CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 00928/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 027A63X, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO La trattazione del ricorso segue la procedura "de plano": udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso personale, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 giugno 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 15 di reclusione e 1.300 euro di multa, emessa dal Tribunale di Ivrea nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MOUCHAMMIR. 2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, formulando due motivi con cui chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza. 2.1.Con il primo motivo eccepisce il vizio della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, poiché la sentenza impugnata motivato in maniera adeguata sul punto, limitandosi a richiamare il concetto di congruità della sanzione, senza fornire ulteriori delucidazioni circa l'adeguatezza della stessa in raffronto all'effettiva gravità del reato. 2.3 Con il secondo motivo eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 613, comma 1, c.p.p., per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost e l'art. 117, comma 1, Cost., rilevando che la previsione di consentire il ricorso per cassazione solo tramite un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pregiudica il diritto di rilevanza costituzionale di effettività della difesa, in cui è previsto di poter sempre ricorrere davanti alla Corte di cassazione contro le sentenze per violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputato. A seguito della modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della legge n.103/2017, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, onere non adempiuto nel caso di specie. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29/11/2023