CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 25312/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1282/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giuseppe; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 17858/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 01/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e il suo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il risarcimento del danno cagionato dalla formazione di un atto di disconoscimento di debito, attribuito alla sorella del Filocamo, del quale era stata accertata la falsità materiale in sede di procedimento penale e che era stato prodotto dai due convenuti in due controversie instaurate dal Filocamo innanzi al Tribunale di Locri, facendo apparire la condotta di quest’ultimo come estorsiva nei confronti della sorella, della quale l’Albanese era erede unico. Si costituirono i convenuti, chiamando in causa la società assicuratrice. Il Tribunale adito dichiarò la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Locri. Avverso tale sentenza propose ricorso per regolamento di competenza l’attore. Con ordinanza n. 17858 del 2022 questa Corte dichiarò la competenza del Tribunale di Roma. Osservò il Collegio che il foro di cui all'art. 20 c.p.c., per le obbligazioni nascenti da fatto illecito, non era stato specificamente contestato dalla difesa dei due convenuti, «non risultando una analitica e separata contestazione dei fori alternativi, e segnatamente di quello concernente le obbligazioni da fatto illecito, dalle rispettive comparse di costituzione e risposta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte», per cui non poteva ritenersi validamente contestato il criterio di competenza territoriale per le obbligazioni da fatto illecito. Aggiunse che doveva affermarsi la competenza del Tribunale di Roma posto che, come affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 271 del 2015), nell'ipotesi di diffamazione commessa mediante mezzi di comunicazione di massa, il foro del luogo di commissione dell'illecito (cd. forum commissi delicti) concorreva con i fori generali di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c. e che tale soluzione doveva essere estesa, per la sussistenza del medesimo presupposto di agevolare la tutela del soggetto leso («consentendogli di incardinare il giudizio nel luogo in cui il danno ha avuto, ragionevolmente, la sua massima diffusione» -Cass. n. 271 del 2015), all'ipotesi in cui venisse posta in essere una condotta diffamatoria senza il ricorso a mezzi di comunicazione di massa ma comunque mediante la diffusione di affermazioni suscettibili di ledere la reputazione del soggetto. Osservò quindi che l’attore era residente e domiciliato inRoma, per cui era in tale città che il fatto potenzialmente lesivo, nel quale oltre alla condotta doveva essere ricompreso anche l'evento (Cass. n. 6381 del 1991), era suscettibile di assumere la sua massima lesività. Hanno proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. dell’ordinanza di questa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo articolato in quattro submotivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha presentato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria dai ricorrenti. Considerato che: con il primo submotivo si denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che con la memoria di costituzione entrambi i convenuti avevano contestato la competenza territoriale sia con riguardo al foro generale delle persone fisiche (disciplinato dall'art. 18 c.p.c.), perchéil foro di Roma non coincideva con il luogo di residenza o domicilio dei convenuti, sia con riguardo ai fori facoltativi per le cause relative a diritti di obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c., e tanto sotto il profilo del forum commissi delicti– avuto riguardo al compimento del fatto illecito presso il Tribunale di Locri -, quanto sotto quello del forum destinatae solutionis– avuto riguardo all’applicabilità del quarto comma dell’art.1182 cod. civ., trattandosi di obbligazione illiquida e di valore. Con il secondo submotivo si osserva che la parte attorea non ha contestato le circostanze dedotte in sede di eccezioni sulla competenza territoriale del giudice adito. Con il terzo submotivo osserva che la svista percettiva del Collegio è evidente, come risulta dalla lettura delle comparse di costituzione (alle pagine 17-18, doc. 4 e pag. 16-17, doc. 5) e del verbale di udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 6), in ordine all'esistenza od inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva, e cioè l'asserita mancata deduzione, da parte dei convenuti, del criterio di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. per le obbligazioni da fatto illecito. Con il quarto submotivo si osserva che il motivo di accoglimento del ricorso non era stato proposto dal Filocamo quale motivo di ricorso per regolamento di competenza, il che è un'ulteriore conferma dell'errore di fatto commesso nell'ordinanza impugnata, atteso che l'asserito mancato riferimento al criterio del danno da responsabilità per fatto illecito è stato escluso anche dalla controparte. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone lasua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome "rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo (Cass. n. 4678 del 2022; n. 25871 del 2017). L’ordinanza impugnata è dotata di una doppia ratio decidendi, la prima relativa alla mancanza di «una analitica e separata contestazione dei fori alternativi, e segnatamente di quello concernente le obbligazioni da fatto illecito», la seconda relativa al radicamento della competenza territoriale nel Tribunale di Roma alla luce del forum commissi delicti, avuto riguardo alla residenza e domicilio del danneggiato quale luogo dell’evento di danno. L’errore percettivo è stato contestato solo con riferimento alla prima ratio decidendi, e non anche per la seconda. Né può ritenersi idonea impugnazione della seconda ratio decidendi la circostanza denunciata nel quarto submotivo, e cioè che il motivo di accoglimento del ricorso non sarebbe stato proposto dal Filocamo quale motivo di ricorso per regolamento di competenza, sempre che tale censura si intenda indirizzata alla seconda ratio e non, come in realtà sembra, si tratti di ulteriore argomento a sostegno dell’impugnazione della prima ratio (si tratterebbe, secondo i ricorrenti, di un'ulteriore conferma del prospettato errore di fatto commesso nell'ordinanza impugnata), perché in tal modo non si denuncerebbe un errore revocatorio, ma un preteso errore di diritto (sotto il profilo dell’ultrapetizione). Da quanto precede deriva la carenza di decisività dell’errore di fatto revocatorio denunciato, per la presenza di ulteriore ratio decidendi (è appena il caso di aggiungere che il preteso errore di diritto comunque non ricorrerebbe giacché la Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza non vede limitati i suoi poteri di statuizione sulla questione inerente alla competenza ai motivi proposti dalla parte istante, ma può e deve esaminare se la questione sia fondata a prescindere da essi - Cass. Sez. Un., n. 14569 del 2002). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., la cui applicazione è stata invocata dalla parte ricorrente. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs