CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11133/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi la inammissibilità del ricorso.Procedimento svolto con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze harespinto l’appello cautelare avverso l’ordinanza del Tribunale di Arezzo del 24 luglio 2025,reiettiva dell’istanza di revoca della misura cautelare in carcere, disposta in relazione ai reatidi resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 2 e n.10, cod. pen.2. Ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo deduce inosservanza di legge in relazione all’art. 275, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen.La pena irrogata in sentenza non giustifica la permanenza della restrizioneinframuraria, in quanto inferiore al limite dei tre anni stabilito dall’art. 275, comma 2-bis, cod.pen. e, in ogni caso, sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore oggettivo dei fatti.2.2. Con il secondo motivo è dedotta apparenza di motivazione in ordine alle esigenzecautelari.Il Tribunale non ha riscontrato le deduzioni difensive relativi a due distinti profili diesclusione della applicabilità dell’art. 275, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.Ha, difatti, fondato la reiezione su una valutazione di esclusiva adeguatezza dellarestrizione carceraria, motivata dalla pervicacia criminale dell’agente – benché si tratti dicondotta di oggettiva, contenuta gravità, sostanziatasi in una reazione scomposta avuta dalricorrente nei confronti degli operanti, dopo essersi denudato pubblicamente - e dalladisvelata incapacità di autocontrollo.Ha poi ritenuto insussistenti elementi di novità significativi per una rivisitazione delleesigenze, senza tener conto della protrazione dello stato di restrizione imposto al [OSCURATO:PERSONA] peroltre sette mesi, ciò che ha inevitabilmente prodotto un effetto deterrente e di attenuazionedella pericolosità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato la ricorrenzadelle ipotesi di cui alla seconda parte del comma 2-bis dell’art. 275 cod. proc. pen., e haconcluso per la inammissibilità complessiva del ricorso, siccome contenente meri, quantoimplausibili, dissensi valutativi sulla persistente attualità di esigenze salvaguardabili con lasola custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano.2. È fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo.Al ricorrente è stata applicata, all’esito del giudizio di primo grado, celebrato con ilrito abbreviato, la pena di anni 1, mesi 4 di reclusione, in relazione ai reati di resistenza apubblico ufficiale e di lesioni aggravate ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 2 e n. 10, cod. pen.,con il riconoscimento dell’attenuante del vizio parziale di mente prevista dall’art. 89 cod.pen., equivalente alle contestate aggravanti, in esse comprese la recidiva specifica ereiterata. È stata inoltre disposta nei suoi confronti l’applicazione della misura di sicurezzadella libertà vigilata per la durata di anni 1.Il Tribunale, con ordinanza del 24 luglio 2025, ha rigettato l’istanza di revoca dellacustodia cautelare in carcere, evidenziando che dalla data di emissione della sentenza nonsono emersi elementi modificativi del giudizio di pericolosità sociale dell’agente e delleravvisate esigenze, non diversamente fronteggiabili stante l’assenza di un domicilio idoneodove poter collocare il prevenuto agli arresti domiciliari.3. Va premesso che il comma 2 dell’art. 275 cod. proc. pen. enuncia il principiogenerale di proporzionalità, regolativo della cautela personale, in forza del quale ogni misurava parametrata all’entità del fatto e alla sanzione «che sia stata o si ritiene possa essereirrogata».Il successivo comma 2-bis stabilisce che «Non può essere applicata la misura dellacustodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con lasentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quantoprevisto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280,comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritieneche, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Taledisposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura,gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi diesecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui alsecondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bise 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».4 Il tema proposto con il primo motivo attiene alla estensione della norma suindicata,laddove, definendo i criteri di scelta delle misure cautelari, vieta l’applicazione della misura dimassimo rigore.Sul punto si è sviluppato un contrasto interpretativo.4.1. Un primo orientamento circoscrive l'operatività del limite di tre anni di penadetentiva, necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275,comma 2-bis, cod. proc. pen., come novellato dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, alla sola fasegenetica della misura cautelare (Sez. 4, n. 21913 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279299; Sez.6, n. 1798 del 16/12/2014, dep. 2015, Ila, Rv. 262059; Sez. 4, n. 13025 del 26/3/2015,Iengo, Rv. 262961; Sez. 6, n. 47032 del 5/11/2015, Speziali, Rv. 265339; Sez. 2, n. 46874del 14/7/2016, Guastella, Rv. 268143; Sez. 4, n. 21913 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 279299).Si sostiene, dai fautori di tale indirizzo, che il limite di tre anni deve essere oggetto divalutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nelcorso della protrazione della stessa, con la conseguenza che «il presupposto assume rilievonon in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza delprovvedimento coercitivo, a norma dell'art. 299 cod. proc. pen.».4.2. L’opzione oggi prevalente, ed alla quale il Collegio intende dare continuitàperché maggiormente persuasiva, vuole, invece, che il detto limite di pena detentivatriennale, necessario per l'applicazione della custodia in carcere, operi non solo nella fase diapplicazione della misura, ma - costituendo una regola di valutazione della proporzionalitàdella cautela personale - anche nel corso della sua esecuzione, sicché la custodia non puòessere mantenuta nel caso in cui sopravvenga una sentenza di condanna, anche nondefinitiva, a pena inferiore a tale limite (Sez. 1, n. 5949 del 11/10/2022, dep. 2023, Pmt, Rv.284349 – 01; Sez. 5, n. 8231 del 17/12/2021, dep. 2022, Ghezzi, Rv. 282860; Sez. 4, n.31430 del 17/3/2021, Nasraoui, Rv. 281837; Sez. 5, n. 28360 del 4/6/2021, Quadrella, Rv.281629; Sez. 5, n. 4948 del 20/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280418; Sez. F, n.26542 del13/8/2020, Bandini, Rv. 279632; Sez. 4, n. 12890 del 13/2/2019, Betassa, Rv. 275363).Dunque, nonostante il comma 2-bis sembri evocare, stando alla littera legis, unavalutazione di tipo prognostico da compiere ex ante, ossia in fase di applicazione dellacautela, è ragionevole ritenere operativo il divieto - ed anzi, a fortiori - anche in corso diesecuzione della misura e all’esito della inflizione della pena.5. Deve poi considerarsi che, nella specie, avuto riguardo al titolo dei reatiaddebitati al [OSCURATO:PERSONA], non ricorre alcuna delle ipotesi ostative alla operatività del limite triennalepreviste dallo stesso art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. Non consta, inoltre, che vi siastata trasgressione rispetto ad altra misura meno afflittiva, e conseguente applicazione dellamisura di massimo rigore in sede di aggravamento, altra ipotesi che pure giustificherebbe ilmantenimento della custodia inframuraria, anche a fronte di una condanna a pena inferioreai tre anni.La fondatezza del ricorso impone, dunque, l’annullamento della ordinanzaimpugnata.6. Essendo emersa l’indisponibilità da parte del ricorrente di un luogo idoneo ovepossa essere collocato agli arresti domiciliari, dovrà verificarsi in sede di rinvio sulla base diquali elementi concreti - che allo stato non hanno trovato congrua motivazione nelprovvedimento impugnato - i Giudici di merito abbiano ritenuto inadeguata ogni altra misuraovvero se, e con quali accorgimenti, altro presidio cautelare possa essere opportunamentemodulato, anche in ragione dell'intervenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89cod. pen., a fini di contenimento delle persistenti esigenze, correlate al pericolo di condottereiterative.Si impone, per conseguenza, rinvio per nuova valutazione sul punto al Tribunale diAlla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di rito.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11133/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daPIERLUIGI [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 96/2026MARTINO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]'R.G.N. 42146/2025RADDUSAROBERTA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi la inammissibilità del ricorso.Procedimento svolto con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze harespinto l’appello cautelare avverso l’ordinanza del Tribunale di Arezzo del 24 luglio 2025,reiettiva dell’istanza di revoca della misura cautelare in carcere, disposta in relazione ai reatidi resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 2 e n.10, cod. pen.2. Ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo deduce inosservanza di legge in relazione all’art. 275, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen.La pena irrogata in sentenza non giustifica la permanenza della restrizioneinframuraria, in quanto inferiore al limite dei tre anni stabilito dall’art. 275, comma 2-bis, cod.pen. e, in ogni caso, sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore oggettivo dei fatti.2.2. Con il secondo motivo è dedotta apparenza di motivazione in ordine alle esigenzecautelari.Il Tribunale non ha riscontrato le deduzioni difensive relativi a due distinti profili diesclusione della applicabilità dell’art. 275, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.Ha, difatti, fondato la reiezione su una valutazione di esclusiva adeguatezza dellarestrizione carceraria, motivata dalla pervicacia criminale dell’agente – benché si tratti dicondotta di oggettiva, contenuta gravità, sostanziatasi in una reazione scomposta avuta dalricorrente nei confronti degli operanti, dopo essersi denudato pubblicamente - e dalladisvelata incapacità di autocontrollo.Ha poi ritenuto insussistenti elementi di novità significativi per una rivisitazione delleesigenze, senza tener conto della protrazione dello stato di restrizione imposto al [OSCURATO:PERSONA] peroltre sette mesi, ciò che ha inevitabilmente prodotto un effetto deterrente e di attenuazionedella pericolosità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato la ricorrenzadelle ipotesi di cui alla seconda parte del comma 2-bis dell’art. 275 cod. proc. pen., e haconcluso per la inammissibilità complessiva del ricorso, siccome contenente meri, quantoimplausibili, dissensi valutativi sulla persistente attualità di esigenze salvaguardabili con lasola custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano.2. È fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo.Al ricorrente è stata applicata, all’esito del giudizio di primo grado, celebrato con ilrito abbreviato, la pena di anni 1, mesi 4 di reclusione, in relazione ai reati di resistenza apubblico ufficiale e di lesioni aggravate ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 2 e n. 10, cod. pen.,con il riconoscimento dell’attenuante del vizio parziale di mente prevista dall’art. 89 cod.pen., equivalente alle contestate aggravanti, in esse comprese la recidiva specifica ereiterata. È stata inoltre disposta nei suoi confronti l’applicazione della misura di sicurezzadella libertà vigilata per la durata di anni 1.Il Tribunale, con ordinanza del 24 luglio 2025, ha rigettato l’istanza di revoca dellacustodia cautelare in carcere, evidenziando che dalla data di emissione della sentenza nonsono emersi elementi modificativi del giudizio di pericolosità sociale dell’agente e delleravvisate esigenze, non diversamente fronteggiabili stante l’assenza di un domicilio idoneodove poter collocare il prevenuto agli arresti domiciliari.3. Va premesso che il comma 2 dell’art. 275 cod. proc. pen. enuncia il principiogenerale di proporzionalità, regolativo della cautela personale, in forza del quale ogni misurava parametrata all’entità del fatto e alla sanzione «che sia stata o si ritiene possa essereirrogata».Il successivo comma 2-bis stabilisce che «Non può essere applicata la misura dellacustodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con lasentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quantoprevisto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280,comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritieneche, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Taledisposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura,gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi diesecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui alsecondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bise 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».4 Il tema proposto con il primo motivo attiene alla estensione della norma suindicata,laddove, definendo i criteri di scelta delle misure cautelari, vieta l’applicazione della misura dimassimo rigore.Sul punto si è sviluppato un contrasto interpretativo.4.1. Un primo orientamento circoscrive l'operatività del limite di tre anni di penadetentiva, necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275,comma 2-bis, cod. proc. pen., come novellato dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, alla sola fasegenetica della misura cautelare (Sez. 4, n. 21913 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279299; Sez.6, n. 1798 del 16/12/2014, dep. 2015, Ila, Rv. 262059; Sez. 4, n. 13025 del 26/3/2015,Iengo, Rv. 262961; Sez. 6, n. 47032 del 5/11/2015, Speziali, Rv. 265339; Sez. 2, n. 46874del 14/7/2016, Guastella, Rv. 268143; Sez. 4, n. 21913 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 279299).Si sostiene, dai fautori di tale indirizzo, che il limite di tre anni deve essere oggetto divalutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nelcorso della protrazione della stessa, con la conseguenza che «il presupposto assume rilievonon in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza delprovvedimento coercitivo, a norma dell'art. 299 cod. proc. pen.».4.2. L’opzione oggi prevalente, ed alla quale il Collegio intende dare continuitàperché maggiormente persuasiva, vuole, invece, che il detto limite di pena detentivatriennale, necessario per l'applicazione della custodia in carcere, operi non solo nella fase diapplicazione della misura, ma - costituendo una regola di valutazione della proporzionalitàdella cautela personale - anche nel corso della sua esecuzione, sicché la custodia non puòessere mantenuta nel caso in cui sopravvenga una sentenza di condanna, anche nondefinitiva, a pena inferiore a tale limite (Sez. 1, n. 5949 del 11/10/2022, dep. 2023, Pmt, Rv.284349 – 01; Sez. 5, n. 8231 del 17/12/2021, dep. 2022, Ghezzi, Rv. 282860; Sez. 4, n.31430 del 17/3/2021, Nasraoui, Rv. 281837; Sez. 5, n. 28360 del 4/6/2021, Quadrella, Rv.281629; Sez. 5, n. 4948 del 20/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280418; Sez. F, n.26542 del13/8/2020, Bandini, Rv. 279632; Sez. 4, n. 12890 del 13/2/2019, Betassa, Rv. 275363).Dunque, nonostante il comma 2-bis sembri evocare, stando alla littera legis, unavalutazione di tipo prognostico da compiere ex ante, ossia in fase di applicazione dellacautela, è ragionevole ritenere operativo il divieto - ed anzi, a fortiori - anche in corso diesecuzione della misura e all’esito della inflizione della pena.5. Deve poi considerarsi che, nella specie, avuto riguardo al titolo dei reatiaddebitati al [OSCURATO:PERSONA], non ricorre alcuna delle ipotesi ostative alla operatività del limite triennalepreviste dallo stesso art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. Non consta, inoltre, che vi siastata trasgressione rispetto ad altra misura meno afflittiva, e conseguente applicazione dellamisura di massimo rigore in sede di aggravamento, altra ipotesi che pure giustificherebbe ilmantenimento della custodia inframuraria, anche a fronte di una condanna a pena inferioreai tre anni.La fondatezza del ricorso impone, dunque, l’annullamento della ordinanzaimpugnata.6. Essendo emersa l’indisponibilità da parte del ricorrente di un luogo idoneo ovepossa essere collocato agli arresti domiciliari, dovrà verificarsi in sede di rinvio sulla base diquali elementi concreti - che allo stato non hanno trovato congrua motivazione nelprovvedimento impugnato - i Giudici di merito abbiano ritenuto inadeguata ogni altra misuraovvero se, e con quali accorgimenti, altro presidio cautelare possa essere opportunamentemodulato, anche in ragione dell'intervenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89cod. pen., a fini di contenimento delle persistenti esigenze, correlate al pericolo di condottereiterative.Si impone, per conseguenza, rinvio per nuova valutazione sul punto al Tribunale diAlla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di rito. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competenteai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competenteai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]