CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 30536/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte d'appello di r:aLilizain visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo - relativo alla violazione di legge in relazione al dolo del reato, per non avere considerato che l'imputato poneva in essere la condotta di resistenza a pubblico ufficiale mentre si trovava in stato di ebbrezza e il secondo motivo — relativo alla violazione di legge in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 99, quarto comma cod. pen. sono privi di specificità perché meramente riprodottivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 5 e 6); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA]. idente