacia della nomina presentata ad autorità diversa da quella procedente, Sez. 5, n. 4874 del 14/11/2016, dep. 2017, D'Amico, Rv. 269493, secondo cui la nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., deve essere depositata dinanzi al giudice che procede e deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul procedimento per il quale la nomina viene disposta; nel medesimo senso già la stessa Sez. 5, n. 24053 del 27/04/2016, Grigore, Rv. 267321). La nomina del difensore di fiducia è, infatti, atto formale che non ammette equipollenti, per la validità del quale è necessaria l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (così Sez. 1, n. 18244 del 02/04/2019, Constantin, Rv. 275470, che, in applicazione del principio, la Corte ha escluso che avesse efficacia dimostrativa dell'avvenuto conferimento dell'incarico al professionista la produzione in udienza, da parte del medesimo, della copia dell'atto di nomina in precedenza trasmesso all'ufficio senza l'impiego della PEC e della firma digitale). Ora, benché sia stato anche affermato che l'art. 96 cod. proc. pen. non costituisce una norma inderogabile, ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di una interpretazione ampia ed elastica in bonam partem, con la conseguenza che i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all'imputato costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e l'avvocato che ha svolto di fatto le funzioni di difensore (così questa Sez. 3, n. 47133 del 24/04/2018, Orfeo, Rv. 274323, e anche Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, 'annetti, Rv. 278815), nel caso in esame vi era una obiettiva scarsa chiarezza e incertezza in ordine alla esistenza di un valido mandato difensivo degli imputati a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], essendovi in atti le nomine a favore degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Gambirasio e anche la nomina in favore di tale difensore, in data 6 giugno 2018, priva, però, della attestazione di deposito, che non è presente in atti, e due richieste di rinvio d'udienza, del 5 gennaio 2018 e del 26 aprile 2018, quest'ultima depositata nella cancelleria del Tribunale di Taranto, per impedimento del medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato come difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e copia del verbale d'udienza del 9 giugno 2021 (allorquando il giudizio venne definito dal Tribunale di Taranto), nel quale lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] è indicato come difensore degli imputati (ma in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]). Il medesimo difensore risulta anche indicato come difensore di entrambi gli imputati nel decreto di citazione per il giudizio di appello, in data 25 febbraio 2022; inoltre lo stesso risulta indicato quale difensore degli imputati e redattore dell'atto d'appello nella richiesta avanzata dai primi di trattazione in presenza del giudizio di appello in data 19 marzo 2022, accolta dalla Corte d'appello con il successivo decreto del 6 aprile 2022. In atti, però, erano presenti solamente le nomine a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Gambirasio e il suddetto avv. [OSCURATO:PERSONA] è risultato più volte indicato come sostituto o delegato del primo, in assenza di valide nomine come difensore di fiducia, fino all'udienza di discussione innanzi al Tribunale, il 9 giugno 2021, benché a tale fosse già stata depositata, il 3 giugno 2021, la suddetta nomina presso la Procura della Repubblica in Taranto.Risulta evidente, dunque, la situazione di obiettiva incertezza nella quale si è trovata la Corte territoriale, in quanto, a fronte di plurime dichiarazioni di rivestire la qualità di difensore di fiducia, non vi erano in atti valide nomine a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (ma di altri difensori), e questi, richiesto di produrre copia del mandato difensivo ricevuto dagli imputati, per verificare che ai comportamenti concludenti sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario con gli imputati corrispondesse una valida nomina, si è limitato a produrre il suddetto mandato difensivo del 6 agosto 2018, privo di data certa, e neppure quello, benché inefficace, del 2 giugno 2021, depositato il 3 giugno 2021 presso la Procura della Repubblica in Taranto. Ne consegue che correttamente è stata esclusa l'esistenza di un valido mandato difensivo a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non esibito nel giudizio d'appello e, comunque inesistente, stante quanto rilevato a proposito della inefficacia di quello depositato presso la Procura della Repubblica in Taranto il 3 giugno 2021. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, in quanto prive di confronto critico con le risultanze istruttore e quanto esposto nella sentenza impugnata, e la manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili