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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 07832/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale ha condannato la ricorrente alla pena di euro 10.000 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 lett. h L. 283/1962, per aver in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola prodotto per la commercializzazione e distribuito per il consumo una partita di uva varietà "red glob" contenente campione residuo di sostanza fitosanitaria Imazalil, pari a 0,025 mg/kg, in misura superiore al limite stabilito dal Regolamento europeo.

La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza della penale responsabilità, in quanto la produzione agricola era stata venduta e non era possibile applicare ai frutti le sostanze tossiche.

La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado ritenuto inverosimile l'asserita estraneità dell'imputata e rilevato come la stessa non trovi alcun riscontro nelle risultanze processuali, non essendo stato rinvenuto il contratto di compravendita, asseritamente consegnato agli uffici della A.S.P., circostanza che priva di attendibilità la tesi difensiva.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigl er ;stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale ha condannato la ricorrente alla pena di euro 10.000 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 lett. h L. 283/1962, per aver in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola prodotto per la commercializzazione e distribuito per il consumo una partita di uva varietà "red glob" contenente campione residuo di sostanza fitosanitaria Imazalil, pari a 0,025 mg/kg, in misura superiore al limite stabilito dal Regolamento europeo. La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza della penale responsabilità, in quanto la produzione agricola era stata venduta e non era possibile applicare ai frutti le sostanze tossiche. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado ritenuto inverosimile l'asserita estraneità dell'imputata e rilevato come la stessa non trovi alcun riscontro nelle risultanze processuali, non essendo stato rinvenuto il contratto di compravendita, asseritamente consegnato agli uffici della A.S.P., circostanza che priva di attendibilità la tesi difensiva. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigl er ;stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07832/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris