CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20355/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 10 / 07/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 25483 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25483del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A01 A773B) CAIRO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R64 A773M) rappresentatie difesi dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62B06 D086I) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 25S25 H877N) ROGATI Egidio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M27 A773E) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Paola n. 198/2022, pubblicatain data 15 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intimato ad [OSCURATO:PERSONA] precetto di pagamento di una somma di denaro (pari ad € 1.680,55), sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale. Il debitore intimatoha proposto opposizione all’ese- cuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando l’entità del credito oggetto di intimazione e, avendo, comunque, già Ric. n. 25483/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 provveduto a pagare integralmente l’importo intimato, ha chie- sto la restituzione di quanto corrisposto in eccesso rispetto al dovuto. La domanda, qualificata come opposizione all’esecuzione, è stata accolta dal Giudice di Pace di Paola, che ha accertato la parziale inefficacia del precetto opposto e ha dichiarato il diritto dell’intimato alla restituzione della somma pagata in eccesso. Il Tribunale di Paola, su appello degli opposti,dichiarata la nul- lità della sentenza di primo grado, ha a sua volta accolto nel merito l’opposizione all’esecuzione, condannando gli appellanti a pagare al [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 225,08; ha, inoltre, compen- sato per metà le spese di lite, ponendo a carico degli opposti l’ulteriore metà, liquidata in € 810,00, oltre accessori, con di- strazione in favore del difensore di parte opponente, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrono l’Olivella e la Cairo, sulla base di un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le parti inti- mate. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione di norme di dirittoe in particolare degli artt.10 e 14 cpcnonché degli artt. 4 c. 1 e 5 del DM 55/2014 e succ. mod.in relazione all’art. 360 n. 3.». 2.È opportuno, in primo luogo, esporre in sintesi l’andamento dei fatti che hanno dato luogo alla presente controversia, non- ché lo svolgimento della vicenda processuale. Dopo aver ricevuto la notificazione dell’atto di precetto (per circa € 1.600,00), il debitore [OSCURATO:PERSONA], pur avendo corrisposto in- tegralmente ai creditori l’importo di cui gli era stato intimato il Ric. n. 25483/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 pagamento, ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo che una parte di tale importo (pari a poco più di € 300,00) non era dovuto e chie- dendone, di conseguenza, la restituzione. Sia il giudice di pace– la cui sentenza è stata peraltro dichiarata nulla per una nullità processuale (violazione dei termini a com- parire)– sia il t ribunale (il quale, dichiarata la nullità del giudi- zio di primo grado, ha deciso nuovamente il merito dell’opposi- zione, peraltro in senso conforme a quanto già statuito dal giu- dice di primo grado) hanno espressamenteconfermato la qua- lificazione della domanda del [OSCURATO:PERSONA] in termini di opposizione all’esecuzione, cioè esattamente nei termini nei quali essa era stata inequivocabilmente proposta. Il tribunale,in particolare, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per il richiamato vizio di instaurazione del contraddittorio, ha accolto la domanda del [OSCURATO:PERSONA], qualifi- candola espressamente in termini di opposizione all’esecu- zione; ha, di conseguenza, proprio in virtù dell’accoglimento dell’opposizione,condanna to gli intimanti non solo a restituire quanto ricevuto in eccesso rispetto all’importo per cui sussi- steva il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma anche al pagamento della metà delle spese di lite, che ha liquida to espressamente dichiarando di applicare lo scaglione di valore superiore ad € 1.100,00. 3.La qualificazione della domanda nei termini appena indicati risulta esplicitamenteespressa nella sentenza impugnata: d’al- tra parte, il carattere intenzionale e processualmente rilevante di tale qualificazione emerge anche dalla circostanza che il giu- dice di secondo grado ha rigettato una eccezione di inammissi- bilità dell’opposizione all’esecuzione, che era stataproposta da- gli oppostisull’assunto de ll’inesistenza di un processo esecutivo in corso. Il tribunale, in proposito, haaffermato quanto segue: Ric. n. 25483/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 «… il giudizio di opposizione a precetto va trattato direttamente nel merito. Del resto, l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] non può dirsi inammissibile solo perché aveva provveduto all’integrale pagamento della somma precettata. Infatti, tale pagamento, avvenuto dopo la notifica del precetto ma prima dell’avvio del processo esecutivo, non può essere assimilato al versamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario previsto dall’art. 494, 1° comma, cpc. Ad ogni modo, come chiarito dalla Su- prema Corte, “il pagamento spontaneo –eseguito in ottempe- ranza all'intimazione contenuta nel precetto o allo scopo di evi- tare l’espropriazione o anche dopo il pignoramento, ma prima della definizione del processo esecutivo con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni – non osta all ’ esperimento, da parte del debitore, dell’azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto riscosso, in quanto la preclusione all’azione ex art. 2033 c.c. deriva soltanto dalla chiusura della procedura con l’approvazione del progetto di distribuzione, la quale comporta l’intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate, né assume ri- lievo, sul piano sostanziale, la possibilità di proporre il rimedio, pur sempre facoltativo, dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.” (Sez. 3, Ordinanza n. 15963 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2.3. – Nel merito… … [ omissis ] 2.3. – In conclusione, quindi, in accoglimento dell’opposizione proposta, occorre condannare OLIVELLA Franco e CAIRO [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di € 225,08, pari alla differenza tra le spese autoliqui- date con l’atto di precetto (€ 386,54) e quelle sopra ricono- sciute (€ 161,46), in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]». A giudizio del Collegio, il tribunale, nel ritenereammissibile l’op- posizione al precetto, l’ha espressamente ed intenzionalmente qualificata come opposizione esecutiva, richiama ndo l’indirizzo di questa stessa Corte relativo all’ammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito in caso di pagamento spontaneo del Ric. n. 25483/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 debitore intimato(ovvero esecutato) solo al fine di confermare la statuizione in ordine all’ammissibilità, nel caso di specie, dell’opposizione all’esecuzione, con conseguente rilievo solo ac- cessorio e consequenziale della statuizione di condanna della parte opposta alla restituzione delle somme pagate in eccesso da quella opponente. È,poi, appena il caso di osservare che la qualificazione dell’og- getto del giudizioin termini di opposizione all’esecuzione risulta ulteriormente confermata dalprovvedimento con il quale il tri- bunale ha rigettato l’ istanza di correzione di errore materiale avanzata dagliopposti, i quali avevano fatto presente che l’im- porto della condanna in ripetizione era pari ad € 255,00e ave- vanosostenuto che, di conseguenza , l’indicazione di un valore superiore a € 1.100,00, ai fini della liquidazione delle spese di lite,fosse erronea. Il tribunale,nel rigettare tale istanza di correzione , ha precisato che non si trattava affatto di un errore materiale, essendo l’ap- plicazione dello scaglione di valore superiore ad € 1.100,00 do- vuta al fatto che doveva tenersi contodell’importo dell’intero precetto, oggetto dell’opposizioneall’esecuzione. In tal modo, il giudice di secondo grado haulteriormente con- fermato – implicitamente ma inequivocabilmente – l’ indicata qualificazione della domanda quale opposizione esecutiva, di per sé, peraltro,già oggettivamente emergente dalla decisione impugnata, come più sopra esposto. 4.Tanto premesso, con il presente ricorso, l’Olivella e la Cairo contestano, in diritto,il capo della decisione impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite, che ritengono erronea per- ché,a loro avviso, la domanda avrebbe dovuto essere in realtà qualificatain termini di ripetizione di indebito e non di opposi- zione all’esecuzione. Sostengono,anzi, che, di fatto, in tali ter- mini sarebbe stata trattata dallo stesso tribunale, onde il valore della controversia dovrebbe ritenersi inferiore ad € 1.100,00e Ric. n. 25483/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 pari all’importo della somma richiesta in restituzione (circa € 300,00), diversamente da quanto ritenutodal giudice di appello ai fini della liquidazione delle spese del giudizio. In realtà, non può neanche accedersi all’esame del merito dell’indicata censura, proprio in considerazione dell’indicata espressa qualificazione della domanda in termini di opposizione all’esecuzioneda parte del giudice di secondo grado che, a pre- scindere dalla sua eventuale correttezza o meno sotto il profilo giuridico, implica necessariamente l’applicabilità del principio cd. dell’apparenza in ordine delle modalità di impugnazione,cui consegue il rilievo –assorbente di ogni altra questione –dell’ir- rimediabile tardività del ricorso. In base al cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione, infatti, ai fini della applicabilità o meno del regime della sospensione feriale dei termini, che è escluso per i giudizi in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 –01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01), è rilevante esclusivamente la qualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado, nella specie avvenuta in termini di opposizione Ric. n. 25483/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come ampiamente chiarito (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 –01: «ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal con- tenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed ope- rando, al riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile»; conf.: Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21363 del 15/10/2010, Rv. 614792 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3192 del 09/02/2009, Rv. 607026 – 01; in ordine al cd. principio dell’apparenza, ex multis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012, Rv. 624078 –01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020, Rv. 659244 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021, Rv. 661595 - 01 Sez. 6 -3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021, Rv. 663343 - 01). In virtù dell’esistenza di una esplicita ed intenzionale qualifica- zione della domanda quale opposizione esecutiva, da parte del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, iricorrenti avrebbero, pertanto, dovuto a proporre il ricorso ne l termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, senza che potesse tenersi conto della sospensione ferialedei termini (cfr., in proposito, anche:Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2261 del 01/02/2010. Rv. 611235 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 –01). Ric. n. 25483/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 Poiché la decisione impugnata risulta pubblicata in data 15 marzo 2022,il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine del 15 settembre 2022, mentre esso è stato notificato solo in data 17 ottobre 2022, onde lo stesso è tardivo, ai sensi dell’art. 327, comma 1, c.p.c.. 5.Il ricorso è dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Paola , in persona di diverso magi- strato,anche per le spese del giudizio di legittimità. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte deiricorrenti, dell’ul