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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 28919/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali (il primo motivo, sulla esistenza o meno del giustificato motivo) o che sono privi delle ragioni di fatto o di diritto che le sostengono (il secondo motivo, sulla possibilità di rilevare l'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità non chiesta al giudice del merito); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 aprile 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali (il primo motivo, sulla esistenza o meno del giustificato motivo) o che sono privi delle ragioni di fatto o di diritto che le sostengono (il secondo motivo, sulla possibilità di rilevare l'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità non chiesta al giudice del merito); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2023
Sentenza Cassazione n. 28919/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris