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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21744/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art.81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: -sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma ex artt. 444 cod. proc. pen. il 18/11/2019, irrevocabile il 7/12/2019, per i delitti di cui agli artt. 497 ter, 337 e 582 cod. pen. commessi a Roma il 16/11/2019; -sentenza pronunciata dalla Tribunale di Roma il 18/11/2019, irrevocabile il 3/5/2022, per il delitto di cui all'art. 490 cod. pen.. commesso in data anteriore e prossima al 16/11/2019; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto i reati oggetto della prima sentenza sarebbero stati commessi al fine di occultare ill reato di cui all'alt. 490 cod. pen. e questo evidenzierebbe la sussistenza della continuazione; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, evidenziando la differenza esistente tra la disciplina della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico ovvero dei criteri posti per la connessione tra i reati, facendo corretto riferimento alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, piuttosto, risulta evidente che la commissione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni non erano stati programmati con l'apposizione della targa falsa, ma sono il frutto di una reazione estemporanea e non prevedibile, ha fatto corretta applicazione dei criteri posti nella pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 — 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 — 01, specifica sul punto e correttamente citata nel provvedimento impugnato Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art.81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: -sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma ex artt. 444 cod. proc. pen. il 18/11/2019, irrevocabile il 7/12/2019, per i delitti di cui agli artt. 497 ter, 337 e 582 cod. pen. commessi a Roma il 16/11/2019; -sentenza pronunciata dalla Tribunale di Roma il 18/11/2019, irrevocabile il 3/5/2022, per il delitto di cui all'art. 490 cod. pen.. commesso in data anteriore e prossima al 16/11/2019; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto i reati oggetto della prima sentenza sarebbero stati commessi al fine di occultare ill reato di cui all'alt. 490 cod. pen. e questo evidenzierebbe la sussistenza della continuazione; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, evidenziando la differenza esistente tra la disciplina della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico ovvero dei criteri posti per la connessione tra i reati, facendo corretto riferimento alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, piuttosto, risulta evidente che la commissione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni non erano stati programmati con l'apposizione della targa falsa, ma sono il frutto di una reazione estemporanea e non prevedibile, ha fatto corretta applicazione dei criteri posti nella pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 — 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 — 01, specifica sul punto e correttamente citata nel provvedimento impugnato Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme