CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 06377/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.2026 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5035/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e di fes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatoex lege come da indirizzo pec indicato ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e di fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 1022/2024 , pubblicata in data 10.1.2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.1.2026 dal [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione ex art. 391 - bis c.p.c. l’ordinanza della Corte di C assazione n. 1022/2024, pubblicata il 10.1.2024, per aver la Corte di legittimità rigettato il ricorso proposto Revocazione ex art. 391-bisc.p.c. avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 658/2022, pubblicata il 16.11.2022, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Potenza del 3.2.2016, aveva rigettato la domanda da lui proposta per il risarcimento del danno nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’asserita responsabilità dei magistrati che si erano occupati, a vario titolo,del procedimento penale scaturito dalla querela proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di minaccia e ingiuria. A fonda mento dell’impugnazione il ricorrente sostiene che tale ordinanza non gli erastata comunicata dal suo difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce, e che solo in data 30.4.2024, accedendo al portale dei servizi web del Ministero della Giustizia, aveva appreso chein data 11.10.2023 si era tenuta presso la Terza sezione civile della Corte di Cassazione l’udienza, “della quale non era stato avvisato dal suo difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva rinunciato all’incarico”; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla quale si era rivolto successivamente , il 17.7.20024 aveva allora inviato a mezzo pec una richiesta alla Terza Sezione civile e all’URP della Corte di Cassazione per avere copia della comunicazione pec all’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’avviso/comunicazione dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’ordinanza n. 1022/2024,pubblicata il 10.1.2024. Inviata in data 23.7.2024 dall’URP della Corte di Cassazione, a mezzo pec, copia dell’ordinanza in questione, solo in data 10.9.2024 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva al ricorrente consegnato copia conforme del provvedimento; così egli aveva appre so il contenuto e l’esito del ricorso avverso alla sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 658/2022, pubblicata il 16.11.2022. A pagina 8 d el l’ordinanza impugnata , a sostegno del rigetto del ricorso è stato affermato: “Ulteriore elemento rilevatore dell’assenza di colpa grave è dato poi dal silenzio serbato dalla difesa dell’allora denunciante, qui ricorrente, in ordine al contenuto del capo d’imputazione, come formulato dal P.M., del quale, all’epoca, alcun errore è stato fatto constare, rispetto alla asserita inspiegabile e grossolana negligenza che l’attuale ricorrente ora lamenta avanti a questa Corte. Si badi che sarebbe stato comunque onere della parte ricorrente precisarlo ed indicare se e dove nel presente giudizio l’aveva dedotto”. Apagina 9 del medesimo provvedimento si legge: “ Non risulta infatti che in udienza penale il difensore del Degli Angeli, allora persona offesa, abbia sollecitato l’applicazione dell’art. 516 cod. proc. pen. da parte del PM di udienza né dell’art. 521 cod. proc. pen. da parte del giudice, ed anzi, si ribadisce proprio il comportamento del difensore, che non ha mai evidenziato l’errore del decreto di citazione a giudizio nel corso del presente giudizio – o perlomeno non ha mai fatto constare di averlo evidenziato – denota che non era evidente il presupposto per cui, rispettivamente il PM di udienza ed il giudice di Pace avanti a cui si è svolto il processo penale, avrebbero dovuto rilevare la necessità della modifica del capo di imputazione e conseguentemente agire secondo le suindicate norme del codice di procedura penale”. Contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore all’epoca del ricorrente quale parte civile costituitanel processo penale, all’esito dell’escussione testimoniale di quest’ultima e del teste Filieri espletata nelle udienze del 21.10.20 0 9 e del 5.5.2010 , aveva sollecitato le VPO presenti alla modifica del campo di imputazione per come emergeva da quanto dichiarato rispetto a quanto formulato dal Pubblico Ministero. Non risultandotale sollecitazione dai verbali redatti in forma riassuntiva, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da lui sottoscritta il 26.2.2025, ha poi affermato che , “ quale difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile nel processo penale in oggetto che ha visto imputato [OSCURATO:PERSONA], dichiaro che, all’esito della testimonianza resa dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sollecitavo in aula la modifica del capo d’imputazione per come emergeva dal fatto narrato dai testimoni, rispetto a come, invece, era riportato nel decreto che disponeva il giudizio. Altro non potevo fare che sollecitare, essendo, ai sensi dell’art. 516 cpp., nei poteri del pubblico ministero modificare l’imputazione e procedere alla relativa contestazione”. L’ordinanza impugnata, mai portata a conoscenza del Degli Angeli dal difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], ad avviso del ricorrente è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, poiché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato la modifica del capo di imputazioneformulato in modo difforme dalla querela e come poi confermato in dibattimento dalla parte civile e dal teste Filieri; sulla base di tali premesse, il ricorrente, qualora venga eliminato l’errore revocatorio, invoca in sede rescissoria la decisione nel merito, non occorrendoulteriori accertamenti di fatto, o alternativamente, pronunciata la revocazione, il rinvio “al Giudice che ha pronunciato l’Ordinanza oggetto di revocazione”. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri resiste con controricorso e ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità per tardività de l ricorso , notificato il 9.3.2025 e riguarda ndo un provvedimento pubblicato il 10.1.2024, risultando irrilevante la circostanza, quand’anche provata, della mancata comunicazione dell’ordinanza da parte del precedente difensore. Considerato che: 1. Il ricorrente chiede la revocazione dell’ordinanza n. 1022/2024, pubblicata il 10.1.2024, sul rilievo che il suo precedente difensore, il quale ha rinunciato al mandato il 13.6.2024, non gli avrebbe mai comunicatoné l’avviso di fissazionedell’udienza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], né l’ordinanza impugnata, per aver appreso dell’esistenza di quest’ultima solo accedendo al portale dei servizi web del Ministero della Giustiziae di averne appreso il contenuto solo a seguito di richiesta fatta da altro difensore. Non viene contestato che sia il provvedimento di fissazione dell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sia l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono stati comunicati dalla Cancelleria della Corte al difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA]. Non ha rilevanza il fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente difensore del ricorrente, che ha rinunciato al mandato , secondo quanto esposto dal ricorrente stesso, in epoca successiva alla definizione del giudizio e al deposito dell’ordinanza impugnata, non abbia comunicato l’esito del procedimento al suo assistito; tale irrilevanza permane anche a voler ritenere, come documentato (v. doc. 2 allegato al ricorso), che detta rinuncia, che comunque non risulta essere stata comunicata alla Corte prima dell’udienza camerale, risalga al 30.6.2023, in quanto la rinuncia e la revoca hanno effetto immediato solo nel rapporto internotra assistito e suo difensore, ma non investono il processo (v. Cass., sez. 6 - I, 8 novembre 2017, n. 26249; Cass., sez. 5, 3 febbraio 2022, n. 3312; Cass., sez. lav., 29 settembre 2022, n. 28635; Cass., sez. 5, 19 luglio 2024, n. 19968). Quand’anche rispondente al vero la riferita circostanza, essa attiene al rapporto professionale tra cliente e professionista, e come tale non può essere invocata a fondamento della proposizione del ricorso in esame,che risulta ampiamente tardivo. 2. L’art. 391-bis, comma primo, c.p.c. prevede che “la revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento”;e sulla base di quel che si è appena rilevato, il ricorso in esame, notificato il 9.3.2025, a fronte della pubblicazione dell’ordinanza impugnata avvenuta il 10.1.2024, deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo. Le spese del giudizio di cassazione è opportuno che siano compensate , consideratala peculiarità della vicenda. Va attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dal ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M dichiara il ricorso inammissibilee compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 / 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato